Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1703 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2377-2019 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO LEGALITAX, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

R.D. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e dif2 Osa dall’avvocato FRANCESCO TERNULLO;

– controricorrente –

contro

R.R., R.D., R.C., RU.RE., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2773/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

V.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2773/2018 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata l’11 ottobre 2018 e notificata il 6 novembre 2018, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso R.D. & c. s.n.c.

Il ricorrente espone in fatto di avere ottenuto due decreti ingiuntivi per il pagamento degli onorari dovutigli da R.D. & c. S.n.c., R.D., R.R., R.C., Ru.Re. e P.M..

Avverso il decreto n. 116/08 relativo alla somma di Euro 71.417,78, emesso nei confronti degli ingiunti, quali fideiussori della società Novalinea S.r.l., sulla base di una fideiussione sottoscritta da Ru.Re. con riconoscimento di debito, ed avverso il decreto ingiuntivo n. 40/08 avente ad oggetto Euro 13.479,84, emesso nei confronti degli ingiunti, quali fideiussori della società Arreda S.r.l., sulla base di una fideiussione sottoscritta da Ru.Re. con riconoscimento di debito, gli ingiunti proponevano separate opposizioni dinanzi al Tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago. In entrambi i casi Ru.Re. proponeva querela di falso della fideiussione e in entrambi i casi si instaurava un sub-procedimento per querela di falso e l’odierno ricorrente depositava consulenza grafologica e un supplemento della stessa in forma giurata avente ad oggetto l’autenticità della sottoscrizione e la soggiacenza della traccia inchiostrata al segno manuale.

Il Tribunale di Verona, decidendo sui due giudizi riuniti e sulle due querele di falso, con sentenza n. 2386/2015, annullava le fideiussioni rilasciate dalla Ru.Re. & c. snc., ritenendo ricorrenti i presupposti di un conflitto di interessi in capo al sottoscrittore, il quale cumulava il ruolo di legale rappresentante della società garante e della società garantita, rilevante ai sensi dell’art. 1394 c.c. – conflitto conosciuto dall’odierno ricorrente, in quanto commercialista di dette società – revocava i decreti ingiuntivi e compensava le spese di lite.

L’odierno ricorrente impugnava detta pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, chiedendo il rigetto delle domande di controparte, la conferma dei decreti ingiuntivi opposti e, in via subordinata, la condanna degli appellati, anche in solido, al pagamento della somma complessiva di Euro 84.897,72, al netto di interessi e rivalutazione monetaria.

In particolare, l’appellante deduceva l’errore del giudice di prime cure che, nonostante la prova, emergente dalle visure camerali delle società Novalinea S.r.l., Italia Arreda S.r.l. e Ru.Re. snc, del fatto che Ru.Re. fosse l’effettivo e reale deus ex machina di ogni operazione societaria del suo gruppo, aveva ritenuto non provati i rapporti commerciali tra le tre società che invece facevano parte dello stesso ciclo produttivo ed avevano un collegamento funzionale, lamentava che il Tribunale non avesse attribuito rilievo al fatto che egli, per proseguire il rapporto professionale con le società del gruppo, aveva posto la condizione che Ru.Re. sottoscrivesse una fideiussione ed avesse, invece, ritenuto inidonea la asserita prosecuzione del rapporto professionale per giustificare il rilascio delle fideiussioni, in quanto l’attività consulenziale avrebbe potuto essere affidata ad altro professionista.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, respingeva il gravame, confermava la sentenza impugnata e regolava le spese d lite in ragione della soccombenza.

Segnatamente, la sentenza concordava con il giudice di primo grado in ordine alla ricorrenza nel caso concreto di un conflitto di interessi derivante dal fatto che Ru.Re., in virtù del particolare rapporto societario all’interno del gruppo, era portatore di un interesse in conflitto con quello della società rappresentata; conflitto ritenuto conosciuto dall’odierno ricorrente proprio per il suo ruolo di ragioniere commercialista che gli permetteva non solo di avvedersi della ricorrenza di detto conflitto, ma anche della capacità di Ru.Re. di incidere sulle decisioni societarie del Gruppo; negava che vi fosse prova che le fideiussioni fossero state prestate allo scopo di permettere la prosecuzione del rapporto professionale con le società del gruppo e riteneva, al contrario, che la finalità primaria del commercialista fosse quella di essere pagato.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia con palese violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorrente lamenta, riproponendo tutti gli argomenti utilizzati nel giudizio di appello, che il giudice a quo non abbia speso una parola sulle doglianze svolte dalla sua difesa, accorpando la disamina delle questioni in un unico svolgimento e ripetendo il ragionamento del giudice di primo grado, senza rispondere alle censure formulate quanto all’erronea valutazione delle prove e alla illegittima applicazione delle norme in materia di prove documentali e presuntive nonchè circa quanto dovesse essere provato, perchè oggetto del principio di non contestazione – assumendo che dovesse considerarsi non contestato e quindi pienamente provato che Ru.Re. era l’unico amministratore di fatto delle società del gruppo ed il deus ex machina di ogni decisione societaria – e quanto all’erronea applicazione dell’art. 1394 c.c. in relazione all’art. 2359 c.c.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2697 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ripetuto gli stessi errori del Tribunale in ordine alle valutazione delle prove, alla distribuzione dell’onere probatorio e delle prove per presunzioni.

