Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16188 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35725-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAR ROSSO 61, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO FERRANTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’Avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO MARIO MACRI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1004/2019 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 14/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

RITENUTO IN FATTO

– che M.G. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1004/19, del 26 agosto 2019, del Tribunale di Crotone, che – rigettando il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 1248/11, del 14 novembre 2011, del Giudice di pace di Strongoli – ha respinto la sua domanda di risarcimento danni nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.a. (poi divenuta società E-Distribuzione S.p.a.), in relazione alla costruzione di un elettrodotto insistente su terreno di proprietà dell’odierno ricorrente;

– che, in punto di fatto, il M. riferisce di aver adito l’autorità giudiziaria, nella sua qualità di proprietario e possessore di un terreno agricolo, in località “Corvo” del Comune di Casabona, per vedersi risarcire i danni derivati dall’abusiva costruzione, su di esso, di un elettrodotto di mt. 85 interrati e mt. 110 aerei, oltre alla relativa cabina;

– che costituitasi in giudizio la convenuta società Enel Distribuzione, la stessa resisteva all’avversaria domanda, agendo in via riconvenzionale per chiedere il trasferimento in capo ad essa, ex art. 2932 c.c., del terreno ove era stato costruito l’elettrodotto, dichiarandosi disposta al pagamento della relativa indennità di asservimento e producendo due note prestampate, recanti, rispettivamente, la sua proposta di acquisto del terreno in questione per il prezzo di Euro 1.032,91, nonchè la dichiarazione con cui il M. si sarebbe detto disponibile al trasferimento, ma per la somma di Euro 2.000,00;

– che la convenuta, tuttavia, non avrebbe mai prodotto l’autorizzazione della competente autorità alla costruzione dell’elettrodotto, come prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175, artt. 108 e 119;

– che disconosciute dall’odierno ricorrente le firme apposte sui documenti prodotti dal convenuto, la causa veniva istruita senza che si facesse corso alla consulenza tecnica d’ufficio richiesta dall’attore;

– che rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria, sul presupposto che l’espletata prova testimoniale non avesse confermato l’esistenza dei danni lamentati dall’attore, la decisione (priva, peraltro, di ogni statuizione sulla riconvenzionale della società convenuta) veniva gravata dal M. con appello;

– che disposto dal giudice di seconde cure lo svolgimento della richiesta CTU, il gravame era stesso rigettato, discostandosi il giudicante dalle conclusioni dell’ausiliario;

– che avverso la sentenza del Tribunale crotonese ricorre per cassazione il M., sulla base di due motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., lamentando il fatto che la sentenza d’appello non ha rilevato l’avvenuto disconoscimento, sia quanto al loro contenuto che alle firme apposte in calce ad essi, delle due note prestampate prodotte dalla convenuta e poste dal Giudice di pace a fondamento della propria decisione;

– che in particolare, si contesta l’affermazione, presente nella pronuncia oggi impugnata, secondo cui l’avvenuto disconoscimento non sarebbe stato rispondente ai criteri richiesti dalla giurisprudenza circa la corretta applicazione dell’art. 214 c.p.c., in quanto generico e non dettagliato;

– che assume, per contro, il ricorrente di aver operato un disconoscimento “assolutamente chiaro e non equivoco”, sicchè il Giudice di pace non avrebbe potuto porre a fondamento della propria decisione tali documenti, in assenza di un’istanza di verificazione proveniente dalla parte che li aveva prodotti;

– che il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1993, n. 1775, art. 108;

– che si censura, in questo caso, la sentenza impugnata perchè avrebbe “gravemente errato nel dichiarare che non sussiste alcun illecito da parte dell’appellata” nel realizzare l’elettrodotto, mancando l’autorizzazione di cui alla norma suddetta, e ciò sebbene l’allora appellante si fosse richiamato al principio, enunciato da questa Corte, secondo cui “l’apprensione “sine titulo” del fondo privato per la realizzazione di elettrodotto non determina costituzione della corrispondente servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva (non essendone ravvisabili gli estremi rispetto ai diritti reali su bene altrui), ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l’impianto, o ne cessi l’esercizio, o non sia regolarmente costituita detta servitù”, tale illecito implicando “il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno, ed inoltre, qualora difetti l’autorizzazione di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 108 (sicchè il comportamento dell’autore integri mera attività materiale priva di connotati pubblicistici), anche il diritto alla “restitutio in integrum” (è richiamata Cass. Sez. 1, sent. 18 settembre 1991, n. 9726);

