LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21092/2017 R.G. proposto da:
N.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Sepe e dall’Avv. Giovanna Martino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, vicolo Orbitelli, n. 31;
– ricorrente –
contro
Comune di Campagna, rappresentata e difesa dall’Avv. F.L., con domicilio eletto in Roma, via G.A. Badoero, n. 67, presso lo studio dell’Avv. Gianluca Pascale;
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, n. 454/2016 depositata il 9 settembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2020 dal Consigliere Iannello Emilio.
RILEVATO IN FATTO
1. Conduttore dal 1968 di un’ala adibita a cinema del palazzo comunale di Campagna, danneggiato dal sisma del 1980, con atto di citazione del 1991 N.C. convenne in giudizio il Comune, del quale dedusse l’inadempimento per non avergli mai riconsegnato i locali (tardivamente ed inadeguatamente ripristinati) nonostante le rassicurazioni offerte nel tempo, instando per la risoluzione del contratto e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Il Comune resistette, negando la propria colpevole inerzia e l’imputabilità della mancata o ritardata esecuzione della prestazione.
Espletata consulenza tecnica d’ufficio ed acquisita copiosa documentazione, con sentenza del 2004 il Tribunale di Salerno dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune locatore a far data dal 15/1/1988 e lo condannò al pagamento di complessive Lire 350.532.277 (di cui 250.000.000 per lucro cessante), da rivalutarsi, oltre agli accessori.
2. La decisione venne totalmente riformata dalla Corte d’appello di Salerno che, con sentenza n. 861/08, rigettò le domande del N. e dichiarò “risolto tra le parti il contratto di locazione del locale comunale adibito a cinema per impossibilità sopravvenuta della prestazione” (del Comune).
3. Con sentenza n. 3574 del 13/02/2013 la S.C. cassò detta decisione con rinvio al giudice a quo.
Accolse infatti:
a) i primi due motivi di gravame che denunciavano vizio di ultrapetizione, con riferimento alla pronuncia di risoluzione; rilevò al riguardo che, in effetti, una domanda in tal senso risultava proposta dal Comune per la prima volta in appello, essendo del tutto irrilevante che all’insussistenza dell’inadempimento il convenuto avesse fatto riferimento, in funzione difensiva, sin dal primo grado;
b) il terzo e il quarto motivo, ritenendo fondata la censura di carenza motivazionale; premesso, infatti, che la Corte d’appello si era limitata ad affermazioni apodittiche circa la distruzione dell’immobile e la conseguente insussistenza di alcun obbligo di mantenere il rapporto di locazione, la S.C. osservò che “in un contesto nel quale il tipo di danno subito dall’immobile, i rapporti e le interlocuzioni tra le parti nel lungo lasso di tempo intercorso dalla data del terremoto, le fasi e le modalità degli interventi adottati per renderlo di nuovo agibile, i mutamenti progettuali intervenuti, gli elementi evincibili dalla copiosa documentazione acquisita (ed alla quale il ricorrente fa ampio e puntuale riferimento in ricorso) assolutamente imponevano, invece, la analitica spiegazione delle ragioni per le quali l’immobile era stato ritenuto “distrutto” e perchè, dunque… potesse concludersi che non fosse in alcun modo configurabile, in nessun senso e sotto alcun profilo, un inadempimento del locatore”.
4. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Salerno ha nuovamente accolto l’appello del Comune e, conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte dal N., rigettandone conseguentemente anche l’appello incidentale volto ad ottenere la liquidazione di un maggior risarcimento.
Richiamati i principali passaggi della relazione di c.t.u. (in punto di: caratteristiche strutturali dell’immobile adibito a cinema, inscindibilmente legate alla parte dello stabile adibita ad uffici comunali; gravità dei danni; estensione e portata delle opere di ristrutturazione necessarie; iter dei lavori approvati, relativo costo iniziale e successivi aggiornamenti dei prezzi) e richiamata altresì la valutazione dello stesso consulente (secondo cui “i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori di ricostruzione del palazzo municipale e, quindi, del cinema vanno semplicemente ricercati nell’esaurimento delle risorse economiche a disposizione”); tutto ciò richiamato in premessa, la Corte territoriale ha osservato, in sintesi, che la gravità, per qualità e quantità, dei danni, incidenti sui principali elementi strutturali dell’immobile (fondazioni, muri, solai, tetto) e richiedenti complessi, costosi e contestuali interventi di rifacimento e consolidamento delle strutture dell’intero fabbricato, oltre che una sua parziale ricostruzione, sono tali da pregiudicare definitivamente la funzionalità e l’attitudine dell’immobile locato a prestarsi al godimento previsto dalle parti nel contratto e, dunque, a far venir meno l’obbligo, previsto in capo al locatore dagli artt. 1575,1576 e 1577 c.c., di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto e di eseguire le riparazioni necessarie.
