Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17954 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31965/2018 proposto da:

ILMA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARGHERITA ALBANI;

– ricorrente –

contro

ICM SPA, (già MALTAURO IMMOBILIARE s.r.l., già CENTRALE M.

s.r.l.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MANFREDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

la Ilma s.r.l convenne in giudizio la Centrale M. s.r.l. (già Impresa G.- C.- B. s.p.a., poi Maltauro Immobiliare s.p.a.) per sentirla condannare al pagamento della somma di oltre 86.000,00 Euro in relazione all’inadempimento del contratto di locazione di un escavatore, stipulato nel maggio 2005;

dedusse che la conduttrice aveva violato l’impegno di far rispettare la proprietà della locatrice, in quanto il mezzo era stato sottoposto a sequestro conservativo – in ***** – da parte di una creditrice dell’Impresa e che l’attrice aveva sostenuto ingenti spese legali stragiudiziali per ottenere il dissequestro dell’escavatore, aveva dovuto inoltre provvedere alla sua riparazione e non aveva riscosso i canoni di locazione dei mesi di maggio, giugno e luglio 2007;

in parziale accoglimento della domanda, il Tribunale di Ancona condannò la convenuta al pagamento di 7.957,19 Euro, oltre accessori e spese processuali;

pronunciando sul gravame principale della Ilma e su quello incidentale della Centrale M., la Corte di Appello di Ancona ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, compensando le spese di lite;

ha proposto ricorso per cassazione la lima s.r.l., affidandosi a tre motivi; ha resistito la ICM s.p.a. (già Maltauro Immobiliare s.r.l., già Centrale M. s.r.l.);

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che deduce la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 116 c.p.c., agli artt. 1223 e 1225 c.c. e all’art. 75 disp. att. c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato a Euro 3.000,00 l’importo risarcibile per l’assistenza prestata dal legale italiano, rilevando che erano state versate in atti fatture “per Euro 16.577,22 con l’espresso riferimento all’attività svolta ed al pagamento eseguito”; assume, inoltre, che la Corte avrebbe dovuto valutare l’utilità degli esborsi sostenuti dalla Ilma s.r.l. e considerare che, “senza l’intervento dei legali non solo non sarebbe stato possibile recuperare la gru, ma sono stati evitati danni maggiori”; aggiunge che “un ulteriore elemento affatto giudicato dalla Corte al fine della determinazione del risarcimento del danno emergente costituito dalle spese legali stragiudiziali affrontate dalla ricorrente è l’inadempimento doloso della resistente, rilevante altresì anche al fine del risarcimento del danno imprevedibile”; conclude che “pertanto tutti i costi imputati alla ricorrente per l’attività legale svolta dovranno essere addebitati alla parte resistente”;

il motivo è inammissibile, in quanto:

la violazione dell’art. 116 c.p.c., non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11892/2016, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019): infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (il principio è stato condiviso, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016); nonchè ribadito da Cass. Sez. Un. n. 20867 del 202;

la Corte di Appello ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di riconoscere, quanto alle spese stragiudiziali relative al legale italiano, “l’unica somma per la quale, anche in via presuntiva, poteva dirsi raggiunta la prova dell’esborso vale a dire gli Euro 3.000,00 indicati quali compensi nella fattura dell’avv. A. n. ***** (…) unico documento (…) a recare traccia evidente (…) di contabilizzazione e pagamento da parte della Ilma s.r.l.”;

a fronte di tale ratio decidendi, la ricorrente si è limitata ad opporre di aver prodotto sia la fattura n. ***** (per Euro 3.570,00) che la fattura n. ***** (per Euro 16.577,22), “con l’espresso riferimento all’attività svolta ed al pagamento effettuato”, e di aver in tal modo documentato di aver pagato un costo complessivo di Euro 20.147,22;

il motivo – se si apprezzasse ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, peraltro non evocato – non soddisfa l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè non trascrive il contenuto delle due fatture che comproverebbero l’effettivo esborso, nè ne indica la sede di reperimento nell’ambito degli atti processuali;

per di più, non risulta contrastata specificamente l’affermazione della Corte secondo cui soltanto in relazione all’importo di 3.000,00 Euro sussistevano tracce evidenti di pagamento e contabilizzazione (non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione che le fatture contenevano l’espresso riferimento all’attività svolta ed al pagamento eseguito);

i restanti argomenti svolti nell’illustrazione del motivo non risultano pertinenti alla ratio della statuizione censurata;

va considerato, inoltre, che il motivo non contiene l’illustrazione della violazione delle norme di diritto sostanziale evocate, ma ne postula la violazione come conseguenza della sollecitazione a rivalutare la quaestio facti siccome emergente da risultanze probatorie evocate come detto- senza rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

