Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17820 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13075/16) proposto da:

F.R., (C.F.: *****), C.R. (C.F.: *****) e D.F.S. (C.F.: *****), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Rodolfo Polchi, ed elettivamente domiciliati presso i suo studio, in Roma, Viale delle Milizie, n. 138;

– ricorrenti –

contro

M.C. (C.F.: *****) e P.P. (C.F.: *****), in proprio e nella qualità di successori ex art. 110 c.p.c., della società cancellata s.r.l. C.A.R.T., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Egidio Zaccaria, e Rosa Zaccaria, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, ai Viale Mazzini n. 131;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1701/2016 (depositata il 14 marzo 2016);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio de 17 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2004, la Cooperativa Edilizia Ora Seconda s.r.l., nonchè i sigg. F.R., C.R., D.F.S., in proprio, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 4 marzo 2004 a favore della s.r.l. C.A.R.T. per l’importo di Euro 26.670,33, richiesto per il corrispettivo di un contratto di appalto concluso nel 1985. Con la predetta citazione gli opponenti deducevano che il lodo irrituale, in virtù del quale era stato emanato il decreto monitorio, era nullo per difetto di potere degli arbitri e che, comunque, sussisteva una preclusione da giudicato per una decisione di improponibilità della domanda avanzata dalla stessa ingiungente, conseguente ad un pregresso lodo irrituale intercorso tra le parti. Gli opponenti denunciavano la nullità del lodo irrituale anche per diversi errori del collegio arbitrale (ovvero per inesistenza della denuncia dei vizi, per la riconoscibilità dei vizi occulti, per l’esistenza di lavori extracontrattuali, per difetto di autorizzazione dei lavori, per mancato scomputo di opere non eseguite, per ritardo nella consegna non riconosciuto dagli arbitri). Nella costituzione della s.r.l. C.A.R.T., che chiedeva il rigetto della domanda, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5332/2008, dopo aver qualificato come irrituale il lodo posto a fondamento del decreto ingiuntivo e ritenuta l’inesistenza della prospettata preclusione da precedente giudicato, rilevava l’inammissibilità dei motivi di doglianza relativi al lodo, pervenendo al rigetto dell’opposizione.

2. Decidendo sull’appello formulato dai soccombenti-opponenti, cui resistevano la s.r.l. C.A.R.T. in liquidazione nonchè M.C. e P.P., quali successori ai sensi dell’art. 110 c.p.c., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1701/2016 (depositata il 14 marzo 2015), rigettava il gravame e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte laziale rilevava l’infondatezza, tra gli altri, del motivo con il quale gli appellanti F., C. e D.F. avevano dedotto di non poter essere destinatari dell’ingiunzione di pagamento siccome da ritenersi estranei agli obblighi assunti dalla Cooperativa con la scrittura privata contenente la clausola arbitrale, da essi sottoscritti nelle rispettive qualità di Presidente, Vice-Presidente e componente del CdA. Infatti, secondo il giudice di appello – in consonanza con la decisione del giudice di prime cure – i predetti soci, con la sottoscrizione dell’atto, si erano obbligati al pagamento nei confronti dell’Impresa appaltatrice, mediante il rilascio di effetti, così dando luogo ad una ipotesi di accollo del debito della società.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, F.R., C.R. e D.F.S..

Hanno resistito con controricorso i soli intimati M.C. e P.P..

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il solo ricorrente R.R. ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1388 c.c., sostenendo che egli aveva sottoscritto la scrittura privata del gennaio 1987 in questione esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Ora Seconda, con la conseguenza che gli obblighi dalla stessa derivanti non avrebbero potuto essergli imputati a titolo personale.

2. Con la seconda censura i ricorrenti C. e D.F. hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c., per mancata realizzazione della fattispecie dell’accollo, nonchè degli artt. 1321 e 1381 c.c., sul presupposto che essi non erano stati parti stipulanti della predetta scrittura privata del gennaio 1987, difettando in essa una loro personale dichiarazione e/o manifestazione di volontà. Da ciò discendeva che non poteva considerarsi desumibile dalla stessa l’assunzione di una loro personale obbligazione di accollo, potendosi, tutt’al più, individuare l’assunzione dell’obbligo del fatto del terzo.