5. Avverso tale decisione N.C. propone ricorso per cassazione con cinque mezzi, cui resiste l’ente intimato, depositando controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 384 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non essersi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto ed a quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 3574 del 2013.
Il giudice di rinvio avrebbe decampato dai limiti che ne circoscrivevano i compiti sia perchè, in contrasto con l’espresso enunciato della sentenza di annullamento, avrebbe nuovamente pronunciato la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, sia perchè non avrebbe risposto alle indicazioni che, sul piano del percorso motivazionale, la S.C. aveva dato.
La censura è infondata sotto entrambi i profili.
1.1. Quanto al primo è sufficiente rilevare che non si coglie dalla sentenza impugnata alcuna statuizione che pronunci la risoluzione del contratto di locazione, leggendosi in essa solo il rigetto della domanda introduttiva dell’attore che quella risoluzione aveva chiesto dichiararsi per inadempimento del locatore.
1.2. Quanto al secondo devesi analogamente rilevare che il giudice di rinvio, lungi dal lasciare insoddisfatte le esigenze motivazionali indicate nella sentenza di annullamento della S.C., vi ha dato ampia ed esauriente risposta in termini che, investendo tipicamente e in tutto questioni di merito, e ciò facendo con motivazione logica e coerente, oltre che corretta in iure, sfuggono al sindacato di questa Corte.
Non può in tal senso condividersi l’assunto (v. ricorso, pag. 13) secondo cui la motivazione del giudice di rinvio ricalcherebbe il medesimo percorso logico motivazionale già ritenuto carente da questa Corte, non essendo in particolare vero che la sentenza d’appello cassata avesse già motivato “sulla base delle sole risultanze della c.t.u. e della relazione del progettista”.
Quella sentenza, infatti, come chiaramente rimarca la sentenza di annullamento riportandone testualmente la motivazione, non aveva fatto alcun riferimento agli elementi (quali che essi fossero) posti a sostegno del proprio convincimento, il quale dunque era risultato del tutto apodittico.
E’ appena il caso in proposito di rimarcare che, trattandosi di interpretare il dictum della sentenza di annullamento, è del tutto irrilevante che, come segnala l’odierno ricorrente a pag. 14 del ricorso, la sentenza d’appello in realtà contenesse in motivazione anche dei riferimenti alla c.t.u., dal momento che è solo alla motivazione così come intesa e testualmente riportata nella sentenza di annullamento che va ovviamente riferita la valutazione da questa espressa di radicale insufficienza, per le conseguenze che ne discendono nel giudizio di rinvio.
Nè può condividersi la lettura che, della sentenza di cassazione, dà il ricorrente, secondo cui essa aveva sollecitato l’esame de: “i rapporti e le interlocuzioni tra le parti nel lungo lasso di tempo intercorso dalla data del terremoto, le fasi e le modalità degli interventi adottati per renderlo di nuovo agibile, i mutamenti progettuali intervenuti, gli elementi evincibili dalla copiosa documentazione acquisita”.
Quei riferimenti, se letti, come è necessario che avvenga, all’interno dell’intero periodo dal quale sono estrapolati (v. supra p. 3 della parte narrativa della presente ordinanza), valgono solo a rappresentare le ragioni per cui si rendeva necessaria una motivazione ben più articolata di quella spesa nella sentenza d’appello – come a dire: a fronte di quegli elementi, che delineano il quadro di una vicenda complessa, sviluppatasi in un lungo arco temporale e caratterizzata anche da frequenti interlocuzioni tra le parti, il giudice di merito non può limitarsi a dire apoditticamente che non c’è stato inadempimento del locatore, ma deve indicare le specifiche ragioni che valgano anche a dare una spiegazione coerente di quei rapporti, di quelle lungaggini, dello sviluppo degli interventi adottati.
Non vi era, dunque, una esplicita indicazione della necessità di motivare solo ed esclusivamente sulla base di quegli elementi, nè del resto era indicato uno specifico errore di valutazione degli stessi da non ripetersi, ma solo la sollecitazione a giustificare, sulla base anche di elementi diversi (e tra questi evidentemente ben potevano ancora ricomprendersi quelli ricavabili dalla c.t.u. espletata in primo grado), il convincimento circa la sussistenza o meno del dedotto inadempimento, in modo tale che questo riuscisse a dare spiegazione coerente di quei rapporti e dello svolgersi diacronico della vicenda.
