Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17059 del 16/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21878-2019 proposto da:

C.C., titolare della ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ONDEI MARCO, GAMBA LUCA;

– ricorrente –

contro

CA.CR., CA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato BONAFINE ALESSIO LUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGETTI MARIA CARLA;

– controricorrenti –

e contro

CA.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 633/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2159 depositata il 2 agosto 2017, in parziale accoglimento della domanda proposta da Ca.Cr. e Ca.Gi., promissari acquirenti, nei confronti della Edilcrivicich di C.A. & Figli s.n.c., promittente venditrice, nonchè sulla riconvenzionale formulata della convenuta, dichiarava risolto il contratto preliminare stipulato fra le parti e condannava la società convenuta alla restituzione dell’acconto versato sul prezzo e alla caparra, ritenendo rinunciata la riconvenzionale che comunque era infondata.

In virtù di gravame interposto dalla società costruttrice, la Corte di appello di Brescia, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 633 del 2019, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda riconvenzionale come formulata in sede di precisazione delle conclusioni avanti al giudice di prime cure, dichiarava risolto il contratto preliminare per grave inadempimento dei promissari acquirenti e confermato l’obbligo dell’appellante alla restituzione della somma di Euro 122.800,00 ai fini restitutori, condannava gli appellati al risarcimento dei danni limitatamente alla spesa sostenuta per la prestazione della garanzia fideiussoria D.Lgs. n. 122 del 2005, ex art. 2, rigettate le restanti tre voci di danno e compensate le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia Crivicich Claudio nella qualità di titolare della ditta individuale C.C. (già Edil Crivicich s.n.c.) propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Carletti e la Capetta resistono con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte controricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e dell’art. 1322 c.c. per non avere la Corte territoriale riconosciuto alla costruttrice, adempiente, il risarcimento del danno quantificato in Euro 130.000,00 quale mancato guadagno per avere venduto l’immobile de quo per l’importo di Euro 320.000,00 anzichè al prezzo pattuito con i resistenti di Euro 450.000,00.

La censura è inammissibile in quanto non centra la ratio detidendi della sentenza impugnata sul punto.

Pur vero che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte regolatrice, che viene qui ribadito, in tema di compravendita, il risarcimento del danno dovuto al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promissario acquirente, ovvero anche nella situazione opposta, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, da determinarsi al momento della domanda, e il prezzo pattuito, tenendo conto della rivalutazione dell’importo previsto in contratto per il prezzo, nell’ipotesi in cui detto prezzo non sia stato pagato (ex plurimis, Cass. 28/07/2010, n. 17688, in motivazione), tuttavia nella specie la Corte distrettuale è andata di contrario avviso per l’insussistenza degli stessi presupposti per poter accedere a siffatto principio.

Il giudice distrettuale ha, infatti, negato la voce di danno per non essere sorretta “neppure in termini di allegazione” dalla “benchè minima circostanza relativa al concreto contesto contrattuale del 28 ottobre 2016, tale da illustrare il prezzo effettivamente pattuito e percepito e la serie causale che ha condotto a siffatta, eventualmente meno favorevole, stipulazione”.

In altri termini, è mancata ogni allegazione, oltre che prova, del fatto che l’immobile in questione fosse stato venduto in realtà ad un prezzo più basso rispetto a quello pattuito con i controricorrenti e siffatta statuizione della sentenza impugnata non ha formato oggetto di alcuna critica.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese relative a questo giudizio, quindi, devono essere poste a carico della parte rimasta soccombente, nonchè liquidate come da seguente dispositivo, sussistendo, altresì, i presupposti processuali di legge in ordine al versamento dell’ulteriore contributo unificato, stante l’esito integralmente negativo dell’impugnazione qui proposta, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr Cass. 18 gennaio 2019 n. 1343).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di parte controricorrente in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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