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno lamentato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., sostenendo che la mancata costituzione dei soci nella controversa scrittura privata, l’omessa indicazione nominale dei soci che avrebbero assunto, per accollo, il preteso futuro debito della Cooperativa Ora Seconda, la scelta di utilizzare la preposizione indeterminata “di” nell’espressione “con effetti di soci”, la sottoscrizione della scrittura privata da parte dei soli soci membri del CdA di detta Cooperativa, nonchè la scelta della CART s.r.l. di avviare la prima azione monitoria nei confronti della sola indicata Cooperativa avrebbero dovuto considerarsi tutte circostanze idonee a condurre la Corte di appello – in applicazione dei canoni di interpretazione del contratto – a ritenere che con la citata scrittura privata non si era voluto realizzare un accollo da parte di essi ricorrenti.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c., nonchè degli artt. 1351 e 2932 c.c., asserendo che avrebbe potuto riconoscersi realizzato un contratto preliminare di accollo solo sulla base della proposizione, contenuta nella citata scrittura privata, in virtù della quale la somma che fosse risultata dovuta alla CART s.r.l. a seguito di intesa bonaria e/o a seguito delle decisioni degli arbitri, sarebbe stata saldata in favore della stessa CART s.r.l. mediante rilascio di effetti a firma di soci, emessi all’ordine della Cooperativa e da quest’ultima girati.

5. Con la quinta censura i ricorrenti hanno dedotto – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 808-ter c.p.c., n. 5, sul presupposto che l’obbligazione degli accollanti doveva essere riconosciuta strettamente dipendente dallo strumento negoziale dell’arbitrato irrituale.

6. Con il sesto ed ultimo mezzo i ricorrenti hanno prospettato – ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., oltre che dell’art. 1310 c.c., deducendo che l’accollo non crea obbligazione solidale dell’accollante e dell’accollato, non costituisce obbligazione di garanzia, ma autonoma posizione del terzo accollante, così da rendere insuscettibile di applicazione l’effetto espansivo dell’interruzione del termine prescrizionale fra coobbligati per lo stesso titolo, con soggezione dell’obbligazione di accollo all’ordinario termine di prescrizione.

7. Rileva il collegio che i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome tra loro connessi, essendo incentrati sulla contestazione ad opera dei ricorrenti della configurazione – come ritenuta nell’impugna sentenza – dell’assunzione dell’accollo in proprio e non nella qualità di soci della società ricorrente, del debito relativo al corrispettivo da pagare alla CART s.r.l. per l’esecuzione dell’appalto stipulato tra la stessa Cooperativa Edilizia Ora Seconda e la Cart s.r.l. con contratto dell’11 giugno 1985.

Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati.

Al di là della circostanza che con le censure formalmente riferite alle assunte violazioni degli artt. 1372,1362 e 1366 c.c., essi intendono confutare meramente il risultato interpretativo a cui è pervenuta la Corte territoriale, senza addurre alcuna specifica contestazione sull’applicazione dei rispettivi criteri ermeneutici, la motivazione della Corte di appello è da considerare logica ed adeguata circa la ritenuta sussistenza dei presupposti per la configurazione dell’accollo esterno dei tre ricorrenti a titolo personale con riferimento alle obbligazioni assunte dalla società in relazione al pagamento del prezzo de citato contratto di appalto.

Infatti, nell’esaminare l’art. 2 del contratto, la Corte laziale – confermando sul punto la decisione di primo grado – ha desunto che, dalla sua previsione e dal complesso dell’atto, non poteva mettersi in dubbio che i tre ricorrenti avessero inteso accollarsi, anche a titolo personale, l’obbligo di corresponsione del prezzo a mezzo del rilascio di effetti a loro firma emessi all’ordine dell’appaltatrice. La Corte di appello ha compiutamente spiegato che l’utilizzo della preposizione “di” anzichè “dei” soci non poteva essere considerata atomisticamente ed asetticamente rispetto all’assunzione di tale accollo poichè la relativa clausola 2) era stata inserita in un contratto che, in ogni caso, era stato sottoscritto anche dal F., C. e D.F., che, nella qualità rivestita all’interno della società committente, avevano quindi manifestato la volontà di accollarsi, anche in proprio, il debito verso la CART s.r.l. mediante il rilascio di appositi effetti con scadenza a sei mesi dall’emissione. E ciò è tanto vero che la Corte ha significativamente osservato che all’art. 1 dello stesso contratto era stato previsto il versamento all’impresa CART s.r.l. della somma convenuta con effetti “dei” soci, il che avvalora e specifica, quindi, come previsione generale, l’approdo ermeneutico raggiunto.

