LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 768/2019 R.G. proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Rallo;
– ricorrente –
contro
Bu.Al., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Fabio Fedi, e dall’Avv. Alessandra Majorana, con domicilio eletto in Roma, Michelangelo Pinto, n. 22, presso lo studio dell’Avv. Federico Caparrotta;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 4234/2018 depositata il 25 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, formulate ai sensi e con le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Bu.Al. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Como B.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione su un social network di espressioni lesive del suo onore e della sua reputazione.
Si trattava, secondo quanto pacifico in causa, di espressioni contenute in una pagina Facebook di B.A. del ***** nella quale questi, dopo aver riprodotto un estratto del giornale locale, relativo ad un articolo intitolato “Al Senatore il pass stampa per il centro. Indagato Bu.Al.: abuso d’ufficio. Sotto inchiesta l’ex parlamentare “Ha chiesto il permesso senza essere cronista. La replica: Sono sereno. Trent’anni di attività senza macchia parlano per me”, lo commentava nei seguenti termini: “Alla faccia di chi dice che leggere i quotidiani non dà più alcuna soddisfazione. Non so come mai, ma oggi me ne ha data, e tanta pure! Chissà che non sia come il caso dell’evasione fiscale di quel distinto gentiluomo che viveva a ***** tanti anni fa…”. Subito dopo, lo stesso B., replicando alla critica di altro utente che aveva ritenuto il post eccessivo e di cattivo gusto, scriveva: “… di questa tua opinione non me ne può fregare di meno, pur col consueto rispetto e stima. Trattasi di uno che ha gestito il potere che ha avuto nel peggiore dei modi possibili, infischiandosene di regole e moralità, calpestando ideali e sogni di molta gente per affrancare la sua brama di potere dalle modeste condizioni intellettuali di partenza. Questo dal punto di vista generale, dal punto di vista personale invece, ho le prove provate che ha costretto altre persone a falsificare atti pubblici pur di farmi fuori, quindi ho tutto il diritto per dirne peste e corna e godere delle sue sfortune, che sono solo all’inizio, spero”.
Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che le espressioni, pur dall’evidente contenuto offensivo, fossero tuttavia scriminate dal diritto di critica.
2. In accoglimento del gravame interposto dal Bu. la Corte d’appello ha invece ritenuto sussistere l’illecito e ha condannato il B. al risarcimento del danno, liquidato in Euro 7.000, oltre interessi legali dalla sentenza.
La corte lombarda ha ritenuto che, dei tre requisiti necessari per il legittimo esercizio del diritto di critica, fossero nella specie sussistenti quelli della pertinenza (riferendosi il post ad eventi riguardanti personaggio politico e, quindi, di interesse per la collettività) e della verità (facendosi in esso implicito ma incontestato riferimento a gravi anomalie, riconducibili al Bu., verificatesi in occasione della predisposizione delle liste di candidati, per il partito politico di comune appartenenza, alle elezioni amministrative comunali del 2007: liste dalle quali il B., inizialmente inserito quale consigliere uscente del partito, ne fu all’ultimo momento escluso).
Ha però ritenuto la natura diffamatoria di una specifica espressione inserita in tale contesto (“Trattasi di uno che ha gestito il potere che ha avuto nel peggiore dei modi possibili, infischiandosene di regole e moralità, calpestando ideali e sogni di molta gente per affrancare la sua brama di potere dalle modeste condizioni intellettuali di partenza”), in quanto da esso “del tutto avulsa” e integrante “pura manifestazione di livore gratuito e acredine”, e tale dunque da non rispettare il requisito della continenza.
Secondo i giudici d’appello, “la dura espressione usata dall’appellato nell’indicare Bu.Al. come soggetto assetato di potere gestito in modo a suo avviso pessimo, come individuo sostanzialmente immorale e privo di scrupoli che non ha esitato nel tradire le aspettative di molti cittadini al fine di affrancarsi dalle proprie modeste condizioni intellettuali, integra una condotta lesiva dell’onore e reputazione del medesimo in quanto diretta a censurare, non già un fatto politico determinato, ma la persona stessa, per suoi asseriti limiti intrinseci, screditandola senza motivazione specifica correlata ad un operato ai danni dei consociati, così traducendosi in un mero sfogo verbale del tutto gratuito.
” Bu.Al. ben consapevole di avere una modesta capacità intellettiva e di comprensione di partenza, cioè di essere persona poco intelligente, avrebbe cercato, secondo quanto espresso e fatto intendere dall’appellato, di prendere le distanze da tale suo limite intrinseco e originario mascherandolo con l’arroganza e la prepotenza esercitata sui cittadini che di lui si fidavano, occultando le sue modeste facoltà intellettuali con l’inganno e la protervia usate per riscattare se stesso da limiti naturali invalicabili dei quali era consapevole.