il secondo motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1591 e 2041 c.c., nonchè l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”: la ricorrente censura la sentenza per aver confermato la decisione di primo grado laddove non aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno per ritardata riconsegna del bene locato, la somma corrispondente ai canoni di locazione per i mesi di maggio, giugno e luglio 2007, e ciò sull’assunto che, avendo venduto il bene – nel mese di aprile 2007 – ad altra società, la Ilma s.r.l. non era legittimata a richiedere una simile voce di danno;

assume la ricorrente che, “se è pur fondato giuridicamente che il nuovo proprietario della gru CMC s.r.l. aveva titolo per richiedere ex art. 1591 c.c., tutte quelle azioni spettanti all’originario locatore ILMA s.r.l., è altrettanto vero che la Centrale M. s.p.a. si era resa inadempiente ed il contratto si era risolto per scadenza del termine ed a causa del suo grave inadempimento, non avendo comunicato ed impedito il sequestro del bene, nè avendo riconsegnato il bene”, di talchè “la società ILMA s.r.l. ha diritto al pagamento dei canoni quale risarcimento dell’ulteriore danno”; aggiunge che il conduttore si è “arricchito avendo mancato di consegnare il bene alla cessazione del vincolo contrattuale, delineandosi comunque una chiara ipotesi di arricchimento senza causa. Per cui in capo al locatore, e solo a lui, sorge il diritto al pagamento dei canoni a titolo di risarcimento dei danni”.

Il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato;

in via preliminare, va rilevato che la ricorrente si disinteressa del cuore della motivazione che vorrebbe criticare, non confrontandosi con l’affermazione della corte territoriale in ordine al subentro; sicchè, il motivo è inammissibile perchè non si correla alla motivazione (cfr. Cass. n. 359 del 2005, il cui consolidato principio è stato ribadito, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017);

inoltre:

è inammissibile, per le ragioni sopra illustrate, la denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c.;

è parimenti inammissibile la censura attinente al vizio di motivazione, sia perchè lo stesso viene evocato in termini (di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non più prospettabili ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., n. 5, sia perchè, anche a voler ritenere effettivamente dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, la censura risulta preclusa ai sensi dell’art. 348 ter, 5 co. c.p.c., a fronte di una “doppia conforme” di merito;

è – infine – inammissibile la deduzione della configurabilità di un’ipotesi di arricchimento senza causa che, oltre ad essere prospettata in termini generici, introduce una questione nuova, che non risulta esaminata dalla sentenza impugnata e rispetto alla quale la ricorrente non indica se e come l’abbia dedotta nei gradi di merito;

risulta infondato l’assunto che anche l’ILMA, oltre all’acquirente del bene, sarebbe legittimata alla richiesta del pagamento dei canoni a titolo di risarcimento del danno, in quanto:

è corretta l’affermazione della Corte di Appello secondo cui l’acquirente del bene locato a terzi subentra, dal momento dell’acquisto, quale “cessionario ex lege”, nel contratto di locazione e in tutti i diritti dallo stesso scaturenti che sarebbero spettati all’originario locatore, ivi compresi quelli previsti dall’art. 1591 c.c., in caso di ritardata riconsegna (cfr., per tutte, Cass. n. 13833/2010 e Cass. n. 18536/2018 che esprimono il principio – applicabile anche alla locazione di beni mobili – secondo cui, “in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita o la donazione dell’immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente (o del donatario), che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore”);

ciò comporta che la Ilma s.r.l. non potesse pretendere il pagamento dei canoni o il risarcimento dei danni per ritardata restituzione previsto all’art. 1591 c.c., in quanto entrambi concernenti il periodo successivo alla vendita del bene;

nè, peraltro, la ricorrente ha dedotto che vi fosse un accordo diverso fra venditore ed acquirente, che legittimasse il primo a pretendere i canoni o il corrispettivo agli stessi equivalente fino all’effettiva restituzione del bene e alla sua consegna all’acquirente;

il terzo motivo denuncia l'”omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5": la ricorrente censura la Corte di Appello per avere omesso di valutare il dolo o la colpa della Centrale M. s.r.l. e per non aver considerato tutte le spese sostenute dall’Ilma s.r.l.;

il motivo, già di per sè inammissibile per il fatto di dedurre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in presenza di una “doppia conforme di merito, è ulteriormente inammissibile per il fatto di riferirsi a numerosi documenti richiamati senza osservare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e, altresì, per il fatto di sviluppare contestazioni fattuali volte a una non consentita diversa lettura di merito;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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