LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3993/16) proposto da:
GRANITEX S.P.A., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Danilo Cerpelloni, e Barbara Piccini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 29;
– ricorrente principale –
contro
VIVI LATUACASA S.R.L., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante-pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Roberto Venturi, e Paolo Voltaggio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v. Fontanella Borghese, n. 72;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 193/2015, depositata il 27 gennaio 2015 (e non notificata);
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
uditi gli Avv.ti Barbara Piccini, per la ricorrente principale, e Paolo Voltaggio, per la controricorrente-ricorrente incidentale.
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato nel settembre 2001 la Granitex s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, la s.r.l. Vivi Latuacasa per sentirla condannare al pagamento, in suo favore e stante l’impossibilità di addivenire ad un accordo, dell’importo di Lire 32.446.440, a titolo di corrispettivo per la fornitura di pavimentazione da posare all’esterno del suo negozio sito in *****, evidenziando che erano sorti dei problemi circa l’aspetto cromatico del pavimento, per ovviare ai quali era stato fornito del materiale suppletivo che aveva richiesto l’impiego della somma di Lire 6.094.920, mentre il prezzo del materiale originariamente consegnato ammontava, compresi i cordoli per le fioriere, a Lire 26.351.520.
La convenuta si costituiva in giudizio e, oltre ad insistere per il rigetto dell’avversa pretesa, proponeva domanda riconvenzionale di esatto adempimento e di condanna al risarcimento del danno, assumendo che il pavimento presentava gravi difetti riconducibili a rilevanti differenze cromatiche, che la fornitrice non era riuscita ad eliminare. Successivamente, con la memoria ex art. 183 c.p.c., la stessa convenuta formulava anche domanda di risoluzione del contratto, abbandonando quella di adempimento, avanzando in via subordinata anche quella di riduzione del prezzo.
All’esito della esperita istruzione probatoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 1926/2008, accoglieva parzialmente entrambe le proposte domande.
In particolare, dichiarava che la convenuta era tenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 4.751,00, e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale, dichiarava che Granitex s.p.a. era tenuta a risarcire il danno alla Vivi Latuacasa s.r.l. nella misura di Euro 17.539,00, con la conseguente condanna, a seguito della disposta compensazione giudiziale tra i due reciproci crediti e debiti, dell’attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di Euro 12.788,00, oltre interessi dal 28.9.2001 al saldo, nonchè delle spese giudiziali nell’ordine del 50%, con compensazione della residua metà.
2. Interposto appello da parte della Granitex s.p.a. e nella costituzione dell’appellata Vivi Latuacasa s.r.l., che a sua volta formulava appello incidentale, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 193/2015 (depositata il 27 gennaio 2015), rigettava entrambi i gravami e condannava l’appellante principale alla rifusione delle spese del grado nella misura di 3/4, compensando il rimanente 1/4.
A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte veneta osservava:
– quanto all’appello principale, che, in primo luogo, doveva ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla convenuta siccome proponibile fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; con riferimento al merito di tale gravame, andava confermata la statuizione risarcitoria del giudice di primo grado – comunque dedotta con l’iniziale comparsa di risposta – in conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento della controparte;
– quanto all’appello incidentale (con il quale era stato lamentato che il Tribunale aveva erroneamente addebitato alla stessa appellante in via incidentale il prezzo del materiale fornito in sostituzione di quello viziato), che il materiale oggetto della fornitura non era stato mai sostituito nè poteva esserlo dal momento che la Granitex, nonostante – a suo avviso – avesse riscontrato i vizi, lo aveva fatto porre in opera e, in tal modo, aveva precluso, per sua colpa, la restituzione di quanto era tenuta al pagamento.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la Granitex s.p.a., al quale ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, basato su due motivi – l’intimata Vivi Latuacasa s.r.l..