“La gratuità di tali giudizi, volti non già a criticare un operato o scelte politiche ritenute sbagliate, e determinate, ma i limiti e le qualità intrinseche di una persona, indicandola come poco intelligente, cerebralmente carente, ma, anche per questo ancor più boriosa, al fine di schernirla, appare indubitabile, traducendosi in un chiaro attacco alla stessa secondo argumenta ad hominem, con impiego di espressioni non funzionali alla formazione di un giudizio sull’operato politico del medesimo, che avrebbe potuto cambiare volendo condotta, ma funzionali solo a screditarne la figura umana addebitandole un limite intellettivo non emendabile e colpevolizzandola per sue presunte connotazioni fisiche e mentali”.
3. Avverso tale decisione B.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste Bu.Al., depositando controricorso.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti nè il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza o del procedimento; omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da controparte ex art. 342 c.p.c.”.
Deduce che la corte di merito avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del gravame perchè fondato su motivi generici, riducendosi questi – secondo il ricorrente – nella “mera trascrizione della narrativa dell’atto di citazione di primo grado o, comunque, degli atti difensivi del giudizio di prime cure, senza che siano puntualmente indicate e/o motivate le modifiche che vengono richieste al provvedimento impugnato ed esposte le ragioni (fattuali e/o giuridiche) che giustificano siffatta revisione, rispetto al decisum di primo grado”.
In particolare, secondo il ricorrente, l’appello non spiegava perchè le espressioni in questione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, esulassero dal diritto di critica politica e non costituissero un “giudizio generale” sull’operato politico del Sen. Bu.Al. formulato in forza e in ragione del “fatto specifico” (l’indebita esclusione della candidatura per le elezioni del 2007 al consiglio comunale della città) patito dal ricorrente.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, poi, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c., per avere la Corte d’appello escluso il requisito della continenza.
Secondo il ricorrente la corte d’appello non ha tenuto conto della necessità di valutare il testo nel suo insieme, rapportando le singole parole e frasi al “resto del corpo testuale”; della necessità di correlare tale requisito “al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati”, tanto più ove la critica attenga all’operato politico ricoprente incarichi pubblici di vertice; del collegamento funzionale dell’espressione con il disvalore dei fatti cui si riferisce la critica.
4. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, nell’incipit dello stesso ricorso, a pagina 2, essere stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 18/10/2018), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Mette conto rimarcare che, sebbene in calce al ricorso (pag. 33, in fine) si dica testualmente che “si allegano la copia autentica della sentenza impugnata notificata in data 18/10/2019 e il fascicolo di parte ricorrente in secondo grado”, nella nota di iscrizione a ruolo depositata in cancelleria a mezzo posta e ivi pervenuta in data 8 gennaio 2019 tra i documenti depositati si indica, con riferimento alla sentenza impugnata, solo la “copia autentica della sentenza impugnata”.
In ogni caso questo Collegio ha proceduto alla verifica degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio e in quelli sia del ricorrente che del controricorrente e vi ha rinvenuto solo, per l’appunto, la copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità apposta in calce dalla cancelleria del giudice a quo, ma non anche alcuna relata della notifica.
Ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata in data 14/12/2018, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (25/9/2018).
5. In tale contesto va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per le ragioni qui di seguito esposte.
5.1. Secondo il tradizionale e consolidato orientamento di questa Corte, “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis, Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015).
5.2. Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017).
5.3. E’ stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l’acquisizione, deve comunque dichiararsi l’improcedibilità, posto che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prevede tale sanzione per l’omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751; 15/09/2017, n. 21386).
5.4. Alla luce di tali interventi l’orientamento in questione può così essere riassunto:
a) l’art. 369 c.p.c., non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso;
b) l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purchè entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione;
c) l’improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c., vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;
d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perchè prodotto dalla controparte o perchè presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte (senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorchè richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione);
e) l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perchè in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013).
5.5. Tale indirizzo non è messo in discussione, anzi è confermato, da due successive pronunce delle Sezioni Unite, l’una in materia di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e l’altra in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019).
Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c..
In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente: a) è il destinatario della notificazione dell’unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicchè è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicchè è perfettamente in grado di verificare l’effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica.
5.6. In entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità del ricorso o della sentenza impugnata depositati dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell’attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata).
5.7. L’orientamento tradizionale mantiene, invece, la propria validità con riferimento alle forme di notifica non telematiche.
6. Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, la Corte andava posta nelle condizioni di determinare ex actis – e, dunque, attraverso il deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione – la data di effettiva notifica della menzionata sentenza, onde autonomamente verificare la tempestività dell’impugnazione, senza che possa supplire al difetto di produzione la mancata contestazione della parte controricorrente, che – come noto – può riguardare esclusivamente i fatti e non anche le vicende processuali.
7. Dall’esame del fascicolo di causa, come detto (v. supra p. 4), si evince che il ricorrente non ha depositato, nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1), e, peraltro, nemmeno dopo, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica.
Inoltre, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. solo in data 14/12/2018, sicchè a quella data era già decorso il termine breve di impugnazione (sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 25/09/2018).
8. Va, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione, non dovendo, pertanto, darsi seguito all’esame dei motivi proposti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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