LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. PIRARI Valerio – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13098/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
M.G., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. Andrea Ferrara e dall’avv. Alessandro Riccioni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Properzio, n. 5;
– controricorrente –
e nei confronti di:
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Gentile ed elettivamente domiciliata in Roma, via Magliano Sabina, n. 24, presso l’avv. Maria Gentile;
– controricorrente –
sul ricorso iscritto al n. 13871/2017 R.G. proposto da:
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Gentile ed elettivamente domiciliata in Roma, via Magliano Sabina, n. 24, presso l’avv. Maria Gentile;
– ricorrente –
contro
M.G., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. Andrea Ferrara e dall’avv. Alessandro Riccioni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Properzio, n. 5;
– controricorrente –
e nei confronti di:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza n. 3065/2016 della Commissione tributaria regionale per la Calabria, depositata il 17/11/2016 e non notificata;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Locatelli Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi riuniti, la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato il 26/10/2011, M.G. impugnò due cartelle di pagamento notificategli da Equitalia Sud s.p.a. rispettivamente in data 10/4/2007 e 22/4/2008, recanti l’iscrizione a ruolo delle imposte, oltre a trattenute dichiarate e non versate, afferenti a Irpef e addizionali per gli anni di imposta 2003 e 2004, affermando di averne avuto conoscenza soltanto con il rilascio dell’estratto di ruolo in data 2/9/2011 e deducendo la nullità delle stesse per omessa notifica, l’intervenuta decadenza e l’omesso invio di comunicazione di irregolarità. All’esito del giudizio che ne seguì, nel quale si costituì l’Agenzia delle Entrate, ma non anche l’Agente per la riscossione, la C.T.P. di Cosenza, con la sentenza n. 819/04/13, accolse la domanda, avendo ritenuto non dimostrata la notifica delle cartelle. Equitalia Sud s.p.a. propose appello, depositando due estratti di ruolo e altrettanti avvisi di accertamento attestanti l’avvenuta notifica delle cartelle rispettivamente in data 10/4/2007 e 22/4/2008 e insistendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda per tardività, con conseguente consolidamento dei crediti. In questa sede si costituirono sia l’Agenzia delle Entrate, che eccepì l’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado perchè tardivo, sia il contribuente, che, con le controdeduzioni, dedusse la nullità della notifica delle cartelle, in quanto direttamente eseguita, mentre, nel corso dell’udienza di discussione, affermò di disconoscere le relate di notifica dell’avviso di ricevimento del 2/4/2008 relativo alla cartella del 2008 e contestò la conformità all’originale della raccomandata del 7/4/2007 relativa alla cartella del 2007. La C.T.R. dispose dunque il deposito degli originali degli avvisi di ricevimento afferenti alle notifiche delle due cartelle di pagamento, rinviando ad altra udienza. Non essendo avvenuto a quella data il deposito richiesto, la C.T.R., a fronte dell’istanza di rinvio avanzata dall’agente per la riscossione perchè potesse provvedere al deposito, andò a decisione ed emise la sentenza n. 3065/2016 con la quale dichiarò l’inammissibilità della domanda, proposta dall’Agenzia delle Entrate, di riforma della sentenza impugnata e confermò la decisione di primo grado, ritenendo non conseguita la prova della notifica delle cartelle, stante il comportamento inerte dell’appellante.
2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi Riscossione, risultante dalla fusione per incorporazione di Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. ed Equitalia Sud s.p.a., hanno proposto distinti ricorsi, iscritti rispettivamente ai nn. 13098/2017 e 13871/2017 e affidati, quanto al primo, a tre motivi e, quanto al secondo, a due motivi. In quest’ultimo giudizio l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi. In entrambi i giudizi il contribuente si è difeso con controricorso.
CONSIDERATO
che:
I giudizi n. r.g. 13098/2017 e n. r.g. 13871/2017 vanno riuniti, vertendo entrambi sulla medesima sentenza.
Quanto al n. 13098/2017:
1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile la richiesta di riforma della sentenza di primo grado da essa formulata, in quanto proposta con semplice atto di controdeduzioni, nonostante tale modalità fosse conforme alle norme processuali del rito tributario.
2. Col secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, degli artt. 2697 e 2700 c.c., e dell’art. 221 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto di dover acquisire l’originale del documento attestante la notifica della cartella di pagamento del 2008, in virtù del disconoscimento della relata di notifica dell’avviso di ricevimento della raccomandata ad essa afferente, senza considerare l’idoneità di tale documento, L. n. 890 del 1982, ex art. 4, a provare l’intervenuta consegna del plico, la relativa data e l’identità del consegnatario e firmatario e la sua natura di atto pubblico fidefacente ex art. 2700 c.c., così da dovere essere contestato mediante querela di falso.
