Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.17977 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14309/2016 proposto da:

SESTARETE & RETE 8 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, rappresentata e difesa dall’avvocato BEATRICE BELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE BRIZZOLARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

B.E., G.V., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 746/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BEATRICE BELLI, difensore della ricorrente, che si

è riportata agli atti depositati insistendo per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE BRIZZOLARI, difensore del resistente, che si

è riportato agli atti depositati chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 12 settembre 2003 la società Sestarete & Rete 8 s.r.l. conveniva in giudizio D.C.G., esponendo di avere acquistato dal convenuto, con contratto di compravendita del 13 settembre 2002, una quota pari al 19,17% del capitale sociale della società Teneleven s.r.l. al prezzo di Euro 1.158.500, che nel successivo esercizio la società aveva maturato una perdita di Euro 955.989 che l’aveva costretta ad azzerare il capitale sociale e ad adottare i provvedimenti ex art. 2447 c.c.; l’attrice, evidenziando la presenza nel contratto di una specifica garanzia in ordine al valore economico della partecipazione ceduta, deduceva che tale partecipazione era viziata dalla mancanza delle qualità promesse, avendo un valore di molto inferiore a quello prospettato, vizio occultato dal venditore che era anche amministratore di Teneleven, e chiedeva di pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione delle somme sino a quel momento corrisposte. Il convenuto si costituiva, eccependo la decadenza dall’azione di garanzia per tardività della denuncia dei vizi, comunque contestando l’esistenza della garanzia e chiamando in causa gli altri tre amministratori di Teneleven, G.V., M.A. ed B.E., al fine di essere da questi manlevato ove si fossero accertate irregolarità nei bilanci della società; chiedeva in via riconvenzionale la condanna di Sestarete al pagamento del saldo del prezzo.

Con sentenza n. 2165/2012 il Tribunale di Padova rigettava le domande della società attrice e dichiarava assorbite le domande del convenuto verso i terzi chiamati; accoglieva invece la domanda riconvenzionale del convenuto, condannando così Sestarete al pagamento in favore di D.C. delle rate scadute alla data di pubblicazione della pronuncia.

2. Contro la sentenza proponeva appello Sestarete & Rete 8 s.r.l. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 31 marzo 2016, n. 746, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Sestarete & Rete 8 s.r.l..

Resiste con controricorso D.C.G..

Gli intimati B.E., G.V. e M.A. non hanno proposto difese.

La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria, sia prima della Camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., cui la causa è stata inizialmente assegnata che in prossimità della pubblica udienza.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1490,1494,1495 e 1497 c.c., anche in combinato disposto con l’art. 2946 c.c.: la Corte d’appello ha erroneamente interpretato dell’art. 3, comma 2, del contratto “di cessione di quota di società a responsabilità limitata e costituzione di pegno”, in quanto si è limitata ad “apoditticamente” dichiarare che la clausola costituisce un mero ampliamento dell’oggetto della garanzia, quando invece si tratta di una clausola ulteriore e diversa di natura pattizia (lo evidenzia l’utilizzo dell’avverbio “inoltre”), volta a garantire, fra l’altro, l’insussistenza di poste passive al di fuori di quelle indicate nella situazione patrimoniale, in tal modo violando i principi in ordine alla interpretazione dei contratti ed errando laddove ha ritenuto che la clausola in oggetto non rientra tra le c.d. business warranties, in quanto si tratta appunto di clausola accessoria, pattizia, come tale non rientrante nella garanzia di cui all’art. 1497 c.c. e soggetta non alla prescrizione annuale, ma a quella ordinaria decennale, con il conseguente venire meno delle considerazioni del giudice d’appello in ordine all’occultamento dei vizi e alla tempestività della denuncia.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello – dopo avere limitato, sulla base dei motivi di gravame, l’ambito della residua materia del contendere alla mancata svalutazione delle partecipazioni di Teleleven in Acme e Sports Club – ha individuato i vizi oggetto di denuncia da parte della società attrice nella necessità che l’iscrizione delle svalutazioni fosse stata inserita nei bilanci degli esercizi precedenti al 2002 e ha esaminato l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia per tardività della denuncia dei vizi sollevata da controparte.

