Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17456 del 17/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28311-2019 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE GIAMMARINO;

– ricorrente –

contro

G.F., G.S., nella qualità di eredi di GA.FI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRENESTINA, 1534, presso lo studio dell’avvocato ADELE DI FLAVIO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA ANTONIETTA CATALDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 92/2019 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

R.V. conveniva davanti al giudice di pace di Ascoli Piceno Ga.Fi. perchè ne fosse accertata la responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., e fosse pertanto condannato a risarcirgli i danni, nella misura di Euro 4860 oltre accessori, per avere il ***** un cane pastore belga di sua proprietà ucciso quattordici ovini di proprietà attorea, oltre a ferirne altri.

Il convenuto restava contumace.

Con sentenza del 30 settembre 2014 il giudice accoglieva la domanda, condannando Ga.Fi. a risarcire controparte nella misura di Euro 2460, oltre a spese di lite.

Ga.Fi. proponeva appello, eccependo nullità della sentenza per vizi di rito, nonchè, nel merito, erronea valutazione degli esiti istruttori. L’appellato si costituiva resistendo.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 19 febbraio 2019, accoglieva il gravame, rigettando la domanda, in quanto reputava erronea la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di prime cure, non essendo a suo avviso “emerso” alcun elemento “idoneo a ritenere la riferibilità della morte degli ovini ai cani del Ga.”, poichè non era stato provato che fossero usciti dal recinto del proprietario e sfuggiti così alla sua custodia, nè era stato provato che i cani avessero aggredito gli ovini.

Il R. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, e illustrato anche con memoria, da cui si sono difesi con controricorso G.F. e G.S. quali eredi di Ga.Fi., deceduto nelle more.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,132 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e nullità della sentenza per avere il Tribunale “percepito erroneamente il contenuto oggettivo della prova e dei fatti di causa”.

L’iter logico-argomentativo sarebbe contraddittorio e basato su un’inesatta percezione di tutto il compendio probatorio. Qualora l’errore di percezione investa circostanza discussa, è sindacabile in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c. (il ricorrente invoca, tra l’altro, Cass. sez. L, 24 ottobre 2018 n. 27033).

Il Tribunale ha dichiarato che mancava la prova che i cani fossero usciti dal recinto del proprietario sfuggendo così alla sua custodia, e che mancava pure la prova che i cani avessero aggredito gli ovini. Obietta il ricorrente che ai fini della responsabilità ex artt. 2043 e 2052 c.c., l’attore non ha onere di provare le condizioni del recinto e l’allontanamento dei cani dal custode, dovendo provare soltanto la causazione da parte dell’animale dell’evento lesivo, il convenuto dovendo poi provare il caso fortuito che infrange il nesso causale. E dalla prova testimoniale il ricorrente adduce essere emerso che i cani di controparte avevano ucciso i suoi ovini, allo scopo riportando le testimonianze di suo fratello R.B., di B.R. – incaricato dall’assicurazione Carige – e di Gi.Lu. – liquidatore di tale compagnia assicuratrice -, nonchè facendo riferimento alla denuncia del Ga. alla sua assicurazione, argomentando sul relativo contenuto.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 40-41 c.p., arry. 115-116 c.p.c., e art. 2097 (sic) c.c..

Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la denuncia rivolta da Ga.Fi. alla sua compagnia assicuratrice per responsabilità civile, laddove il Ga. non avrebbe contestato la riferibilità al proprio cane dell’accaduto. Non esaminando tale determinante atto il Tribunale avrebbe altresì violato gli artt. 115 e 116 c.p.c..

Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 82,83,86,125,165,166,302 e 317 c.p.c., nonchè nullità della sentenza.

Nell’atto di riassunzione del 20 maggio 2016 a seguito della morte di Ga.Fi. è scritto – a pagina 1 – che la riassunzione avviene “per eredi Ga.Fi. difesi dall’avv. G.S. “, ma in seguito – a pagina 17 – si afferma che G.F. e G.S. sono gli eredi di Ga.Fi. e “hanno interesse a riassumere”. Nell’atto di riassunzione, peraltro, la procura viene rilasciata da G.F. a G.S., sua sorella.

La riassunzione, dunque, sarebbe stata effettuata solo a favore di G.F.; G.S., come avvocato, avrebbe dovuto riassumere agendo in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ma non lo avrebbe fatto e ciò renderebbe nulli l’atto di riassunzione e tutto il secondo grado di giudizio, tenendo in conto che l’assenza del mandato è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e che l’avvocato, se è interessato come parte, deve specificare a che titolo vuole partecipare al giudizio.

Il primo motivo, pur oggetto di un tentativo di “copertura” mediante argomenti in jure a proposito di paradigmi normativi, costituisce in realtà, a ben guardare, una valutazione alternativa dell’esito del compendio probatorio, esito che, d’altronde, non è affatto univoco nel senso addotto dalla censura per schermare, appunto, nell’errore di percezione una mera valutazione diversa.

Il motivo appare dunque inammissibile.

Il secondo motivo, che nella rubrica si riferisce all’art. 2097 c.c., per presumibile errore materiale in luogo dell’art. 2697 c.c., offre a sua volta una diversa valutazione fattuale, perchè il contenuto della denuncia, già riportato nel primo motivo a pagina 6, può ben essere inteso, come implicitamente ha ritenuto il giudice di merito, non come una ammissione della responsabilità, bensì soltanto come il riferimento di quanto al denunciante era stato affermato dal R.. Nessuna decisività non esaminata, dunque; e a ciò deve aggiungersi che nelle argomentazioni non vi è nulla che sia, effettivamente riconducibile agli artt. 40 e 41 c.p..

Il terzo motivo è infondato: l’avvocato G.S. ha manifestato di avere interesse alla riassunzione, e ha indicato anche il titolo per cui vuole partecipare al giudizio, cioè la qualità di erede – come il fratello Gaspari Fabio, di Ga.Fi.; tutto questo è assolutamente inequivoco, e non occorrono d’altronde dati formali. E non a caso nessuna eccezione nel senso ora prospettato fu sollevata durante il secondo grado di giudizio.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con compensazione delle spese del grado vista la peculiarità della vicenda e la – indubbiamente conseguente difformità delle pronunce di merito.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso, compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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