Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17845 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in Roma, viale America n. 11 presso lo studio dell’Avv. Ada D’Arezzo, e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Saladino;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 80/29/2013 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 17 maggio 2013;

Udita la relazione delle cause svolta nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2021 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

RILEVATO

che:

M.N. impugnò, quale erede del coniuge U.S., l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2000, ravvisando una plusvalenza derivante dall’atto di cessione di azienda della defunta in favore della figlia M.S..

Il ricorrente eccepì la decadenza dal potere accertativo, in quanto l’avviso era stato notificato oltre il termine prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, cioè oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione di Palermo (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.).

In particolare, il Giudice di appello, rilevato che i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, erano stati prorogati dalla L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 10, di due anni per quei contribuenti che non si erano avvalsi delle disposizioni dettate dalla stessa L., artt. 7, 8 e 9, riteneva la notifica dell’atto impugnato tempestiva.

Nel merito, la C.T.R. accertava che le pretese dell’Amministrazione finanziaria avevano trovato riscontro nelle emergenze contabili e che l’assunto difensivo della parte privata, la quale aveva sostenuto che la cessione dell’azienda era avvenuta a titolo di donazione da madre a figlia, non era stato idoneamente dimostrato.

Avverso la sentenza M.N. ha proposto ricorso, su cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 360 bis-1 c.p.c. alla trattazione in Camera di Consiglio.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 10, e alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, incostituzionalità della suddetta norma per violazione dell’art. 3 Cost. – il ricorrente reitera la questione di illegittimità costituzionale già sollevata nei gradi di merito ed espressamente disattesa dal Giudice di appello.

1.1 La censura è inammissibile. La C.T.R., infatti, aveva espressamente citato a conforto del rigetto della sollevata questione la sentenza con cui la Corte Costituzionale (n. 356/2008) ha, già, dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10. Rispetto a tale motivazione il ricorrente non avanza alcuna censura nè tanto meno prospetta ragioni diverse a sostegno della reiterata eccezione di incostituzionalità.

2 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, siccome meramente apparente.

3. In subordine, con il terzo e il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e illogica motivazione rispettivamente per non avere la C.T.R. dato conto dell’iter logico seguito per giungere ad affermare la fondatezza della pretesa impositiva (terzo motivo) e per non avere spiegato in cosa consistesse la non univocità ed esaustività della documentazione bancaria offerta in produzione (quarto motivo).

4. Le censure non sono meritevoli di accoglimento. Non sussiste, infatti, la dedotta, con il terzo motivo di ricorso, nullità della sentenza impugnata la cui motivazione, di contro, appare esaustiva e rispondente a tutti i dettami di cui all’art. 132 c.p.c..

4.1. Il quarto e quinto mezzo di impugnazione sono, invece, inammissibili.

Al ricorso, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 17 maggio 2013, si applica, infatti, il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come autorevolmente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” e “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

4.2 Nel caso in esame, il ricorrente non specifica alcun fatto storico il cui esame sia stato omesso dal giudice di appello, limitandosi a contestare genericamente, e inammissibilmente in questa sede, la valutazione del quadro probatorio come effettuata dal giudice di merito.

5. Con il quinto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denunzia la sentenza impugnata di nullità per non avere la C.T.R. esaminato la domanda subordinata, avanzata nel ricorso introduttivo, con la quale era stato chiesto di determinare il maggior reddito tenuto conto dei superiori motivi.

5.1. La censura è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. n. 24124 del 28/11/2016) la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Tale principio trova applicazione anche nel processo tributario come affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 14925 del 06/07/2011). “in tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l’onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, la quale riproduce la norma dell’art. 346 c.p.c., dettata per il processo ordinario. Pertanto, l’omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame.

5.2. Nel caso in esame lo stesso ricorrente nell’illustrazione del motivo afferma di non avere espressamente riproposto la domanda subordinata con la conseguenza che legittimamente la C.T.R. non l’ha esaminata.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente, soccombente, condannato alla refusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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