Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16860 del 15/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19509-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA JENNER 20, presso lo studio dell’avvocato CIFUNI AGOSTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato BOCCONE ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2013 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata 11 28/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha chiesto accogliersi il ricorso. Conseguenze di legge.

RITENUTO

Che:

La contribuente B.L. impugnava l’avviso di accertamento con cui era ricostruito il suo redditiDdi impresa ai fini delle imposte dirette per l’anno 1984. Il relativo contenzioso giungeva davanti a questa Corte che, su ricorso dell’ufficio, con sentenza n. 18858 del 2006, depositata il 12.7.2006, annullava la sentenza di secondo grado, con rinvio della causa alla CTR dell’Emilia Romagna.

Il giudizio non veniva riassunto. L’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute come determinate dal contenzioso, e dopo l’emissione di una prima cartella annullata in autotutela, emetteva una seconda cartella, notificata il 17.6.2008, che la contribuente impugnava eccependo la prescrizione del diritto di credito dell’ufficio, facendo risalire, con l’estinzione del giudizio, la decorrenza dalla notifica dell’avviso di accertamento nel 1990.

La CTP accoglieva il ricorso. L’ufficio proponeva appello deducendo che la prescrizione decorreva dalla definitività dell’atto impositivo, verificatasi con la mancata riassunzione, e che anche il termine di decadenza biennale per la riscossione era stato rispettato.

La CTR respingeva l’appello sul presupposto che, con l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione ad opera dell’ufficio, la decorrenza del termine di prescrizione retroagisse alla data di notifica dell’atto impositivo, nel 1990.

Contro tale sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo. Si costituisce la contribuente con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto accogliersi il ricorso.

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63 nonchè dell’art. 393 c.p.c., dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2945c.c. e art. 2964 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte si è già occupata del tema oggetto della presente controversia affermando ancora di recente (sez. V, ord. n. 1979 del 2020, ord. n. 27985 del 2020):

l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacchè quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione (ex plurimis, cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5044 del 28/03/2012, Rv. 622235-01; Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016, Rv. 638661-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016, Rv. 641755-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017, Rv. 644710-01).

Come, poi, chiarito in altre pronunce (tra cui si veda sez. V, ord. n. 27306 del 2017), le ragioni che giustificano l’applicazione di questo indirizzo consistono nei seguenti elementi di specialità del processo tributario:

1) la natura impugnatoria del medesimo e, in particolare, la natura amministrativa, e non processuale, rivestita dall’atto impositivo, il quale costituisce non atto di impulso del processo, ma il suo oggetto (Cass. n. 21143/15; Cass. n. 16689/13; Cass. n. 5044/12);

2) la conseguente definitività che deriva all’atto impositivo dall’estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente;

3) l’irrazionalità di una soluzione che, ritenendo applicabile anche al processo tributario il disposto generale di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, verrebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell’amministrazione finanziaria, da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo che realizza (“incorpora”) la pretesa tributaria medesima; con la conseguenza paradossale che il titolo dell’imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perchè estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo;

4) l’insussistenza, nel processo tributario, della ratio ispiratrice l’art. 2945 c.c., comma 3, dal momento che, proprio per la sua natura impugnatoria e per la definitività che l’atto impositivo assume per effetto dell’estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione sicchè, diversamente argomentando sulla base della regola generale, l’eliminazione dell’effetto sospensivo della prescrizione in pendenza di un giudizio tributario che poi si estingua per mancata riassunzione opererebbe a favore proprio della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l’atto impugnato divenisse definitivo;

5) l’esclusione del rilievo dirimente del regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, perchè detta riscossione, frazionata e provvisoria, non realizza in via definitiva la pretesa tributaria.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla CTR dell’Emilia Romagna, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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