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società E-Distribuzione, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 19 gennaio 2021;

– che entrambe le parti hanno presentato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile;

– che nella sentenza impugnata non solo si è escluso il carattere illecito della condotta della convenuta (affermandosi, per un verso, che l’espletata prova testimoniale ha evidenziato che la cabina venne costruita sul terreno dell’odierno ricorrente “per soddisfare le richieste di energia elettrica di quest’ultimo”, nonchè, per altro verso, che la società distributrice ha fatto “affidamento sula volontà espressa dalla controparte negoziale” di trasferire la proprietà del terremo su cui essa insiste), ma pure “il conseguente pregiudizio patrimoniale meritevole di ristoro”;

– che i due motivi formulari dal M. non si confrontano, come esattamente rileva la controricorrente, con tale seconda “ratio decidendz”, posta dal giudice di appello a fondamento della sentenza impugnata, visto che la domanda risarcitoria è stata rigettata dal Tribunale di Crotone (anche) sul rilievo, accertato dal CTU, che “l’installazione dell’elettrodotto di cui trattasi non ha eroso in maniera apprezzabile (il) terreno agricolo utilizzabile, stante la piena compatibilità delle coltivazioni praticate con la presenza dell’elettrodotto medesimo”, oltre che sulla constatazione che l’indennità di asservimento non era “mai stata oggetto di domanda da parte attrice”;

– non essendo stata tale “ratio decidendi” in alcun modo censurata, il ricorso si presenta inammissibile, in applicazione del principio secondo cui, “quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione” (e tale è il caso della presente pronuncia, che non solo esclude l’illiceità della condotta consistita nell’installazione dell’elettrodotto, ma anche l’esistenza di un pregiudizio risarcibile), “la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13880, Rv. 658309-01; nello stesso senso, già Cass. Sez. 3, sent. 13 luglio 2005, n. 14740, Rv. 82931-01);

– che in senso contrario non possono accogliersi gli argomenti proposti dal M. nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.;

– che, da un canto, il tema dell’avvenuto disconoscimento delle scritture che, secondo il ricorrente, “nell’erronea ricostruzione operata nella sentenza di appello”, avrebbero “giustificato e qualificato come legittima la costruzione dell’elettrodotto”, risulta del tutto indifferente rispetto all’affermazione secondo cui “l’installazione dell’elettrodotto di cui trattasi non ha eroso in maniera apprezzabile (il) terreno agricolo utilizzabile, stante la piena compatibilità delle coltivazioni praticate con la presenza dell’elettrodotto medesimo”;

– che, d’altro canto, l’affermazione contenuta nella citata memoria, secondo cui il M., “nel proprio ricorso per cassazione, pur non rubricandolo come motivo a sè stante”, avrebbe “in più passaggi” censurato “l’error in procedendo in cui era incorso il Tribunale di Crotone”, consistito nell’essersi “palesemente discostato dalle esplicite ed univoche risultanze della relazione del C.T.U.”, si risolve in una censura del tutto nuova, in contrasto con il principio secondo cui la memoria ex art. 380-bis c.p.c. “non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757-01);

– che, infine, neppure risulta provato che la questione dell’assenza dell’autorizzazione amministrativa R.D. 11 dicembre 1993, n. 1775 ex art. 108, sia realmente appartenuta al “thema decidendum” del giudizio di appello, nel senso di aver costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame, visto che a pag. 5 del presente ricorso si legge che il M. “evidenziava nuovamente in grado di appello l’analogia del caso di specie con altro di cui era stata parte la medesima appellata ENEL, su cui si è già pronunciata codesta Suprema Corte di Cassazione”, mentre dalla sentenza impugnata (pag. 3) emerge che il gravame esperito dall’allora appellante si appuntava solo sulla circostanza che il primo giudice non avesse “tenuto conto del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. ad opera dell’attore dei documenti prodotti dalla convenuta”, nonchè sul fatto che esso M. avesse “dimostrato – anche a mezzo dei testi escussi – il proprio diritto al risarcimento del danno”;

– che, sul punto, va rammentato che “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio” (Cass. Sez. 3, ord. 17 ottobre 2018, n. 907, Rv. 647127-02);

– che il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando M.G. a rifondere, alla società E-distribuzione S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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