LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35220-2018 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/E, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LENZA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALAIN FORTUNATI, ANTONELLA MASTROLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
V.A.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 10/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Antonio V. propone ricorso articolato in tre motivi per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Salerno il 10 settembre 2018. Questo decreto, in sede di opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, ha confermato il provvedimento del magistrato designato, respingendo la domanda di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione in favore di V.A. e G.N. per la irragionevole durata un processo penale che aveva visto gli stessi nella veste di imputati. La Corte di Salerno ha osservato che il processo penale era stato instaurato con decreto di citazione a giudizio del 13 novembre 2011, ma V.A. e G.N. erano rimasti contumaci fino, rispettivamente, alle udienze dibattimentali del 17 dicembre 2015 e del 4 febbraio 2016, allorchè gli stessi si erano presentati per rendere interrogatorio; conseguentemente, essendo stata emessa in data 4 gennaio 2017 la sentenza dichiarativa di insussistenza del fatto, la durata di partecipazione al processo dei due imputati era stata inferiore ai tre anni, e perciò non risultava indennizzabile, operando la contumacia come condizione ostativa ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies.
L’intimato Ministero della Giustizia ha notificato controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi.
I. Il primo motivo del ricorso principale di V.A. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. b, della L. n. 67 del 2014, art. 9, e degli artt. 419 e 420-bis c.p.p., quanto all’interpretazione della nozione di contumacia nel processo penale seguita dalla Corte d’appello di Salerno.
Il secondo motivo del ricorso principale di V.A. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. b, della L. n. 67 del 2014, art. 9, e degli artt. 402-bis e 484 c.p.p., non avendo la Corte di Salerno preso in considerazione tutta la fase delle indagini preliminari.
Il terzo motivo del ricorso di V.A. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, e la illogicità della motivazione, richiamando la sentenza n. 184 del 2015 della Corte Costituzionale.
II. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia assumono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce del pari la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, stavolta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Tutti i motivi del ricorso incidentale allegano la natura sostanziale, e non processuale, del termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, e quindi la non operatività riguardo ad esso della sospensione ex L. n. 742 del 1969, di tal che, risalendo il dies a quo di detto termine alla data del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio presupposto (21 febbraio 2017), risulterebbe tardiva la domanda proposta il 20 settembre 2017.
III. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato manifestamente fondato e che il ricorso incidentale potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
IV. Deve rilevarsi la mancata partecipazione al giudizio di cassazione di G.N., il quale aveva proposto domanda di equa riparazione insieme a V.A.. Tuttavia, poichè il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2015, n. 5916), sicchè, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332 c.p.c., in quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione.
V. Assume rilievo pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia. Il provvedimento impugnato ha valutato la tempestività della domanda di equa riparazione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, in ciascuno dei suoi tre motivi (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).
Occorre confermare il consolidato orientamento sul punto di questa Corte, secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui al citato L. n. 742 del 1969, art. 1, vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Cass. Sez. 6-2, 14/11/2019, n. 29694; Cass. Sez. 2, 02/03/2018, n. 5018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4691; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4692; Cass. Sez. 6 -2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 – 2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6 – 2, 18/03/2016, n. 5423; Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895).
In tal senso, peraltro, Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781, secondo cui il termine di sei mesi, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non è più proponibile l’azione di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore “a pena di decadenza” (artt. 2964 c.c. e ss.); la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l’azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come accade per ogni altro termine analogo”.
Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo. Non rilevano decisivamente, infatti, ai fini di una diversa considerazione del termine di cui alla L. 24 marzo 20o1, n. 89, art. 4, ovvero della conclusione della non riferibilità ad esso della sospensione ex L. n. 742 del 1969, nè l’operatività del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009; nè la vigente struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla L. n. 134 del 2012; nè, infine, la soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, e, quindi, la conseguente efficacia impeditiva, accordata all’istanza di mediazione, rispetto alla stessa decadenza L. 24 marzo 2001, n. 89 ex art. 4. Tali sopravvenienze ordinamentali non mutano la natura del termine decadenziale L. n. 89 del 2001 ex art. 4, rimanendo pur sempre da esso condizionata l’utile esperibilità della essenziale tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo.
Il ricorso incidentale deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
VI. Il ricorso principale, i cui tre motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, è invece manifestamente fondato. La Corte d’appello di Salerno, nel determinare la durata del processo penale, che ha visto quale imputato V.A., prendendo in considerazione il termine iniziale decorrente soltanto dalla presentazione dello stesso in dibattimento per l’esame, non si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nè ha tenuto conto della sentenza 8 luglio 2015, n. 184 della Corte Costituzionale.
Già Cass. Sez. 6 – 2, 03/12/2014, n. 25619, aveva affermato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il diritto all’indennizzo spetta anche alla parte rimasta contumace nel giudizio penale presupposto, nel cui ambito la mancata presenza dell’imputato non costituisce indice di disinteresse per la pendenza del processo e per il suo esito, ma può rispondere ad una precisa e legittima scelta difensiva. Di seguito, Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27920, ha precisato che la nozione di contumacia, rilevante ai fini dell’operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, non si applica ai fini del calcolo della durata del processo penale fissata dalla stessa legge, art. 2, comma 2-bis, posto che la limitazione del riferimento alla sola contumacia civile contenuto nella suddetta norma trova conforto, oltre che nella terminologia impiegata dal legislatore (“contumacia della parte”), nella diversità della natura e della disciplina della contumacia nel processo civile e in quello penale.
La sentenza n. 184 del 2015 della Corte costituzionale ha, inoltre, ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, sollevata in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, proprio con riferimento alla posizione dell’imputato, dovendosi considerare il processo penale iniziato già quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, abbia avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico, evenienza perciò non circoscrivibile alla fase del processo successiva all’esercizio dell’azione penale. Resta ferma, peraltro, la discrezionalità del giudice dell’equa riparazione nel verificare, alla luce dei fattori indicati dalla Corte EDU e dal legislatore, se l’eventuale inosservanza dei termini di legge comporti o meno violazione del diritto dell’imputato alla ragionevole durata del processo.
VII. Conseguono l’accoglimento del ricorso principale, l’inammissibilità del ricorso incidentale e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Essendo tanto il procedimento in esame quanto la ricorrente incidentale Amministrazione dello Stato esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo, in rapporto al ricorso incidentale dichiarato inammissibile, alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021