Lo stesso giudice di appello ha, poi, altrettanto adeguatamente spiegato che la prospettata versione dei ricorrenti secondo cui la loro sottoscrizione doveva considerarsi solo sintomatica dell’attribuzione di un maggiore potere rappresentativo nei loro confronti era del tutto irrilevante, perchè, tutt’al più, tale circostanza poteva avere una mera rilevanza interna ma certamente non poteva sortire alcuna efficacia esterna comportante l’esclusione di un loro accollo del debito nei riguardi della società appaltatrice.

Quale conseguenza di tale corretta ricostruzione deve, quindi, escludersi che, nel caso di specie, si fosse configurato un contratto preliminare di accollo o condizionato.

L’art. 2 del contratto di appalto è Inequivocabile nell’assunzione diretta del debito in accollo da parte dei ricorrenti ove fosse risultato scaturente da un eventuale accordo successivo o dalla decisione degli arbitri, ma certamente ciò non implica la configurazione di una condizione secondo la nozione prevista dall’art. 1353 c.c., nè di un accollo interno, poichè era previsto contrattualmente che la somma risultante dovuta all’impresa appaltatrice sarebbe stata saldata alla stessa (quindi con l’assunzione diretta dell’obbligazione verso la terza creditrice) mediante rilascio di effetti a firma di soci.

Si versa, quindi, in una ipotesi di accollo esterno (e non interno: v. Cass. n. 1180/1982) per un debito futuro (la cui figura non si pone in contrasto con il sistema, data l’assenza, al riguardo, di un divieto: cfr. Cass. n. 2042/1974 e Cass. n. 7831/1994), rispetto al quale si ritiene emergente l’adesione (invero necessaria per tale forma di accollo) della terza (futura eventuale) creditrice (ovvero dell’impresa appaltatrice) mediante la sua sottoscrizione del contratto ove erano state inserite le previsioni di cui ai citati artt. 1 e 2 (e che aveva accettato anche la modalità dell’adempimento del suo eventuale credito futuro – poi rimasto accertato e posto a fondamento del procedimento monitorio -anche mediante il rilascio di effetti emessi direttamente da parte dei soci in proprio).

8. Anche il quinto motivo è privo di fondamento e va, quindi, respinto.

Ritiene il collegio che la Corte di appello ha correttamente ritenuto, nell’impugnata sentenza, che il contratto di accollo esterno derivava direttamente dall’assunzione delle relative obbligazioni (e, quindi, sul piano soggettivo personale anche a carico dei soci ricorrenti) come risultanti dalle suddette previsioni del contratto di appalto, donde l’accertamento del credito a seguito di procedura arbitrale costituiva una circostanza esterna al contratto di accollo, nel senso di costituire un semplice presupposto di formazione successiva per far divenire attuali le medesime obbligazioni, ragion per cui la mancata partecipazione in proprio dei ricorrenti alla procedura arbitrale (ma delle sole società committente ed appaltatrice) era del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’esercizio della pretesa creditoria da parte dell’appaitatrice anche nei confronti dei soci accollanti.

9. Il sesto ed ultimo motivo si appalesa inammissibile e, comunque, infondato.

Si osserva, in primo luogo, che con esso si introduce una questione nuova (tanto è vero che non risulta inserita tra i motivi di appello esaminati dalla Corte di secondo grado) e, In ogni caso, difetta di specificità, poichè i ricorrenti non riportano come, dove e quando avevano prospettato la questione stessa.

In ogni caso, va rilevato che il credito per cui la CART. s.r.l. ebbe ad agire in sede monitoria nel 2004 era divenuto certo ed esigibile solo con la pronuncia del collegio arbitrale del 28 gennaio 2003, che aveva risolto la controversia tra le parti ed aveva, per l’appunto, determinato l’entità del debito residuo ancora da pagare da parte della Cooperativa Ora Seconda, onde il “dies a quo” per il decorso del termine di prescrizione per la richiesta del pagamento del credito rimanente in favore dell’appaltatrice doveva identificarsi con la data della suddetta intervenuta pronuncia arbitrale (e non certamente con quella della stipula del contratto di appalto nel 1987) e, quindi, da tale momento era divenuto possibile agire con l’esercizio della pretesa creditoria anche nei riguardi dei soci accollanti.

10. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere totalmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dei controricorrenti per dichiarato anticipo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 14-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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