LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27381/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1840/1/14, depositata il 25.3.2014.
Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 25.2.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1840/01/2014, depositata il 25.3.2014 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riteneva ammissibile e accoglieva l’istanza di remissione in termini formulata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per essere incorsa in decadenza, per fatto ad essa non imputabile, a causa della morte del proprio procuratore, avvenuta in pendenza del termine per la riassunzione del giudizio di appello, senza che il difensore avesse provveduto ad informarla dell’avvenuto deposito dell’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione e della pendenza del termine perentorio per la riassunzione del giudizio di appello.
Con la stessa pronuncia la CTR revocava la sentenza di estinzione del giudizio, frattanto pronunciata dalla CTR per inattività delle parti (sentenza 104/38/2013) in quanto basata sull’erroneo presupposto della mancanza di volontà delle parti di riassumere il giudizio di appello ed emessa all’esito di una udienza mai comunicata alla ricorrente, se pure indicata come costituita in giudizio.
Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4.
Lamenta che la CTR erroneamente aveva ritenuto ammissibile e fondata l’istanza di rimessione in termini.
La censura è fondata.
In tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, prima previsto dall’art. 184 bis c.p.c. (abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, e sostituito dalla norma generale di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2), è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 12544 del 2015).
La CTR non ha, tuttavia, tenuto conto del fatto che la morte del difensore non era idonea ad incidere sull’osservanza dl termine perentorio per la riassunzione e, nell’ascrivere rilievo alla causa non imputabile alla parte, ha fatto applicazione della disciplina della rimessione in termini, inapplicabile nella fattispecie.
Questa Corte ha affermato che la morte del difensore che aveva rappresentato la parte nel giudizio di cassazione, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha cassato con rinvio la decisione impugnata, non determina l’interruzione del processo, il quale deve essere riassunto nel termine di un anno, applicabile ratione temporis; e l’ampiezza di tale termine esclude la configurabilità di una lesione del diritto di difesa, consentendo agevolmente alle parti di assolvere l’onere di informarsi e di attivarsi con diligenza, come ad esse imposto dalla disciplina del processo al fine di assicurarne la ragionevole durata (in termini, Cass. n. 2329 del 2014; Cass. n. 4242 del 2017). Nè il decesso del difensore durante la pendenza del termine per impugnare è d’ostacolo alla pronuncia della sentenza che dichiari l’estinzione per inosservanza del termine di riassunzione.
Ne consegue che la contribuente non poteva essere rimessa in termini per la riassunzione del processo a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 8586 del 2011, e che la sentenza di estinzione era stata correttamente emessa.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto con assorbimento della trattazione del secondo motivo e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito dichiarando l’estinzione del processo.
Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione della particolarità della questione trattata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara l’estinzione del processo.
Compensa le spese del giudizio di merito.
Condanna B.A.M. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 4100,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021