LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27781/2019 R.G., proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro F. Romano e dall’avv. Gian Luca Ubertini, con domicilio eletto in Roma, alla Via Innocenzo IX n. 8.
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t..
– intimato –
avverso la sentenza dei tribunale di Varese n. 132/2019, pubblicata in data 15.2.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 3.10.2012, S.M. ha impugnato il provvedimento con cui gli era stata comunicato l’azzeramento dei punti della patente di guida, lamentando la mancata notifica dei verbali di contestazione da parte della Polizia stradale di ***** e dell’invito a fornire i dati del conducente alla guida del veicolo al momento delle infrazioni.
Ha dedotto inoltre che le contravvenzioni elevate in data ***** e *****, oltre a non essere state mai notificate, riguardavano violazioni non addebitabili al ricorrente, poichè il veicolo sanzionato era stato preso a noleggio presso la GT Racing di B.A. da parte di altro soggetto, come era comprovato da una dichiarazione allegata in giudizio.
Costituitosi il Ministero e prodotte le notifiche degli avvisi di accertamento, il ricorrente ha proposto formale disconoscimento di conformità all’originale delle comunicazioni relative dei verbali redatti in data 20 e 21 giugno 2011.
All’esito il giudice di pace – con sentenza n. 158/2012 – ha confermato il provvedimento sanzionatorio, compensando integralmente le spese.
L’appello proposto dal S. è stato respinto dal Tribunale di Milano, evidenziando come il giudice di pace avesse espressamente dato atto della notifica del verbale del ***** mediante consegna a mani proprie del destinatario, presente sui luoghi al momento della contestazione, nonchè della notifica presso il Garage S.r.l., quale coobbligato solidale, del verbale del *****, adempimenti cui aveva fatto seguito la comunicazione di locazione del veicolo da parte del ricorrente, confermando – quindi – il rigetto dell’opposizione.
Per la cassazione della sentenza d’appello S.M. propone ricorso in due motivi.
Il Ministero è rimasto intimato.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il ricorso è stato irritualmente notificato al Ministero dei trasporti presso l’ufficio della Motorizzazione civile di *****. Dato l’esito sfavorevole del ricorso, non occorre regolarizzare il contraddittorio, dovendosi evitare i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio o il compimento di formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. n. 6924/2020; Cass. n. 16141/2019).
3. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il tribunale abbia respinto l’opposizione appiattendosi sulle argomentazioni del primo giudice, adottando, inammissibilmente, una motivazione per relationem.
Il secondo motivo denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 214 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando al tribunale di non aver pronunciato sul motivo di appello con cui era stata eccepita l’inutilizzabilità dei due verbali di accertamento, redatti rispettivamente in data ***** e *****, cui erano allegati moduli per la comunicazione dei dati del conducente recanti una sottoscrizione apocrifa e che il S. aveva tempestivamente contestato, senza che il Ministero avesse proposto istanza di verificazione.
4. Il primo motivo è infondato.
La sentenza ha sinteticamente posto in rilievo come già il giudice di pace avesse dato condivisibilmente atto che, contrariamente a quanto sostenuto con i motivi di opposizione, entrambi i verbali, da cui era scaturita la decurtazione dei punti della patente, erano stati regolamente notificati al S..
Come detto, il verbale del 17 giugno 2011 era stato consegnato a mani del ricorrente, presente sui luoghi della violazione al momento della contestazione, mentre quello del 18 giugno 2011 era stato notificato alla coobbligata in solido, la Garage S.r.l..
Il richiamo per relationem alle motivazione della prima decisione non consente di configurare il denunciato vizio di motivazione, essendo comunque chiaramente e logicamente argomentate le ragioni della decisione, senza alcun acritico recepimento delle motivazioni della sentenza di primo grado.
Giova ribadire che la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, ove, come nel caso, il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. n. 2397/2021; Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 28139/2018). Occorrendo accertare – nella specie – l’avvenuta notifica dei verbali di accertamento, era sufficiente indicare con che modalità detta notifica fosse avvenuta, discutendosi delle medesime questioni sollevate e motivatamente definite in primo grado.
5. Anche il secondo motivo è infondato.
Come ha accertato il giudice di merito, entrambi i verbali oggetto di contestazione erano stati ritualmente notificati.
Il ricorso, senza porre in discussione la validità delle notifiche, si limita a denunciare l’omessa pronuncia sul motivo di appello, vertente sull’asserita inutilizzabilità dei due verbali, nella parte in cui recavano la sottoscrizione del ricorrente in calce alla comunicazione dei dati del conducente alla guida del veicolo al momento dell’infrazione, documento esplicitamente disconosciuto dal S. e per i quali non era stata proposta istanza di verificazione.
Va tuttavia osservato che la sentenza, nel dar atto che i due verbali erano stati ritualmente notificati, ha nei fatti negato la stessa possibilità del disconoscimento della sottoscrizione in mancanza di tempestiva e rituale opposizione.
Il rigetto del motivo di appello appare implicito nella stessa motivazione della pronuncia, essendo logica conseguenza della riscontrata definitività ed incontentabilità dei verbali stessi.
E’ noto difatti che, per integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti, come nel caso in esame, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 17956/2015; Cass. n. 20311/2011).
Il ricorso è respinto.
Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021