Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17619 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25252/2018 RG proposto da:

TEATESERVIZI s.r.l. (c.f. *****), con socio unico il Comune di Chieti, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma via V. Denza 20 Presso lo studio dell’avv. L.

Rosa e dell’avv. Lorenzo del Federico, rappresentata e difesa da quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

SISTEMA s.r.l. in liquidazione con sede in Chieti in persona del liquidatore e legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza n. 512/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, dell’ABRUZZO depositata in data 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

1. – La società Sistema ha impugnato l’ingiunzione di pagamento relativa alla TOSAP per gli anni 2011, 2012, 2013 e alla TARSU per gli anni 2011, 2012, nonchè al TARES per l’anno 2013, che la TEATESERVIZI, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per il Comune di Chieti, le ha notificato sul presupposto della definitività degli avvisi di accertamento ad esse società notificati in precedenza. La contribuente ha opposto la propria carenza di legittimazione passiva, e ha invocato altresì gli effetti favorevoli delle sentenze numero 350, 351, 352 dell’anno 2015 emesse dalla CTP di Chieti nei confronti della Ecoesse e della Costruzioni Primavera s.r.l., società facenti parti, come essa ricorrente, dell’ATI per la gestione dei parcheggi nel Comune di Chieti e che avevano invece impugnato, vittoriosamente, gli avvisi di accertamento fondati Sul medesimo presupposto. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello la TEATESERVIZI, e la CTR dell’Abruzzo ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che la Sistema, unitamente alla società Ecoesse e ad altre società, aveva sottoscritto un contratto di raggruppamento di associazione temporanea di imprese, con la Ecoesse quale capogruppo, per la concessione della gestione dei parcheggi esistenti nel Comune di Chieti. La società di riscossione aveva notificato a tutte le società costituite in ATI gli avvisi di accertamento per i tributi in questione e tutte le società raggruppate, ad eccezione della Sistema, avevano impugnato detti avvisi, ottenendo sentenze favorevoli; in particolare, con queste sentenze era stato ritenuto) insussistente il presupposto dell’imposizione fiscale perchè oggetto della concessione tra il Comune e l’ATI non era la concessione di suolo pubblico ma la gestione del servizio di parcheggio. Il giudice d’appello ha quindi ritenuto che il giudicato invocato dalla società, in un giudizio cui la stessa non ha partecipato non avendo impugnato l’avviso di accertamento, è però ad essa estensibile in quanto fondato su un rilievo oggettivo e cioè l’assenza del presupposto impositivo.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società di riscossione affidandosi a tre motivi. Non ha spiegato difese la società intimata.

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta il vizio di ultra petizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Deduce che la CTR ha applicato ex officio il principio di cui all’art. 1306 c.c. nella parte in cui prevede che i debitori solidali possono opporre al creditore la sentenza favoreVole, mentre la Sistema s.r.l., nel suo ricorso introduttivo, ha espressamente escluso l’esistenza di un vincolo solidale tra le imprese che costituivano FATI.

Il motivo è infondato.

La società Sistema, nel suo originario ricorso così come trascritto nell’atto introduttivo, pur contestando la sussistenza del vincolo solidale al fine di sostenere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha al tempo stesso chiaramente invocato in suo favore gli effetti favorevoli del giudicato, ritenuto estensibile alla sua posizione in quanto mandante dell’ATI di cui era capogruppo la Ecoesse, e in quanto la pretesa impositiva trae origine dal medesimo rapporto contrattuale. E’ pertanto irrilevante che la contribuente abbia negato come primo argomento di difesa il vincolo solidale, posto che l’esistenza e la estensibilità di un giudicato è dedotto chiaramente quale (ulteriore) motivo di opposizione e la qualificazione giuridica di detta” ragione di opposizione spetta senz’altro al giudice (Cass. 9478/2020; Cass. 12875/2019). Il giudice d’appello non altera la prospettazione dei fatti poichè nella sentenza impugnata muove dalla considerazione che la pretesa impositiva trae origine dallo stesso rapporto contrattuale e che il giudicato si estende perchè non è fondato su ragioni personali delle società che hanno opposto l’avviso di accertamento, ma sulla (ritenuta da altro giudice) insussistenza del presupposto impositivo.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, nonchè degli artt. 1292 e 1294 c.c. Parte ricorrente deduce che avrebbero errato i giudici di secondo grado a ritenere comunque la solidarietà tra condebitori, atteso che si tratta di un raggruppamento) di imprese di tipo verticale, con responsabilità limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza.

Il motivo è infondato.

In primo luogo si rileva che la società contribuente ha esplicitamente dedotto la propria qualità di mandante della associazione temporanea di imprese. Non è trascritto il contratto intervenuto tra le imprese facenti parte della ATI, ma già sulla base di questa incontestata affermazione può farsi applicazione del principio già enunciato da questa Corte secondo il quale “Il contralto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c. comporta non già l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all’ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell’art. 2606 c.c., introdotta dalla L. n. 377 del 1976, e l’entrata in vigore della L. n. 240 del 1981, è affidata ad un’organizzazione autonoma avente, nell’attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicchè il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell’art. 2615 c.c., comma 2, opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l’obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse” (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di merito, ha ritenuto che soggetto passivo della Tarsu fosse la società consorziata che aveva assunto la gestione delle aree di sosta a pagamento, benchè gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune fossero stati assunti dall’associazione di imprese di cui la stessa era consorziata) (Cass. 6569/2020).

Inoltre, emerge chiaramente dalla sentenza della CIR che l’argomentazione oggi riproposta nel secondo motivo del ricorso è stata presa in considerazione ed è stata respinta sul presupposto che la società Sistema è stata considerata un coobbligato di imposta dalla stessa società di riscossione, che ha avanzato la pretesa relativa alle imposte locali nei confronti di tutte le società.

Si applica quindi il principio che se il soggetto è coobbligato di imposta, e come tale lo ha considerato la società di riscossione che gli ha notificato l’ingiunzione di pagamento, può allora avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, sempre che non si sia nei suoi confronti già formato un diverso giudicato e sempre che l’annullamentò dell’avviso non riguardi ragioni personali degli altri debitori (Cass. n. 4989/2020Cass. n. 33436 /2018).

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, perchè, una volta omesso di impugnare l’avviso di accertamento prodromico, l’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento era ammissibile solo per vizi propri di quest’ultima, mentre nel caso di specie la società Sistema aveva formulato opposizioni concernenti la pretesa.

Il motivo è infondato.

La definitività dell’atto impositivo non impugnato non equivale a giudicato contrario a carico del coobbligato, e dunque non osta all’effetto espansivo del giudicato stesso nei confronti del soggetto che sia rimasto inerte (Cass. n. 19784/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a, quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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