LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25126-2019 proposto da:
G.A., T.R., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE ARNONE;
– ricorrenti –
contro
L.G.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 77/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
G.A. e T.R. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 77/2019 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 15 gennaio 2019, articolando un solo motivo.
Nessuna attività difensiva è svolta dall’intimato.
I ricorrenti espongono in fatto di essere stati convenuti in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, da L.G.L., perchè venissero condannati a corrispondergli la somma di Euro 16.521,90, pagata per ottenere una concessione edilizia per un immobile che gli era stato venduto nel 1988. Detto immbile presentava delle irregolarità edilizie e i venditori si erano impegnati a sopportare le spese di sanatoria. L’attore riferiva che in un precedente giudizio, definito con la sentenza n. 86/2013, il Tribunale di Agrigento, sezione di Licata, aveva accolto una sua analoga richiesta relativa al pagamento della terza rata.
I convenuti, costituitisi in giudizio, rilevavano che proprio a seguito di tale giudizio era stata sottoscritta una transazione, in data 21 ottobre 2004, a tacitazione definitiva di quanto reciprocamente avrebbero potuto rivendicare per la pratica di sanatoria dell’immobile oggetto della compravendita del 1988.
Il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda attrice.
La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Palermo dagli attuali ricorrenti, i quali lamentavano la erroneità della decisione di prime cure che, da un lato, affermava che in assenza di litigio attuale o potenziale una transazione non appariva ipotizzabile, perchè sarebbe mancato il termine di riferimento oggettivo e la funzione di composizione della lite tipica della transazione non avrebbe potuto realizzarsi, dall’altro, rilevava che la transazione riguardava questioni tra le parti diverse da quelle oggetto della lite in corso. I ricorrenti chiedevano, quindi, alla Corte d’Appello di dichiarare che l’atto di transazione del 21 ottobre 2004 aveva avuto come termine di riferimento oggettivo la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 86/2003, avente ad oggetto la stessa causa petendi del giudizio in corso, che, quindi, ai sensi dell’art. 1965 c.c., le parti con la transazione avevano evitato una lite futura e rinunciato a ogni reciproca pretesa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda di L.G.L. o riforma della sentenza di prime cure.
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, riteneva infondato il gravame ed osservava che le reciproche concessioni di cui all’art. 1965 c.c. possono intendersi in relazione non solo alla sussistenza di una lite in atto, ma anche in vista di una controversia non ancora insorta tra le parti, ma che esse intendano prevenire, di talchè, ove l’atto si riferisca a situazioni litigiose future, la transazione si estenda ad esse con il solo limite della loro prevedibilità; tuttavia, nel caso di specie per la Corte territoriale nell’atto di transazione del 21 ottobre 2004 non era possibile rinvenire alcun riferimento alla situazione litigiosa futura, ma solo alle questioni decise con la sentenza n. 86/2003 emessa dal Tribunale di Agrigento e alla successiva esecuzione immobiliare cui aveva dato impulso l’istanza di l.G.L..
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. I ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice di appello testualmente affermato che non potevano assumere rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione le argomentazioni esposte dagli appellanti su(criteri interpretativi dei contratti.
Il motivo è inammissibile.
Oltre a mettere in rilievo la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè la transazione per cui è causa non è stata riportata allegata al ricorso – parte ricorrente, infatti, ne riporta taluni stralci non sufficienti ad individuarne contenuto, causa ed effetti – si osserva che i ricorrenti hanno invocato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso erroneamente, perchè il fatto omesso è costituito dal mancato esame delle argomentazioni con cui in appello avevano lamentato l’erronea interpretazione dell’accordo di transazione. L’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, è costituito da quel difetto di attività del giudice di merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato non già la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata.
Infatti, l’interpretazione del contratto, consistendo nell’accertamento dell’effettiva volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. L’esito di tale indagine è censurabile innanzi alla Corte di cassazione in due ipotesi: per un verso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per inadeguatezza della motivazione, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure, nel vigore del testo novellato, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti; per altro verso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 14355 del 14/07/2016).
Nel ricorso in esame viene in evenienza questa seconda ipotesi.
Tuttavia, l’errore di diritto nell’applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale sussiste solo quando il giudice di merito, facendone inesatta applicazione, sia pervenuto ad un risultato oggettivamente incompatibile con la volontà delle parti. Non è invece censurabile per cassazione l’evenienza in cui, essendo possibili due o più interpretazioni di una clausola o dell’intero testo negoziale, il giudice di merito abbia scelto l’una piuttosto che l’altra. Infatti, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri di interpretazione applicati dal giudice, al fine di verificare se sia incorso in errore di diritto (Cass. n. 7597 del 31/03/2006).
Quindi, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata una diversa (Cass. n. 11254 del 10/05/2018; Cass. n. 27136 del 15/11/2017). Infatti, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma semplicemente una di quelle possibili e plausibili (Cass. n. 24539 del 20/11/2009).
Ora, a prescindere dalla rubricazione del motivo, il ricorrente non ha denunciato la violazione dei canoni legali d’interpretazione della volontà contrattuale, ma si è limitato a prospettare una possibile interpretazione del pactum de non petendo alternativa a quella fatta propria dalla Corte d’appello. Tale prospettazione, collocandosi sul piano del giudizio di merito, è inammissibile in questa sede.
In aggiunta, va considerato il regime processuale applicabile al vizio dedotto.
In particolare, ai fini che qui interessano, il regime processuale vigente prevede due ipotesi in cui non è possibile invocare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, definite, rispettivamente, dal quarto e dal comma 5, ed accomunabili nel riferimento alla minore impugnabilità della c.d. doppia conforme.
Delle due, a rilevare nel caso di specie è quella che riguarda la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado: ipotesi la cui ricorrenza rende non deducibile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a fondamento della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, non avendovi l’intimato svolto alcua attività difensiva.
4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021