LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34876-2019 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO INTISO;
– ricorrente –
contro
M.M.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO D’ARIES;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1670/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
A.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1670/2018 emessa dalla Corte d’Appello di Bari, resa pubblica il 2 ottobre 2018, basandosi su un solo motivo.
Resiste con controricorso M.M.D..
M.M.D. si opponeva al decreto n. 228/05 emesso dal Tribunale di Lucera che le ingiungeva di pagare Euro 4.024,49 a A.G., a fronte delle prestazioni professionali da quest’ultimo rese, consistenti nella attività di progettazione e direzione dei lavori di costruzione di una recinzione in cemento armato e di un pozzo artesiano.
La opponente adduceva che la recinzione progettata era stata realizzata solo per 1/3 e, quindi, asseriva che la prestazione professionale dovesse pagarsi solo in parte, aggiungeva che la recinzione non era stata eseguita a regola d’arte e che per un lungo tratto non era stata posizionata sul confine di sua proprietà. Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, derivanti dalla necessità di abbattere e rifare a regola d’arte la recinzione, quantificati in Euro 40.000,00; eccepiva l’esosità della pretesa del professionista.
L’opposto deduceva che la somma ingiunta si riferiva solo alla parte dell’opera realizzata, faceva rilevare che la recinzione era stata realizzata dalla I.CO.TRI.VEL.DE.MA.PO. S.R.L. di D.M.A., marito dell’opponente, e che il tracciamento sul terreno per la posa della recinzione era stato effettuato da un tecnico di fiducia dell’opponente.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 717/04, riconosceva al professionista il diritto a percepire Euro 2.277,09, per la progettazione della recinzione, ed Euro 500,00, per la predisposizione dell’istanza relativa alla realizzazione del pozzo artesiano, escludeva che avesse diritto a compensi per lo svolgimento della direzione dei lavori e per la progettazione del pozzo; riconosceva a M.M.D. il risarcimento del danno per Euro 28.649,60, essendo risultato provato in giudizio che la recinzione non era stata posizionata correttamente e che il tracciamento era un’attività esigibile dal professionista.
A.G. interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, lamentando il difetto di prova che gli fosse stata affidata l’attività di tracciamento, eccependo che l’attività di tracciamento rientrasse nell’incarico affidatogli, trattandosi di attività di competenza del topografo e/o dell’impresa esecutrice dei lavori, riproponendo l’eccezione di prescrizione della garanzia per i vizi, denunciando il mancato riconoscimento del compenso per la direzione dei lavori di costruzione della recinzione, censurando l’erroneo mancato riconoscimento degli oneri fiscali e previdenziali sul compenso accertato come dovutogli.
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava il gravame, giudicava inapplicabile l’art. 2226 c.c. alla prestazione d’opera intellettuale, riteneva che la responsabilità del direttore dei lavori e quella dell’impresa potessero coesistere, giudicava provato che l’incarico di tracciamento era stato affidato al professionista, rigettava la domanda di pagamento degli oneri fiscali e previdenziali.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la committente non aveva provato, al fine di ottenere il risarcimento del danno riconosciutole, che gli era stato conferito anche l’incarico di individuare il punto sul terreno ove collocare la recinzione, non potendo esso considerarsi compreso nell’attività di progettazione e direzione dei lavori, dandone prova testimoniale o per iscritto, non bastando a tale scopo la deposizione di un teste che aveva riferito di averlo visto sul cantiere in occasione del tracciamento, perchè occorreva tener conto che la sua presenza sul cantiere era giustificata dal fatto di essere direttore dei lavori.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello ha valutato tutto il corredo probatorio a sua disposizione e con una valutazione che non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità ha ritenuto provato che l’incarico conferito al professionista comprendesse anche il tracciamento: a) l’attività progettata prevedeva che la recinzione fosse collocata sulla linea di confine: il che era ragionevole, perchè un arretramento anche minimo, avrebbe consentito al proprietario confinante l’acquisto per usucapione della fascia di terreno rimasta fuori della recinzione; b) il teste R., ex dipendente della ditta appaltatrice, di cui era titolare il marito della committente, reputato attendibile, aveva riferito di aver visto l’odierno ricorrente intento nell’attività di tracciamento; c) le altre deposizioni testimoniali non contraddicevano quanto riferito da R., perchè i testi avevano tutti dichiarato di essere intervenuti quando il tracciamento era già stato realizzato; d) il fatto che il ricorrente non fosse in grado di indicare chi aveva eseguito il tracciamento, limitandosi a parlare di un tecnico di fiducia della committente, era stato considerato un indizio dal quale dedurre che l’incarico di tracciamento era stato conferito proprio al ricorrente; e) la circostanza, riferita anche dal teste L.R., che il ricorrente non disponesse della strumentazione necessaria per eseguire il tracciamento non poteva considerarsi decisiva, non essendogli precluso procurarsela o avvalersi di un suo collaboratore di fiducia; f) le altre circostanze riferite dal teste L.R., quanto al fatto che se la scelta del tecnico cui affidare l’attività di tracciamento fosse dipesa dall’odierno ricorrente essa sarebbe caduta su di lui, sono state considerate delle congetture; g) il fatto che la recinzione fosse stata realizzata dall’impresa appaltatrice non escludeva la corresponsabilità del professionista, direttore dei lavori; h) l’impresa non era stata chiamata in causa dal professionista convenuto con la domanda riconvenzionale.
In altri termini, la Corte d’Appello ha ritenuto provato, attraverso la deposizione di R. e per presunzioni, che l’incarico di tracciamento era stato conferito al ricorrente.
L’ubi consistam della censura, sebbene introdotta attraverso la denuncia di un error in iudicando, nella sostanza si risolve nella richiesta di una diversa valutazione degli accertamenti fattuali: richiesta estranea al perimetro del sindacato di legittimità, perchè incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l’accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi – evidentemente non graditi – al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.
2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
3. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021