LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18774-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.A., A.D., A. DEL GE. D.A. & C.
SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VITELLO DANIELE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5715/12/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La soc. A. di A.D. & C. sas e i soci A.D. e V.A. proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso gli avvisi accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini della Guardia di finanza, recuperava a tassazione le maggiori imposte Irpef Iva ed Irap nonchè le relative sanzioni.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso in quanto i contribuenti non avevano fornito la prova contraria rispetto agli accertamenti bancari sui quali si fondava l’atto impositivo.
3. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti e la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia accoglieva l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che Ufficio nell’accertare il maggior reddito di impresa avrebbe dovuto determinare la percentuale dei costi necessari per la produzione del maggior reddito non dichiarato pari all’incidenza dei costi relativi al reddito dichiarato.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi unico motivo. I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso e memoria illustrativa
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’ art. 2727 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; si sostiene che l’impugnata sentenza ha erroneamente affermato il principio secondo il quale il maggior reddito accertato attraverso le indagini bancarie debba necessariamente essere depurato delle spese da determinarsi forfettariamente pur in assenza di una specifica prova da parte del contribuente.
2. li motivo è fondato.
2.1 Questa Corte è ferma nel ritenere che ” la presunzione legale “juris tantum” nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017. Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017).
2.2 Tale regime probatorio si applica anche per il riconoscimento di eventuali costi deducibili, la cui indicazione e prova è a carico del contribuente e non possono essere riconosciuti in via presuntiva a cura dell’Ufficio (cfr. Cass. 20735/2010, 16896/2014 e 9362/2015).
2.3 Infatti, in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 22868 /2017).
2.4 Alla luce dei suesposti principi va, quindi, rilevata l’erroneità dell’operato del giudice dell’appello che, in mancanza dell’assolvimento da parte del contribuente dell’onere della prova sullo stesso gravante, e con operazione ermeneutica illogica oltre che contra legem ha apoditticamente ritenuto che ad un ricavo occulto dovesse necessariamente corrispondere un costo anch’esso occulto, non provati ma presuntivamente ritenuti da esso giudice, corrispondente alla percentuale dei costi esposti per i redditi dichiarati.
3. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Sicilia in diversa composizione.
PQM
La Corte:
accoglie ricorso cassa l’impugnata sentenza alla Commissione Regionale della Sicilia in diversa composizione per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021