E’ appena il caso, dunque, di richiamare il principio, più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell’ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (v., ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 18303 del 03/09/2020; Id., Sez. U. n. 10598 del 28/10/1997; Cass. n. 2652 del 02/02/2018; n. 9617 del 22/04/2009; n. 13719 del 14/06/2006).
Di questi poteri di rivalutazione, nella specie, il giudice di rinvio ha fatto corretto esercizio, avendo dato conto sia delle ragioni fattuali e tecniche che deponevano nel senso che i danni all’immobile erano talmente estesi e profondi, investendo parti strutturali, da comprometterne la stessa sua funzionalità, sia del fatto che solo nel tempo, e nel corso di un “travagliato” iter dei lavori per i quali si rese necessaria anche una perizia di variante, essi emersero nella loro effettiva gravità, portando altresì ad una esponenziale lievitazione dei costi in un primo tempo preventivati.
1.3. Esclusa, dunque, la sussistenza della denunciata violazione di legge (la tesi censoria più precisamente allega un error in procedendo), resta da rilevare che le specifiche contestazioni che il ricorrente muove alla adeguatezza di tale motivazione si collocano sul diverso piano della ricognizione del fatto (estraneo al tipo di vizio denunciato) e, comunque, eccedono dai limiti nei quali ne è consentito a questa Corte il sindacato, ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Tali contestazioni si risolvono infatti (v. ricorso pagg. 16 – 21) nel richiamo di una serie di documenti (lettere e missive), ovvero di singoli specifici passaggi della relazione di c.t.u., e come tali si pongono al fuori del paradigma censorio proprio di tale vizio.
Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881).
Nel caso di specie la doglianza si muove invece proprio su tale ultimo piano, risultando diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito della complessa vicenda che risulta già compiutamente esaminata dai giudici a quibus, sia pure alla stregua di una valutazione complessiva delle risultante istruttorie che non dà conto – non essendo tenuta a farlo – dei singoli argomenti difensivi, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ex multis Cass. n. 9320 del 08/05/2015).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 384 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)” per avere la Corte omesso la motivazione con riferimento al decisum della sentenza di annullamento e per avere la Corte emesso una motivazione illogica e contraddittoria.
Il motivo, che nella prima parte ripete sostanzialmente le medesime censure già svolte con il primo motivo (al cui esame può pertanto rinviarsi), nella seconda parte, con cui più specificamente si deduce vizio di mancanza di motivazione (poichè meramente apparente), è manifestamente infondato.
Occorre rammentare che, come questa Corte ha più volte chiarito, il vizio di motivazione mancante o apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori e, dunque, per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è configurabile (solo) quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. 23/05/2019, n. 13977).
Sotto tale profilo, com’è stato ulteriormente precisato, “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, che a tale patologia dell’atto ascrive oltre alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” ed, appunto, al vizio di “motivazione apparente”, anche le ipotesi, a quest’ultima similari e contigue, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, escludendo, comunque, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).
Alla luce di tali pacifiche definizioni appare evidente che la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, è, nella specie, dedotta per ragioni che neppure in astratto possono considerarsi a tale vizio riconducibili.
Quel che si lamenta è, infatti, nella sostanza, non già la incomprensibilità della ratio decidendi (che al contrario viene rettamente intesa come volta a escludere l’inadempimento del comune) ma che essa è erronea in diritto perchè basata su elementi che non la giustificavano.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1256,1463,1575,1576,1577 e 1218 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)” per avere la Corte ritenuto “distrutti” i locali adibiti a cinema ed escluso l’obbligo del comune alla loro riparazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione nonostante il comune stesso li avesse ritenuti solo danneggiati (tanto da provvedere successivamente alla loro riparazione ed adibendoli a sala consiliare) e per avere la Corte ritenuto insussistente l’inadempimento del comune rispetto all’obbligo di ultimazione dei lavori intrapresi per sopravvenuta mancanza di fondi.
La censura è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.
3.1. Nella prima parte essa, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, si volge piuttosto ad invocare, ancora, una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne soltanto un mero diverso esito valutativo, muovendo dunque all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle prove, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.
