Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1461 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21040/2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268-a, presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Renato Mottola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- B.A. è stato commissario giudiziale del concordato preventivo della s.r.l. *****; una volta che il Tribunale di Chiavari ha dichiarato il fallimento della società, ne è stato curatore fallimentare. In questa veste ha presentato il rendiconto finale di cui alla L. Fall., art. 116.

Successivamente, ha formulato istanza al Tribunale di Genova per la liquidazione del compenso relativo allo svolgimento della sua attività di curatore. Nella richiesta, ha puntualizzato di avere già percepito una somma a titolo di acconto per l’esecuzione di quest’attività; ha segnalato, inoltre, la presenza di un “errore di appostazione commesso nel rendiconto poi approvato”.

Ha precisato la consistenza del richiamato errore in questi termini: “nella voce “acconti/compensi al curatore”, indicata nella voce “spese/uscire” del rendiconto approvato, figura l’importo di Euro 74.280,00 quale sommatoria del primo acconto ricevuto quale curatore, per un totale di Euro 43.680 ed Euro 30.600,00 quale primo acconto di cui alla fattura n. 105 del 16.6.2004 sul compenso quale commissario giudiziale (addebitata erroneamente invece che nel conto “altre spese di procedura””.

2.- Con decreto depositato in data 24 luglio 2017, il Tribunale di Genova ha stabilito di liquidare ad B.A., per la complessiva opera svolta quale curatore fallimentare della s.r.l. *****, il “compenso finale in misura pari alla somma già incassata a titolo di acconto nel corso della procedura fallimentare, come indicata dal curatore nel rendiconto finale approvato, per complessivi Euro 74.280,00”.

A conforto di tale soluzione, il Tribunale ha rilevato che dal rendiconto depositato dal curatore risultava che questi aveva già percepito acconti pari alla ridetta somma; e che, d’altra parte, il rendiconto era “ormai divenuto definitivo, in assenza di osservazioni, contestazioni e/o impugnazioni”, venendo così a “fare stato rispetto al Fallimento e al curatore quanto alle somme ivi indicate”.

Fermate queste osservazioni, e considerata altresì la complessiva opera prestata da curatore, il Tribunale ha poi ritenuto “congruo compenso” quello per l’appunto consistente nel complesso delle “somme già incassate a titolo di acconto”.

3.- Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso B.A., articolandolo in quattro motivi di cassazione.

Non ha svolto difese nel presente grado del giudizio il curatore speciale del Fallimento della s.r.l. (quale nominato con provvedimento 9.8.2017 dal Primo Presidente di questa Corte dietro ricorso presentato dal ricorrente).

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 39, 116 e 117 e art. 112 c.p.c.”.

Secondo motivo: “nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 101 c.p.c.”.

Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. Fall., art. 116 e art. 263 c.p.c.”.

Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione di norma dei diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2041 c.c. e alla L. Fall., art. 116”.

5.- Con il primo motivo, il ricorrente assume che il Tribunale genovese è incorso nel vizio di ultrapetizione.

Allorchè il curatore chieda la liquidazione del compenso per l’attività prestata, il giudice, ai sensi della L. Fall., art. 39, “deve (solo) stabilire “il compenso e le spese dovute al curatore””. Nel caso di specie, per contro, il Tribunale ha anche “stabilito testualmente” che, “secondo quanto risulta dal rendiconto…, il predetto curatore ha percepito acconti per… Euro 74.280,00”.

6.- Il motivo non può essere accolto.

Pur se la concessione di acconti al curatore rientra nella discrezionalità del Tribunale secondo quanto si desume pure dalla norma della L. Fall., art. 39 comma 2, non vi può comunque essere dubbio che la somma eventualmente erogata in questo modo partecipi della natura propria del compenso, come dovuto al curatore per la complessiva opera che presta (sul tema cfr., tra le altre, Cass., 25 novembre 2015, n. 24044).

Altro non essendo l’acconto che una liquidazione “anticipata” – e, di per sè, “precaria” – del compenso spettante al curatore, nemmeno può dubitarsi, d’altra parte, che la somma così percepita sia da “computare poi in detrazione all’atto della futura liquidazione” conclusiva (cfr., anche per queste espressioni, Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26730).

7.- Con il secondo motivo, il ricorrente assume la violazione del principio del contraddittorio.

Tale principio – così si precisa – “dev’essere applicato anche fuori dall’ambito contenzioso”; specie, quando il giudice intenda “decidere la lite in base a una questione rilevata d’ufficio”. Perciò – si conclude – il rispetto del principio medesimo “imponeva al Tribunale di sentire il curatore”.

8.- Il motivo è inammissibile.

Nella fattispecie concreta, il giudice non ha deciso la lite sulla base di alcuna questione che abbia d’ufficio rilevato. Si è limitato, in realtà, a determinare il compenso sulla base di una richiesta che gli era stata appositamente formulata dal curatore e del rendiconto che questi aveva approntato.

D’altra parte, rispetto all’attività di liquidazione del compenso, che è stata così richiesta, non si vede in cosa possa essere consistita la violazione del principio del contraddittorio che pure si assume.

