Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1663 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11021/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

P.L. & C. SNC;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 4132/2018, depositata in data 8 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

La società contribuente P.L. & C. SNC, avente ad oggetto l’attività di pesca costiera e lagunare e la conseguente vendita del pescato, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2011, con il quale erano stati accertati maggiori ricavi e si era proceduto al recupero di maggiori IVA e IRAP.

La CTP di Agrigento ha parzialmente accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 8 ottobre 2018, ha accolto l’appello della società contribuente. Ha rilevato il giudice di appello che l’atto impositivo non risulta sottoscritto da soggetto dotato di valida delega. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto corretto il criterio di determinazione dei ricavi e insussistenti i presupposti per l’accertamento al fine di procedere alla ripresa fiscale in presenza di contabilità formalmente regolare, valorizzando una delle difese della società contribuente che – come risulta dalla sentenza impugnata aveva dedotto, a sostegno dell’erroneità della sentenza di prime cure, l’insussistenza di antieconomicità della gestione, in considerazione del fatto che con i proventi dell’attività venivano corrisposte le retribuzioni da lavoro dipendente ai due soci, che provvedevano con tali importi al loro sostentamento.

Ha proposto ricorso l’Ufficio affidato a due motivi; la società intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, nonchè del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17, comma 1-bis, nella parte in cui la sentenza impugnata, sulla base di una prima ratio decidendi, ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per assenza di sottoscrizione del funzionario competente. Deduce il ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto l’inefficacia della delega di firma, deducendo di avere depositato l’ordine di servizio che individuerebbe la competenza del funzionario che ha sottoscritto l’atto, assolvendo all’onere della prova circa l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore. Deduce, ulteriormente, il ricorrente sussistere nella specie una delega di forma e non anche una delega di funzione, per la quale sussistevano i requisiti di nominatività e di contenuto.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 600, art. 39, e dell’art. 2727 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, aderendo a una seconda ratio decidendi, è entrata nel merito dell’accertamento compiuto e ha ritenuto insussistente il quadro probatorio offerto dall’Ufficio per il fatto che la destinazione dei proventi dell’attività di pesca al sostentamento del due soci facesse venir meno l’antieconomicità della gestione. Deduce il ricorrente che l’esistenza di maggiori ricavi può essere desunta da presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, spettando al contribuente la prova della non pregnanza degli elementi addotti. Rileva il ricorrente come non costituiscano elementi idonei a dimostrare l’infondatezza dell’accertamento l’avere la società contribuente allegato regolarità della contabilità e insussistenza dell’antieconomicità della gestione, evidenziando – al contrario – l’antieconomicità della gestione.

2.1 – Si osserva che, benchè il primo motivo assuma un ruolo preliminare in quanto attinente a questioni preliminari, deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936).

2.2 – Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27552; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8923; Cass., Sez. VI, 30 dicembre 2015, n. 26036).

2.3 – Nella specie, a fronte dell’accertamento analitico-induttivo che ha ricostruito il maggior reddito sulla base della presunzione costituita dall’antieconomicità del comportamento, la CTR, nella sentenza impugnata, ha ritenuto superata tale argomentazione per effetto degli elementi forniti dalla contribuente, costituiti dal mancato conteggio, ai fini della determinazione dell’andamento economico della gestione imprenditoriale, delle retribuzioni da lavoro dipendente dei due soci P.S. e P.L., padre e figlio, quale unica fonte del loro sostentamento.

2.4 Si tratta di accertamenti in fatto incensurabili nel giudizio di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

L’impugnata sentenza non si è, pertanto, sottratta ai principi relativi alla ripartizione dell’onere probatorio.

2.5 – Il mancato accoglimento del secondo motivo, attinente al merito della pretesa tributaria, comporta l’inammissibilità del primo motivo per carenza di interesse del ricorrente, posto che la sentenza impugnata si regge in ogni caso per effetto della stabilizzazione della seconda ratio decidendi.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione della società intimata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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