La ricorrente principale ha, altresì, formulato controricorso al ricorso incidentale ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’asserito presupposto che la Corte di appello lagunare, pur avendo accertato l’erroneità della sentenza di risoluzione contrattuale emessa dal Tribunale di Verona, stante l’insussistenza dei vizi nel materiale fornito da essa Granitex s.p.a., aveva completamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di quest’ultima società diretta ad ottenere la condanna di Vivi Latuacasa s.r.l. all’integrale pagamento del materiale di cui alla fattura n. ***** dell’importo di Lire 26.351.520 ed alla fattura n. ***** dell’importo di Lire 6.094.920, per un totale complessivo di Lire 32.446.440, parti ad Euro 16.757.19, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
2. Con la seconda censura il ricorrente principale ha lamentato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., nella parte in cui, con l’impugnata sentenza, la Corte veneziana aveva ritenuto che non fosse stata proposta, da essa ricorrente, alcuna censura in merito all’accoglimento da parte del Tribunale di Verona della domanda della convenuta di risarcimento dei danni conseguenti ai vizi dell’opera e da individuarsi in quello indicato dal c.t.u., consistente sostanzialmente nell’eliminazione del pavimento esistente e nel suo ripristino.
3. Con la terza doglianza la ricorrente principale ha dedotto – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1494 e 1453 c.c., deducendo l’erroneità della sentenza di appello laddove con essa si era ritenuto che la Vivi Latuacasa s.r.l. aveva formulato domanda risarcitoria in via autonoma a prescindere dalla pur chiesta risoluzione del contratto per cui era stata instaurata la controversia, nel mentre doveva ritenersi che essa era stata proposta in via consequenziale alla invocata risoluzione del contratto e non, quindi, autonomamente.
4. Con il quarto motivo la Granitex s.p.a. ha – sempre con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1494 e 1490 c.c. per avere la Corte territoriale, nella impugnata sentenza, per un verso accertato e dichiarato l’insussistenza dei vizi del materiale fornito da essa ricorrente e, poi, per altro verso, riconosciuto contraddittoriamente la fondatezza della pretesa risarcitoria avversaria.
5. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale (da considerarsi condizionato siccome proposto subordinatamente all’accoglimento di quello principale) la Vivi Latuacasa s.r.l. ha – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, inteso censurare la sentenza di appello nella parte in cui, pur rigettando il gravame principale, aveva affermato che non potesse essere pronunciata la risoluzione del contratto, nel mentre si sarebbe dovuta considerare esatta la pronuncia del giudice di prime cure che aveva legittimamente dichiarato detta risoluzione e, di conseguenza, condannato la venditrice al risarcimento dei danni.
6. Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale condizionato la Vivi Latuacasa s.r.l. ha – sempre con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – dedotto l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui con essa era stato omesso di considerare i presupposti di cui all’art. 1497 c.c., per far luogo alla risoluzione del contratto di vendita, indipendentemente da quelli previsti dall’art. 1490 c.c..
7. Rileva il collegio che il primo motivo prospettato con il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato.
Infatti, non può dirsi sussistente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che con la sentenza di appello risulta esaminato il complessivo rapporto intercorso tra le parti in ordine al controverso contratto di fornitura e la Corte territoriale, pur ritenendo accertato il prezzo della fornitura come richiesto dalla Granitex nella misura di Euro 16.757,19, ha rilevato che, per effetto dell’accoglimento della domanda risarcitoria della Vivi Latuacasa e della ravvisata fondatezza della originaria domanda attorea riferita alla fornitura incontestata delle fioriere, operata la compensazione tra i due crediti, la Granitex doveva essere condannata al pagamento della differenza.
In particolare, pur avendo la Corte di appello ritenuto che il motivo di gravame, riguardante la questione sulla risoluzione del contratto, avrebbe avuto ragione di essere accolto, ha stabilito che il giudice di prime cure, una volta accertato l’inadempimento della venditrice, aveva, però, ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria autonomamente proposta dalla convenuta nella comparsa di risposta (senza, perciò, disporre alcunchè in ordine agli effetti restitutori tipici della risoluzione, difettandone, per l’appunto, il presupposto) e, non, quindi, quale pronuncia consequenziale alla risoluzione.
Pertanto, nel decidere sul gravame, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado di condanna al risarcimento del danno, pur sulla base di un percorso argomentativo non del tutto coincidente, ha, ancorchè implicitamente, respinto la domanda di pagamento del prezzo, in tal modo non configurandosi la prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c..