Al riguardo il giudice d’appello ha anzitutto interpretato la garanzia riconosciuta dalla clausola del contratto concluso tra le parti (“la parte cedente garantisce che oggetto della cessione è il valore economico della quota quale risultante dal bilancio e dalla situazione patrimoniale già esibiti alla parte acquirente; inoltre la parte cedente garantisce la sussistenza delle poste attive esposte e la insussistenza di poste passive al di fuori di quelle indicate nella detta situazione patrimoniale e presta comunque le garanzie di legge circa la proprietà dei beni materiali e immateriali costituenti il patrimonio aziendale”), ritenendo che si tratti di garanzia riconducibile a quella cui è tenuto il venditore in forza degli artt. 1495 e 1497 c.c.; il giudice d’appello ha così escluso l’operatività nel caso in esame del principio enunciato da Cass. 16963/2014 sulla c.d. business warranty, la clausola sovente presente nelle cessioni di partecipazioni sociali con la quale “il venditore garantisce la consistenza patrimoniale della società, obbligandosi al pagamento di un indennizzo in presenza del verificarsi degli eventi garantiti”, clausola che la citata pronuncia ha sottratto all’ambito applicativo degli artt. 1495 e 1497 c.c..

L’interpretazione della clausola data dalla Corte d’appello è ad avviso del Collegio plausibile (sui limiti del controllo in cassazione dell’ermeneutica del contratto posta in essere dal giudice di merito cfr., da ultimo, Cass. 15471/2017). La Corte d’appello non ha infatti trascurato, come sostiene la ricorrente, la congiunzione “inoltre”, ma ha letto il riferimento alle poste attive e passive come limitato alla situazione patrimoniale risultante dai bilanci e dai documenti esibiti al momento della conclusione del contratto così riconducendo la garanzia al perimetro di quella legale ex artt. 1497 e 1495 c.c., considerata anche la mancanza, nella clausola, della previsione di un indennizzo, elemento costitutivo della business warranty secondo l’orientamento di questa Corte (v. Cass. 16963/2014, sopra richiamata).

D’altro canto l’azione fatta valere dalla ricorrente è stata quella di risoluzione del contratto a causa della mancanza di qualità delle azioni vendute, azione quindi disciplinata dagli artt. 1497 e 1495 c.c. e non l’azione di condanna della controparte al pagamento dell’indennizzo (si veda al riguardo Cass. 7183/2019, secondo cui “nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. business warranties, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.”).

b) In subordine, il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1494 c.c.: la Corte d’appello ha escluso che sia emersa una condotta di occultamento da parte di D.C. in vista della conclusione del contratto di compravendita, con motivazione contraddittoria, carente e illogica; d’altro canto Sestarete ha avuto “la percezione chiara della “erroneità” del bilancio della Teneleven solo dopo la stipulazione del contratto di cessione di quote societarie e precisamente in sede di approvazione del bilancio 2002 (..), dalla relazione della Consulaudit, società incaricata di svolgere la revisione del bilancio di esercizio 2002 della società Teneleven”, così che la scoperta del vizio sarebbe da ritenersi avvenuta il 9 settembre 2003, data di ricevimento del fax della società di revisione.

Il motivo non può essere accolto. La ricorrente contesta un vizio l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione – non applicabile ratione temporis alla fattispecie (sui limiti del sindacato della motivazione a seguito della riforma del 2012 si vedano le pronunzie delle sezioni unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018), richiama poi in rubrica l’omesso esame di fatti decisivi, che nello sviluppo del motivo si sostanzia (v. pp. 18-20 del ricorso) in una critica alla lettura della consulenza tecnica d’ufficio operata dal giudice, lettura che ha portato quest’ultimo ad escludere, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, l’occultamento dei vizi da parte del venditore; in rubrica viene anche contestata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1494 c.c. (poi sviluppata a p. 21 del ricorso), ma la contestazione è del tutto eccentrica rispetto alla questione esaminata dal giudice d’appello, di necessità della denuncia dei vizi ai fini dell’operare della garanzia, e all’azione fatta valere, di risoluzione del contratto di vendita.

In relazione alla tempestività della denuncia, infine, la ricorrente si limita a dire di avere avuto conoscenza del vizio il 9 settembre 2003, senza confrontarsi con quanto argomentato dal giudice d’appello, ossia la partecipazione di Sestarete, in persona del presidente del suo consiglio di amministrazione, all’assemblea di Teneleven il 17 giugno 2003, assemblea convocata per discutere della adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c., a causa della perdita del capitale sociale, così come del giugno 2003 è la relazione della società di revisione Consulaudit indirizzata al consiglio di amministrazione di Teneleven, con la conseguenza che la ricorrente non poteva sostenere di avere avuto conoscenza dei vizi solo nel mese di settembre 2003.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrenteiche liquida in Euro 11.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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