3. Col terzo motivo, infine, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., degli artt. 214 e 215 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. implicitamente reputato valido il disconoscimento operato dal contribuente, benchè fosse pacifico che la documentazione attestante la notificazione della cartella di pagamento fosse stata depositata dall’Agente per la riscossione unitamente all’appello, sicchè il disconoscimento sarebbe dovuto intervenire nelle controdeduzioni all’appello e non all’udienza di discussione, come invece avvenuto.
Quanto al n. 13871/2017:
Con il primo motivo di ricorso principale, Equitalia Servizi Riscossione lamenta la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., art. 214 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. dato rilievo alla mancata esibizione dell’originale degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, senza considerare la tardività e la genericità del disconoscimento operato dal contribuente, ciò che avrebbe dovuto indurla a decidere sulla base delle copie, siccome aventi in sè efficacia probatoria.
2. Col secondo motivo di ricorso principale, Equitalia Servizi Riscossione lamenta la violazione degli artt. 2712,2719 e 2967 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. deciso sulla base dell’art. 116 c.p.c., senza considerare che il ricorso alla libera valutazione delle prove è possibile soltanto quando la legge non attribuisca valore legale allo strumento di prova in atti, che, nella specie, è invece costituito dalla copia dell’avviso di ricevimento, avente valore di prova piena in ragione dell’irritualità del disconoscimento operato dal contribuente.
3. Col primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate ripropone le medesime doglianze espresse rispettivamente con i tre motivi di ricorso principale nel procedimento n. 13871/2017.
4. Il primo motivo del ricorso principale di cui al n. 13098/2017 e il primo motivo di ricorso incidentale di cui al n. 13871/2017 sono fondati.
Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che, nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni (Cass., Sez. 6 – 5, 18/04/2017, n. 9757; Cass., Sez. 5, 15/07/2020, n. 14982).
Pertanto, la C.T.R., nell’affermare l’inammissibilità della “richiesta di riforma della sentenza formulata dall’Agenzia delle Entrate, attesa che essa è stata proposta con semplice atto di controdeduzioni”, non si è affatto attenuta a tale principio.
La censura, pertanto, deve trovare accoglimento.
5.1 I restanti motivi del ricorso di cui al proc. n. 13098/2017, i due motivi del ricorso principale e il secondo e il terzo di quello incidentale del proc. n. 13871/2017, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono parimenti fondati.
Risulta, in particolare, dalla sentenza impugnata che, a fronte della produzione della documentazione, in copia, tesa a dimostrare l’avvenuta notificazione delle cartelle prima dei sessanta giorni previsti ai fini dell’impugnazione, il contribuente, costituitosi in giudizio, aveva “disconosciuto gli avvisi di ricevimenti del 2/4/2008 della raccomandata n. ***** relativa alla cartella ***** nonchè la conformità all’originale della raccomandata del 5/4/2007 relativa alla cartella *****” soltanto alla pubblica udienza del 16/5/2016.
6.2 Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il giudice può ordinare all’agente della riscossione il deposito degli originali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, di atti prodotti in copia soltanto una volta che sia stata accertata la ritualità e dunque l’efficacia della contestazione (vedi, Cass., Sez. 6 – 5, 11/10/2018, n. 25292; anche Cass., Sez. 6 – 5, 27/04/2015, n. 8446; Cass., Sez. 5, 24/04/2009, n. 9773; Cass., Sez. 5, 23/10/2006, n. 22770; Cass., Sez. 5, 20/06/2019, n. 16557; Cass., Sez. 2, 30/10/2018, n. 27633), la quale, in quanto soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., è ammissibile soltanto quando essa sia fatta non con formule di stile e generiche, quali “impugno” o “contesto”, ma, pur senza vincoli di forma, attraverso argomentazioni chiare e circostanziate e dunque mediante l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (v. da ultimo Cass., Sez. 2, 20/02/2018, n. 4053; Cass., Sez. 5, 20/06/2019, n. 16557; Cass., Sez. 2, 30/10/2018, n. 27633; Cass., Sez. 6 – 5, 13/12/2017, n. 29993), entro la prima udienza o risposta successiva alla produzione (vedi Cass., Sez. 6 – 5, 11/10/2018, n. 25292; Cass., Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; Cass., Sez. 3, 12/04/2016, n. 7105; Cass., Sez. 3, 21/06/2016, n. 12730), derivando dal mancato rispetto di tali adempimenti che la copia fotostatica non autenticata si abbia per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione (Cass., Sez. 6 – 3, 06/02/2019, n. 3540).
