Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17900 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16799-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7279/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

che:

Con contratto stipulato in data *****, ***** S.r.l. cedeva l’azienda a ***** S.r.l. (già conduttrice in affitto della stessa), al prezzo dichiarato in atto di Euro 1.212.281,20, riferendo che nulla veniva pagato per avviamento. L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di rettifica e liquidazione, rettificando il valore dell’azienda ad Euro 16.014.200,00, con conseguente maggiore imposta di registro, facendo pari a detta somma il valore dell’avviamento. L’Ufficio rilevava che l’azienda *****, nell’ultimo triennio prima della cessione, era andata in perdita, sicchè rideterminava il valore dell’avviamento tenendo conto del volume di affari realizzato nell’ultimo anno ante cessione per un totale di Euro 16.014.200,00, in misura ampiamente inferiore alla media sul volume di affari realizzato dell’azienda nell’ultimo triennio ante cessione. I contribuenti impugnavano l’atto impositivo lamentando, inter alia, il difetto di motivazione dell’avviso e l’illogicità del criterio adottato dall’Ufficio per la determinazione dell’avviamento, atteso che pur avendo rilevato che nei tre anni precedenti all’atto di cessione la società era risultata costantemente in perdita, aveva poi utilizzato un nuovo metodo, ossia il criterio del volume d’affari, effettuando una operazione innovativa, ma priva di pregio sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico. La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, con sentenza n. 105/1/12, rigettava il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell’avviso, mentre accoglieva la censure relativa alla erronea determinazione del valore di avviamento dell’azienda ceduta.

L’Ufficio ricorreva in appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 105/1/12, assumendo che l’Ufficio, dopo avere richiamato il criterio di determinazione previsto dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, non si era attenuta allo stesso, perchè, preso atto che nei tre anni antecedenti alla vendita la società cedente ***** era costantemente in perdita, ricorreva ad un inedito sistema, basato sulla media del volume di affari del triennio 2006, 2007 e 2008, pari ad Euro 24.067.639, provvedendo poi a ridurlo alla somma di Euro 16.014.200 corrispondente al volume di affari dichiarato dalla società cedente nell’esercizio 2008, precedente la vendita. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 4, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 151, e dei principi generali in combinato disposto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che l’Ufficio può in linea di principio utilizzare il criterio di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 4, ma non è tenuto ad adeguarsi, atteso che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, consente di utilizzare, per valutare l’avviamento, qualsiasi criterio idoneo a tale fine. Nella fattispecie, l’Amministrazione finanziaria ha sviluppato i suoi calcoli facendo riferimento alla media dei ricavi dichiarati nel triennio precedente alla vendita, pari ad Euro 24.067.639 ed ha ipotizzato un valore di avviamento di Euro 16.014.000, con redditi annui medi di circa 5.333.000 da moltiplicare per tre. Tale criterio non sarebbe in contrasto con i principi di legge, e sarebbe adeguato alla situazione di fatto.

2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Commissione Tributaria Regionale affermerebbe che il criterio concreto utilizzato dall’Ufficio non corrisponde ad alcun criterio razionale idoneo a individuare e quantificare ragionevolmente il margine di redditività dell’azienda. Tale affermazione da un lato sarebbe inconferente, dall’altro sarebbe assolutamente apodittica, mancando non solo la concreta indicazione delle fonti e delle ragioni del convincimento espresso, ma anche la dimostrazione che, anche modificando opportunamente il criterio utilizzato dall’Ufficio, non si potrebbe individuare un valore di avviamento nel suo peggior anno superiore a zero.

3. Il Collegio rileva che non è stata prodotta dall’Agenzia delle Entrate ricorrente la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione, mediante il deposito dell’avviso di ricevimento. L’Ufficio ha depositato le relate di notifica da cui si evince che l’impugnazione è stata notificata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., tramite l’Ufficio postale di Roma, a G.L., Fallimento ***** S.r.l. in liquidazione, Fallimento ***** S.r.l. in liquidazione, e a B.D., quale curatore fallimentare p.t. del Fallimento di ***** S.r.l. in liquidazione, ma nessun avviso di ricevimento è stato depositato. E’ stata, invece, depositata la scheda di accettazione da parte dell’UNEP – Corte di Appello di Roma, degli atti per i quali è richiesta dall’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse della parte patrocinata la notificazione a mezzo posta.

Le parti intimate non si sono costituite.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero, come nella fattispecie, fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 8641 del 2019).

4. Da siffatti rilievi consegue l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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