3.2. Nella seconda parte l’inammissibilità deriva dalla sua eccentricità rispetto alla effettiva ratio decidendi.
La Corte d’appello ha difatti escluso l’inadempimento dedotto dal conduttore (che, si ricordi, riguardava l’obbligo in capo al locatore di eseguire le opere di manutenzione necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo: art. 1576 c.c.) perchè il danno arrecato dal terremoto aveva privato l’immobile completamente della sua funzionalità, dando luogo ad una situazione di fatto che esulava dalla previsione normativa e rendeva piuttosto impossibile la prestazione dedotta ad oggetto del contratto.
Si tratta, dunque, di una valutazione ancorata a dati oggettivi, riguardanti la natura e l’entità dei danni, rispetto alla quale nessun rilievo ha avuto la considerazione della possibilità o meno per il Comune di ottenere ulteriori finanziamenti per proseguire nell’opera di ristrutturazione dell’immobile.
Gli argomenti poi svolti con riferimento all’esistenza di un obbligo che il Comune avrebbe assunto in tale direzione, pur nel descritto contesto, al di là di ogni altra possibile considerazione, appaiono del tutto inconferenti, poichè estranei al tema trattato in sentenza ed al perimetro della domanda introduttiva.
Quand’anche, infatti, fosse stato provato che il comune aveva la possibilità di acquisire ulteriori finanziamenti per proseguire nell’opera di rifacimento dello stabile e comprendere in essa anche quella parte prima adibita a sala cinematografica, e che aveva anche manifestato la propria volontà in tal senso, ciò non contraddirebbe la valutazione secondo cui i danni arrecati dal terremoto avevano comunque pregiudicato definitivamente la funzionalità e l’attitudine dell’immobile locato (s’intende, di “quell’immobile”, nella sua preesistente identità strutturale) a prestarsi al godimento previsto dalle parti nel contratto e, dunque, a far venir meno l’obbligo, previsto in capo al locatore dagli artt. 1575,1576 e 1577 c.c., di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto e di eseguire le riparazioni necessarie.
Varrebbe solo, in ipotesi, a dimostrare che era possibile, in quel luogo, ricostruire un cinema, che è circostanza però inidonea ad incidere retroattivamente sulla sorte del preesistente rapporto locativo.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., in relazione agli artt. 1256, 1463, 1575, 1576, 1577, 1218 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)” per avere la Corte ritenuto i locali adibiti a sala cinematografica distrutti e privati della loro funzionalità nonostante lo stesso ente locatore li avesse ritenuti riparabili e, quindi, solo danneggiati con comunicazioni ed attività, anche deliberative, aventi efficacia confessoria e nonostante il comune stesso li avesse poi riparati adibendoli a sala consiliare.
Anche tale motivo impinge esclusivamente nella ricognizione del fatto e lo fa in termini inammissibili, poichè eccedenti dai limiti entro i quali tale ricognizione può essere censurata in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Valgano anche per esso le medesime considerazioni già svolte con riferimento al primo motivo (v. supra p. 1.3), mettendo conto solo aggiungere che: a) il riferimento all’esistenza di dichiarazioni confessorie riferibili all’ente convenuto è inosservante degli oneri di specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando precisato se e in quale sede tale documento sia stato prodotto nei giudizi di merito; b) è comunque privo di pregio atteso che, come obiettato fondatamente dal controricorrente, la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi – la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito – e non già opinioni o giudizi, tanto meno se implicanti valutazioni di carattere giuridico, quale nella specie la valutazione di “riparabilità” del danno (cfr. Cass. n. 5725 del 27/02/2019; n. 21509 del 18/10/2011; n. 11881 del 06/08/2003; n. 2903 del 27/02/2001).
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere la Corte escluso l’illegittimità del comportamento del comune che, in spregio ai principi di buona fede, aveva manifestato, con le missive trasmesse e le delibere ed attività adottate, nel corso di tutto il lungo tempo trascorso, la volontà di proseguire nel contratto di locazione e non quella di risolverlo.
La censura è inammissibile.
5.1. Anzitutto per la novità della questione dedotta, che non risulta trattata nel giudizio di merito.
Deve al riguardo farsi applicazione del principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. 24/01/2019, n. 2038): oneri nella specie in alcun modo assolti.
5.2. Varrà comunque rilevare anche l’inconferenza di tale argomentazione rispetto alla ratio decidendi che, risiedendo nell’accertata estinzione deil’obbligazione per impossibilità della prestazione, e dunque nell’accertata esistenza di un fatto che rendeva inesigibile la prestazione alla stregua di una valutazione condotta secondo parametri oggettivi, esclude la rilevanza di profili soggettivi riguardanti la condotta successivamente tenuta dal soggetto in precedenza obbligato.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021
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