Una volta che tali presupposti siano stati assolti, invece, “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”, con la conseguenza che “l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass., Sez. 5, 23/05/2018, n. 12737; Cass., Sez. 6 – 5, 11/10/2018, n. 25292; Cass. Sez. 3, 21/04/2010, n. 9439; Cass., Sez. 1, 15/06/2004, n. 11269).
E tali principi valgono anche in caso di produzione in giudizio, da parte dell’Agente per la riscossione, di copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento della cartella esattoriale e di contestazione, da parte del contribuente, della conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., circostanze queste in presenza delle quali il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (in tal senso Cass., Sez. 5, 26/10/2020, n. 23426; Cass., Sez. 6 – 3, 11/10/2017, n. 23902).
6.2 Orbene, la C.T.R. non si è affatto attenuta ai suddetti principi, non soltanto perchè ha del tutto obliterato qualsiasi pregiudiziale valutazione in merito alla congruità e alla tempestività del disconoscimento operato dal contribuente e dunque di valutarne la ritualità, ma anche perchè, senza in alcun modo verificare l’idoneità probatoria delle copie prodotte in giudizio anche in rapporto agli ulteriori elementi acquisiti, ha provveduto a sanzionare l’omessa produzione degli originali degli avvisi di ricevimento, nonostante l’ordine impartito in tal senso, negando efficacia probatoria tout court alle copie versate in atti.
Risulta invero dalla descrizione della deduzione difensiva del contribuente sul punto, contenuta nella sentenza impugnata, che il disconoscimento operato dal contribuente aveva avuto genericamente ad oggetto la “veridicità delle copie prodotte”, senza alcun altra specifica indicazione su quali fossero gli aspetti delle copie assunti come differenti rispetto all’originale, e che esso era intervenuto non già con le controdeduzioni in appello, ossia con la prima difesa utile rispetto all’atto di appello, unitamente al quale erano state prodotte le copie degli avvisi di ricevimento, ma soltanto all’udienza di discussione.
I giudici di merito, inoltre, indicando quale oggetto del disconoscimento la veridicità della copie prodotte e dunque, sembrerebbe, la stessa veridicità dei relativi contenuti, non hanno considerato che “In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell’avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell’originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicchè il destinatario che intenda contestare l’avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto (in tal senso, Cass., Sez. 5, 6/6/2018, n. 14574).
Nè può dirsi che l’Agenzia delle Entrate e l’Agente per la riscossione abbiano prestato acquiescenza in ordine all’eccepita mancata produzione degli originali con conseguente tardività della censura sollevata sul punto solo in sede di legittimità, come sostenuto dal contribuente, essendo insorto l’interesse dei predetti a rilevare l’insussistenza di obblighi al riguardo e soprattutto il meccanismo di operatività dell’efficacia probatoria dei documenti in copia non tanto dal rilievo in sè, quanto dalle conseguenze che dalla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione sono state fatte discendere.
Va infine considerato come l’art. 2719 c.c. sia applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e come la copia fotostatica non autenticata che non sia stata disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione, si abbia per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione (in tal senso, Cass., Sez. 6 – 3, 06/02/2019, n. 3540; Cass., Sez. 3, 05/07/2019, n. 18074), senza necessità di operare alcun altra verifica su ulteriori elementi probatori anche indiziari.
Ne consegue che, essendo state le cartelle notificate rispettivamente in data 10/4/2007 e 22/4/2008, la loro impugnazione, intervenuta con atto notificato il 24/10/2011, deve reputarsi senz’altro tardiva.
Ciò comporta la fondatezza delle censure proposte.
Pertanto, non potendo la causa essere proposta, deve disporsi la cassazione della sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.
7. In definitiva, deve dichiararsi la fondatezza dei motivi di ricorso principale di entrambi i procedimenti riuniti e quelli del ricorso incidentale del procedimento n. 13871/2017, ciò che comporta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal contribuente avverso le cartelle di pagamento n. *****000, relativa all’anno di imposta 2003, e n. *****000, relativa all’anno di imposta 2004.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono eg5ere poste a carico del contribuente; quelle da gradi i giudiziorestano compensati tra le parti.
P.Q.M.
riunisce e accoglie i ricorsi n. r.g. 13098/2017 e n. r.g. 13871/2017; cassa la sentenza impugnata. Compensa integralmente le spese processuali dei gradi di merito. Condanna la parte contribuente al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 cadauna per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge riguardo a Equitalia Servizi di Riscossione e oltre alle spese prenotate a debito riguardo all’Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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