Secondo il ricorrente, egli aveva fornito ampia prova del collegamento funzionale strettissimo delle società manovrate da Ru.Re. e quindi del fatto che il vantaggio anche nei confronti di una sola società si trasferisse all’intero gruppo, perciò la Corte avrebbe dovuto dedurne l’esclusione in radice di qualsivoglia conflitto di interessi. In aggiunta, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che egli non si era affatto limitato a svolgere attività di consulenza a favore delle società garantite, ma aveva accompagnato la vita delle dieci compagini societarie cui aveva dato vita Ru.Re., svolgendo attività di direzione aziendale, di condivisione delle scelte strategiche dell’unico interlocutore e, invertendo l’onere della prova, avrebbe preteso da lui la prova di un fatto negativo, la non conoscenza del conflitto di interessi.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione degli artt. 1394 e 2359 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Avendo dimostrato l’esistenza di un collegamento tra le società del gruppo sia in senso dirigenziale che in senso giuridico, la validità di atti compiuti dall’organo amministrativo di una di esse in favore di altra avrebbe dovuto ritenersi condizionata dall’esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, potendo l’eventuale pregiudizio economico che dall’atto fosse direttamente derivato trovare la sua contropartita in un altro rapporto e l’atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse sia pure mediato ed indiretto della società. Pertanto, in caso di prestazione di garanzie a titolo gratuito, tale gratuità non avrebbe da sola potuto essere considerata circostanza determinante per escludere la realizzazione di tale preciso interesse. La sentenza impugnata, avendo completamente obliterato la previsione dell’art. 2359 c.c. ed essendosi limitata ad applicare l’art. 1394 c.c., in maniera astratta e avulsa dalla fattispecie oggetto di causa, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza, la quale afferma che perchè possa parlarsi di conflitto di interessi occorre che il rappresentante persegua un fine egoistico incompatibile con quello del rappresentato, di talchè all’utilità conseguibile dal primo per sè medesimo o per il terzo possa correlativamente seguire un danno per il rappresentato. Di conseguenza, il Giudice di Appello, ritenendo che vi fosse un conflitto di interessi evidentemente da lui riconoscibile in considerazione del suo ruolo di consulente contabile e fiscale delle società garantite e della società garante, avrebbe violato le norme richiamate in epigrafe, in quanto egli, proprio perchè professionista che aveva seguito tutte le società facenti parte del gruppo R., sapeva che nessun conflitto di interessi poteva esistere.

4. Il ricorso è improcedibile. Risulta depositata la copia autentica della sentenza notificata, ma fa difetto la relata di notifica. Trova, pertanto, applicazione quanto statuito dalle Sezioni unite, nella sentenza 02/05/2017, n. 10648, a mente della quale “la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non trasandato e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato”. Secondo l’orientamento numerose volte espresso da questa Corte, la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale all’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, con la conseguenza che ove il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relazione di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere improcedibile. E’ “possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1” ovvero qualora la relazione di notificazione sia stata prodotta dalla parte controricorrente, il che non è avvenuto nel caso in esame.

5. Vale appena la pena di rilevare che il ricorso, comunque, non sarebbe risultato meritevole di accoglimento, considerando che:

– il primo motivo sovrappone il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. con quello della mancanza di motivazione (p. 34); la Corte d’Appello ha accolto una tesi incompatibile con la domanda, giacchè le circostanze addotte dall’appellante, il quale con dovizia di particolari si è speso per dimostrare il peso concretamente assunto da Ru.Re. all’interno delle società del gruppo, hanno costituito per la Corte d’Appello la rappresentazione della concreta ricorrenza di un conflitto di interessi (p. 9 della sentenza);

– quanto ai motivi due e tre, pur tenendo conto che la formula adottata dal legislatore nell’art. 2359 c.c., u.c., per definire il collegamento societario è molto ampia, la ricorrenza o meno di detto collegamento societario postula la sussistenza di particolari vincoli e rapporti negoziali tra i soggetti collegati, per cui è logico ritenere che l’accertamento della esistenza di tali rapporti e dei comportamenti nei quali il collegamento si realizza costituisca una tipica quaestio facti, rimessa, come tale, all’apprezzamento del giudice del merito. Nel caso in esame, pur non essendosi esplicitamente pronunciata sulla ricorrenza di detta notevole influenza, la Corte d’Appello ha dimostrato indirettamente di averla esclusa o comunque di averla considerata irrilevante riscontrando la presenza di un conflitto di interessi in capo a Ro.Re. e trovandone conferma proprio in tutti gli elementi di giudizio offerti dal ricorrente. La Corte d’Appello ha richiamato, infatti, ed applicato un principio di diritto consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale, nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra, il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere dalla mera coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. Benchè laconicamente; la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse ricorrente in concreto detto conflitto d’interessi, non solo perchè era risultata dimostrata la possibilità da parte di Ru.Re. di influenzare le scelte negoziali della società garante e di quella garantita, ma anche perchè non era stata provata la compatibilità fra le esigenze dei rappresentato e quelle personali del rappresentante. Le ragioni a tal fine addotte dal ricorrente – il vantaggio che sarebbe derivato a tutte le società del gruppo dal continuare ad usufruire delle sue prestazioni professionali – sono state prese in esame dalla Corte d’Appello e sono risultate non convincenti, perchè non vi era prova che la prestazione di garanzia avesse la finalità dedotta dall’odierno ricorrente.

6. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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