L’affermazione, che il ricorrente formula in questa direzione, suppone la sussistenza di un diritto dell’istante a essere sentito dal Tribunale, che – nel contesto del procedimento camerale di liquidazione del compenso del curatore (Cass., 6 giugno 2018, n. 14631; Cass., 13 dicembre 2016, n. 25532) – dovrebbe comunque recuperare una precisa, e specifica, fonte normativa. Nei fatti, al potere del giudice del chiedere chiarimenti e informazioni non fa riscontro un diritto della parte di fornire i medesimi.

9.- Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nell'”equiparare” il rendiconto L. Fall., ex art. 116, a quello previsto dall’art. 263 c.p.c..

La funzione del rendiconto di cui alla legge fallimentare – si assume, anche richiamando la pronuncia di questa Corte, 21 ottobre 2010, n. 21653 – attiene propriamente alla valutazione di correttezza dell’operato del curatore, secondo canoni che ineriscono alla prescritta diligenza professionale.

Ne consegue – così si assume – che tale “rendiconto non fa stato quando una posta, attiva o passiva che sia, venga per errore inserita in una voce piuttosto che in un’altra, così come si è verificato nel caso di specie”: “è evidente che un singolo elemento di spesa, correttamente documentato, seppur appostato in una voce errata, non può certo determinare il cambiamento della natura delle spesa stessa”.

10.- Il motivo non merita di essere accolto.

In proposito, va osservato prima di tutto che la giurisprudenza di questa Corte assegna al rendiconto del curatore L. Fall., ex art. 116, un duplice compito (cfr., tra le altre, Cass., 13 giugno 2008, n. 16019; Cass., n. 21653/2010 per l’appunto richiamata dal ricorrente; Cass., 5 marzo 2019, n. 6377). Da un lato, quello consistente nella verifica della correttezza del comportamento nel concreto tenuto dal curatore, che il ricorrente enfatizza; dall’altro, quello che è proprio del riscontro contabile.

Posto questo contesto, va peraltro osservato che da nessun luogo tanto meno dalla norma dell’art. 39 o da quella della L. Fall., art. 116 – emerge un ruolo recessivo, o marginale o in ogni caso secondario, della funzione di riscontro contabile rispetto all’altra.

L’approvazione del conto comunque non comporta liberazione del curatore da responsabilità (Cass., 14 gennaio 2016, n. 529). Per altro verso, pure è da rimarcare che il riscontro contabile persegue propriamente la finalità di “fotografare la situazione contabile per come essa si presenta” (Cass., n. 16918/2008). Che è profilo di primaria importanza in sè stesso. E più ancora lo è rispetto all’ipotesi, che sta appunto alla base della norma della L. Fall., art. 116, in cui si fa riferimento a una situazione di chiusura di una liquidazione patrimoniale (qual è, per sua natura, quella fallimentare): e proprio in vista – si badi – del suo epilogo tipico, come rappresentato dal riparto finale dell’attivo (cfr., oltre al comma 1 dell’art. 116, per cui la presentazione del rendiconto deve precedere la ripartizione finale, la disposizione della L. Fall., art. 117).

11.- Ciò posto, nemmeno potrebbe essere condiviso l’assunto del ricorrente che contesta la possibilità di equiparare il rendiconto L. Fall., ex art. 116, al rendimento dei conti che è previsto e disciplinato nell’art. 263 c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti da tempo chiarito che, “in tutti i casi in cui da un rapporto discenda l’obbligo” di un soggetto di “fare conoscere i risultati della propria attività, in quanto influente (anche o solo) nella sfera di interessi patrimoniali altrui”, l’avente diritto ha diritto a ottenere il relativo rendiconto, che rinvia “propriamente a quello disciplinato dagli artt. artt. 263 c.p.c. e segg.” (cfr. Cass., 22 settembre 2017, n. 22063; ivi pure ampie indicazioni di precedenti arresti). La normativa di cui agli artt. 263 c.p.c. e segg., si pone dunque come schema generale di riferimento per il genere dei procedimenti di rendiconto.

La raggiunta definitività del rendiconto poi non comporta – come per contro ritiene il ricorrente – che le risultanze del medesimo vengano ad assumere un carattere in qualche modo costitutivo (di operazioni in realtà inesistenti). La norma dell’art. 266 c.p.c., in effetti, assicura che “in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite” ben può essere chiesta la “revisione del conto”.

12.- Il quarto motivo di ricorso rileva che il “Tribunale è comunque incorso nella violazione dell’art. 2014 c.c., dal momento che ha finito per arricchire indebitamente i creditori concorsuali dell’ulteriore importo di Euro 30.600,00 in effetti pacificamente non corrisposto al curatore”.

13.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso si risolve, infatti, in una mera evocazione dell’istituto dell’arricchimento senza causa, che viene lasciato del tutto indeterminato. Il ricorrente non illustra, in particolare, le ragioni per cui la decisione del Tribunale di liquidare il compenso del curatore secondo una determinata misura dovrebbe comportare un arricchimento del Fallimento (ovvero dei creditori che vi partecipino), nè perchè tale supposto arricchimento sarebbe sine causa.

Come si vede, il motivo sottende in realtà la richiesta che sia rivalutata l’entità del compenso stabilito dal Tribunale genovese. Non rientra nei poteri assegnati a questa Corte, tuttavia, l’effettuazione di una simile valutazione.

14.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

Non ha luogo a provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità, posto che il fallimento è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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