8. Anche la seconda censura formulata con il ricorso principale deve essere disattesa.
Con essa, la ricorrente ha inteso denunciare l’illegittimità della impugnata sentenza nella parte in cui aveva – ad avviso della stessa erroneamente ritenuto che fosse passata in giudicato la sentenza di primo grado sul presupposto che la medesima non avesse proposto alcuna doglianza in ordine all’accoglimento da parte del Tribunale della domanda della convenuta di risarcimento dei danni, in conseguenza della circostanza che essa ricorrente aveva ignorato del tutto la condanna risarcitoria basata sulla domanda autonoma, senza neppure mettere in discussione le voci esposte dal consulente, con l’effetto della formazione del giudicato sulla relativa questione. Questo collegio ritiene – contrariamente alla prospettazione della Granitex s.p.a. – di condividere il ragionamento della Corte veneta perchè, in realtà, sulla base di meri riferimenti generici riportati alle pagg. 15 e 16 del ricorso (con esclusione di quelli ricondotti alla comparsa conclusionale, avendo questa una funzione meramente illustrativa delle domande e difese già ritualmente formulate), non emerge che la stessa Granitex s.p.a. avesse avanzato delle specifiche censure sulla domanda accolta con la sentenza di primo grado relativa alla condanna al risarcimento dei danni in favore dell’acquirente, incentrando, invero, le ragioni del gravame sull’asserita inesistenza dei vizi e dei difetti denunciati dalla compratrice, ma non sulla loro idoneità, ove accertati, a giustificare una pronuncia di risoluzione contrattuale o, comunque, di condanna risarcitoria.
E ciò è comprovato anche dal contenuto delle conclusioni propriamente indicate nell’atto di appello, venendosi, in tal modo, a determinare l’effetto della decadenza previsto dall’art. 346 c.p.c..
Neanche emerge (dallo stesso svolgimento del motivo) che la Granitex s.p.a. abbia – nel corso del giudizio di primo grado – contestato specificamente e tempestivamente le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in funzione della determinazione quantitativa dei danni (restando, ovviamente, irrilevanti le deduzioni operate solo in comparsa conclusionale).
9. Anche il terzo motivo proposto dalla Granitez s.p.a. è destituito di fondamento e va respinto.
Infatti, con l’impugnata sentenza, la Corte territoriale ha rilevato che, sulla scorta del contenuto delle difese approntate dalla Vivi Latuacasa s.r.l. (e ciò fin dalla comparsa di risposta, poi reiterate nella memoria ex art. 183 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni, come specificamente richiamate dalla controricorrente), quest’ultima aveva, in effetti, proposto (ai sensi dell’art. 1494 c.c.) anche domanda risarcitoria in via autonoma e non in via consequenziale alla pronuncia di risoluzione, invocandone l’accoglimento “in ogni caso” e, in quanto tale, era stata ritenuta fondata con la decisione di prime cure, sulla base dell’accertato inadempimento in capo alla Granitex s.p.a., con la liquidazione dei danno sulla scorta delle risultanze della c.t.u., non ritualmente ed idoneamente contestate dalla controparte.
Del resto l’azione di risarcimento danni di cui all’art. 1494 c.c., può essere proposta in ogni caso di vizi della cosa venduta e, quindi, è cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo ma può essere esercitata anche da sola (o, comunque, in via autonoma rispetto alle altre due), essendo indipendente rispetto alle azioni di cui all’art. 1492 c.c., in ragione della diversità di presupposti e di finalità.
10. Pure il quarto ed ultimo motivo della ricorrente principale non coglie nel segno e va rigettato.
Diversamente da quanto con esso prospettato, la Corte veneta non ha, con l’impugnata sentenza, escluso l’inadempimento della venditrice sulla base dei concreti vizi riscontrati ma ha soltanto rilevato che, a prescindere da ogni considerazione sulla risoluzione del contratto (e, quindi, dalla sua ipotetica fondatezza), l’accertamento di detto inadempimento legittimava l’accoglimento della domanda risarcitoria da ritenersi autonomamente formulata dalla Vivi Latuacasa s.r.l., i cui danni erano da individuarsi – come verificati dal c.t.u. nell’eliminazione del pavimento esistente e nel suo ripristino.
11. Dal rigetto di tutti i motivi del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale, le cui doglianze risultano proposte – come già sottolineato – al fine del loro esame solo subordinatamente all’accoglimento del ricorso avanzato dalla Granitex s.p.a..
12 In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere integralmente respinto, con il conseguente assorbimento di quello incidentale e la derivante condanna della soccombente ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidando nei sensi di cui in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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