Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17794 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 12226 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

Soave Edilstrade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Rinaldi Olivo e dall’avv.to Ragazzoni Mario, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in Roma, Via Trionfale n. 148;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona n. 141/15/13, depositata in data 11 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera Maria Giulia.

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 141/15/13, depositata in data 11 novembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Soave Edilstrade s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 209/03/2012, della Commissione tributaria provinciale di Verona che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale, previo p.v.c. della G.d.F. di Soave, l’Ufficio aveva contestato nei confronti di quest’ultima, per l’anno 2004, l’indebita deduzione di costi, ai fini Ires e Irap e detrazione di Iva in relazione alla fattura n. 4/2004, emessa da Inerti Lacinia s.a.s. riferita ad una fornitura di materiale inerte ritenuta oggettivamente inesistente;

– la CTR in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:1) nel caso di contestazione di operazioni inesistenti, ricadeva sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza delle stesse, il che, nella specie, non era avvenuto, non avendo la società Soave Edilstrade s.r.l. fornito idonea prova liberatoria; 2) in particolare, con riguardo alla tipologia del trasporto atto a consentire la consegna del materiale descritto in fattura (8.518 tonnellate di materiale inerte) – non discutendosi sul fatto che la ditta fornitrice avesse potuto, comunque, avere la disponibilità dei mezzi di trasporto- la contribuente non aveva prodotto documentazione idonea (tanti DDT quanti trasporti avrebbero dovuto essere effettuati) a comprovare la consegna del materiale, limitandosi ad allegare al ricorso di primo grado delle mere copie di attestazioni prive di alcun dato identificativo; 2) quanto alla asserita contestazione del materiale in questione non risultava verosimile che la contribuente avesse fatto valere la difformità, ancorchè parziale, della merce rispetto agli accordi presi, con una modalità diversa dalla raccomandata con avviso di ricevimento, unica idonea a dimostrare il rispetto dei termini di denunzia dei vizi di cui all’art. 1495 c.c.;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto – mal governando i criteri sulla distribuzione dell’onere della prova in tema di operazioni inesistenti – che sarebbe spettato alla contribuente fornire la prova dell’esistenza della fornitura del materiale fatturato e non già all’Agenzia delle entrate dimostrarne l’inesistenza;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, senza considerare le dichiarazioni – circa, in particolare, l’effettiva consegna della merce fatturata – rese dall’unico testimone direttore tecnico della società contribuente (Arimando Zambon) e allegate al p.v.c. della G.d F.;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR, nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento, omesso di considerare l’unica testimonianza (del direttore tecnico della società) assunta dalla G.d.F. e allegata al p.v.c., nonchè altri dati documentali allegati al fascicolo di primo grado;

– il primo motivo è fondato;

– va premesso che “ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall’Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, questa Corte, nelle ipotesi, come quella di specie, di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che “ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichè questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. nn. 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l’assenza dell’operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti), il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo” (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018); quanto alla prova di cui è onerata l’Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell’accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e ss. e 2697 c.c., comma 2, (Cass., ord. n. 14237 del 2017);

– nella specie, la CTR – mal governando i suddetti principi- ha ritenuto legittimo l’atto impositivo, facendo ricadere direttamente sulla contribuente l’onere – considerato non assolto – di provare (a contrario) l’esistenza della fornitura di materiale contestata, senza preliminarmente verificare, se e in quali termini, l’Amministrazione avesse assolto al proprio onere di dimostrare, anche a mezzo elementi presuntivi, la mancata effettuazione della operazione fatturata; peraltro, sotto questo profilo, affermando che non fosse in discussione il fatto che “la ditta venditrice (avesse) potuto avere comunque la disponibilità di mezzi di trasporto”;

– l’accoglimento del primo motivo, rende inutile la trattazione dei restanti, con assorbimento degli stessi;

– in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; assorbiti i restanti; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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