LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GORGPNI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17661-2019 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO IMPERATO, MARIO FARACE;
– ricorrente –
contro
SALERNO ENERGIA HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. EMILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato ESTER PERIFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA FIORILLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 407/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
Salvatore R. ricorre per la cassazione della sentenza n. 407/2019 della Corte d’Appello di Salerno, pubblicata il 25 marzo 2019, articolando due motivi.
Resiste con controricorso Salerno Energia Holding SPA.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il ricorrente espone di avere maturato nei confronti della Municipalizzata del Gas di Salerno un credito di Euro 138.699,76, per l’espletamento dell’incarico di progettare, dirigere i lavori e la contabilità concernente le unità immobiliari in via Passaro in Salerno, di avere, detratti gli acconti ricevuti, ancora un credito di Euro 44.824,53. Conveniva, pertanto, dinanzi al Tribunale di Salerno, la Salerno Energia SPA, Azienda speciale succeduta alla Municipalizzata del Gas, chiedendo il pagamento delle competenze professionali o, in via subordinata, il riconoscimento della somma vantata, ai sensi dell’art. 2041 c.c..
La convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva la nullità del rapporto contrattuale per difetto della forma scritta ad substantiam e, comunque, l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1596/2011, disattesa la domanda contrattuale, in parziale accoglimento di quella subordinata, condannava Salerno Energia a restituire all’attore Euro 8.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal 29 dicembre 1989, data di riconoscimento dell’utilitas conseguita, e agli interessi.
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame di Salerno Energia e riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di R.S..
In particolare, per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale riteneva, diversamente dal Tribunale, che l’appellato non avesse provato di avere reso (nemmeno) una parte delle prestazioni professionali per cui è causa (quelle relative alla progettazione) nell’anno 1988, cioè prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 66 del 1989, convertito in L. n. 144 del 1989, il cui art. 23 imponeva, nel caso di mancanza di contratto scritto, l’imputazione delle obbligazioni per l’acquisizione di beni e di servizi a carico dell’amministratore dell’ente, con preclusione dell’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito, per difetto del carattere di residualità. Di conseguenza, reputava – essendovi agli atti solo una scrittura privata datata 20 aprile 1990, da cui si evinceva che il Consiglio di Amministrazione della Municipalizzata aveva approvato, nella seduta del 29 dicembre 1989, il progetto a firma di R.S. – che l’attività del professionista ricadesse nel regime del D.L. n. 66 del 1989.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 2041 e 2042 c.c. in ragione dell’inoperatività del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 per carenza del presupposto applicativo, con derivata violazione del principio iura novit curia (Art. 113 c.p.c.)”.
Secondo R.S., la Corte d’Appello avrebbe dovuto innanzitutto valutare, in applicazione del principio iura novit curia, se vi fossero i presupposti per ritenere applicabile nel caso di specie la L. n. 144 del 1989, art. 23, comma 1, non essendo l’appellante una pubblica amministrazione in senso stretto, in dipendenza della natura imprenditoriale dell’attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’ente di riferimento.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2041 c.c., in relazione alla non specifica contestazione delle singole prestazioni rendicontate. Mancato esame di elementi univoci atti a dimostrare la sicura anteriorità al 1989 delle attività di progettazione (art. 360 c.p.c., n. 5), con derivata omessa applicazione dei principi regolatori della materia in tema di relevatio ab onere probandi”.
La statuizione della Corte territoriale sarebbe inficiata dall’erronea applicazione del principio di distribuzione dell’onere della prova, per non aver considerato che, per i soggetti iscritti ad un albo professionale, la parcella, specie se recante il visto di congruità del competente Consiglio dell’Ordine, deve assimilarsi ad un rendiconto assistito da una presunzione di veridicità che può essere vinta solo con puntuali e specifiche contestazioni, mancate nel caso di specie, essendosi l’appellante limitata ad una generica contestazione. Soggiunge il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe esaminato il doc. n. 16 della produzione di prime cure, contenente copia di una parte degli atti progettuali resi nell’interesse della committente, recanti quale data il 1988.
3. Il Collegio ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza della questione sollevata con il primo motivo, perciò dispone il rinvio della causa ex art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
LA Corte dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza ex art. 380-bis c.p.c..
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021
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