Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17986 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1414/2015 proposto da:

Z.V., V.G., C.M., R.G., VA.EL., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 20, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.R.S.I.A.M. – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA NEL MOLISE “*****”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA n. 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SCARANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/06/2014 R.G.N. 286/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

Che:

1. la Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città di rigetto della domanda degli odierni ricorrenti, già dirigenti dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Molise (di seguito Arsiam), con cui essi avevano contestato la pretesa dell’ex datore di lavoro di ripetere le somme erogate in eccedenza a titolo di indennità di posizione, nonchè, per effetto di tali maggiori determinazioni, a titolo di indennità supplementare per risoluzione consensuale dal rapporto e di trattamento di fine servizio;

1.1 in fatto era accaduto che Arsiam avesse provveduto, in due fasi (provvisoria e definitiva) alla determinazione dei coefficienti di valutazione dei dirigenti ai fini dell’indennità di posizione;

nel medesimo contesto temporale Arsiam aveva dato corso alle procedure di risoluzione consensuale dei rapporti dirigenziali, in applicazione di previsioni della pertinente contrattazione collettiva nazionale e, nel fissare i criteri generali di determinazione dell’indennità c.d. supplementare a ciò riconnessa, aveva stabilito che, pur costituendo l’indennità di posizione uno dei parametri di riferimento per il calcolo dell’indennità c.d. “supplementare”, non avrebbero trovato applicazione “eventuali rideterminazioni con effetto retroattivo dei valori della retribuzione di posizione, effettuate dopo la sottoscrizione del contratto risolutivo del rapporto”;

1.2 la Corte territoriale riteneva corretta la valutazione del primo giudice in ordine all’illegittimità delle erogazioni, in quanto non poteva essere corrisposta una somma superiore al tetto massimo indicati dal CCNL di settore e per posizioni dirigenziali non ricoperte effettivamente;

la Corte d’Appello osservava poi come, per il superamento di quei massimi, sarebbe stata necessaria una specifica decisione in proposito dell’ente;

infine, poichè l’indebito si era comunque determinato, la Corte territoriale riteneva che non potesse attribuirsi alcun rilievo all’asserito affidamento o alla buona fede dei prestatori di lavoro;

2. avverso tale pronuncia i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrati da memoria, cui Arsiam ha resistito con controricorso, anch’esso assistito da memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo è dedotta la violazione del contratto stipulato tra le parti per violazione e falsa applicazione dell’art. 1371 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3) ed omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5);

i ricorrenti assumono che i contratti stipulati al momento della risoluzione dei rispettivi rapporti, di cui hanno trascritto il contenuto, facevano richiamo alle condizioni stabilite dalla Direttiva del Consiglio di Amministrazione Asrem, la quale prevedeva che, rispetto all’indennità supplementare, non trovassero applicazione eventuali rideterminazioni con effetto retroattivo delle misure della retribuzione di posizione e stabilivano consequenzialmente in modo esatto e definitivo le rispettive somme dovute a ciascuno di essi;

i ricorrenti aggiungono quindi che la Corte territoriale non avrebbe preso posizione sul rilievo, in realtà decisivo in loro favore, relativo all’efficacia vincolante inter partes dei predetti contratti, così determinandosi le violazioni di cui al motivo in esame;

con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del c.c.n.l. Regione Enti Locali del 23.12.1999, del 22.2.2006 e del 14.5.2007, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sostenendosi, per un verso, che la sentenza di appello avrebbe fatto rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado, in modo tale da non rendere esplicito l’itinerario argomentativo adottato e sostenendosi, per altro verso, che Arsiam, nel caso di specie, avesse anche per fatti concludenti prestato acquiescenza e dimostrato di avere voluto ricomprendere le erogazioni effettuate nell’ambito di quanto contrattualmente previsto a favore dei dipendenti, sicchè era destituita di fondamento l’affermazione per cui sarebbe mancata una specifica decisione dell’ente finalizzata ad utilizzare la facoltà riconosciuta dalla contrattazione collettiva di superare il valore massimo dell’indennità di posizione;

infine, il motivo precisava come la sentenza impugnata erroneamente affermasse che la rideterminazione dell’indennità di posizione fosse avvenuta nel rispetto dell’importo massimo previsto dalla contrattazione collettiva, in quanto ciò non era accaduto, nonostante l’interesse pubblico che Arsiam si fosse proposta di realizzare fosse proprio quello di ricondurre l’indennità di posizione effettivamente corrisposta a quei valori massimi, per evitare eventuali responsabilità di carattere erariale;

2. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione;

dalla narrativa dei ricorrenti, in sè coerente con quanto addotto da Asrem nel controricorso, risulta che, in sostanza, ad essi era stata erogata un’indennità di posizione in misura diversa da quella che sarebbe derivata dall’applicazione dei parametri stabiliti con le delibere dell’ente n. 4 del 2005 e n. 102 del 2006 e che tale difformità si sarebbe riverberata sulla misura dell’indennità supplementare, la cui determinazione prendeva a base (anche) l’indennità di posizione, oltre che sul trattamento di fine servizio;

2.1 va intanto escluso che la sentenza impugnata possa dirsi munita di motivazione apparente, in quanto essa precisa che la necessaria “rideterminazione” delle erogazioni era avvenuta “nel rispetto dell’importo massimo previsto nella contrattazione collettiva ed applicando i coefficienti di valutazione previsti dall’ente”, per poi successivamente affermare che, pertanto, “le somme erogate in più costituiscono un indebito”;

in tal modo la Corte ha semplicemente aderito alla ricostruzione (pacificamente, quanto al fatto in sè) posta a base del recupero da parte di Asrem, ovverosia ad un ricalcolo delle erogazioni a vario titolo poste in essere sulla base dei criteri parametrici determinati dall’Agenzia con le proprie delibere del 4 del 2005 e 102 del 2006, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva (in specie, art. 27 del c.c.n.l. Area dirigenziale del Comparto Regioni Enti Locali 1998-2001), cui ampiamente si riferiscono entrambe le parti in causa;

nè può essere ricondotto ad un’ipotesi di apparenza di motivazione l’avere la sentenza impugnata omesso di riferire in dettaglio i dati dei vari atti (ad es. le citate delibere) o degli istituti (indennità di posizione; indennità supplementare di c.d. “rottamazione”; trattamento di fine servizio) coinvolti dalle erogazioni e dal conseguente recupero, proprio perchè il riferimento andava evidentemente ai corrispondenti elementi pacificamente oggetto del giudizio tra le parti;

non diversamente, il riferirsi della sentenza ai tetti massimi di cui al c.c.n.l. va inteso non nel senso, in sè estraneo al contenzioso, che ai ricorrenti vi fossero state erogazioni superiori a tali importi, ma in quello, che palesemente emerge dalle difese di ambo le parti, per cui le modalità seguite da Asrem nelle proprie erogazioni e poi rettificate, avevano portato per taluni dirigenti al superamento di tali massimi, tanto che vi era stato rilievo I.N.P.D.A.P., in sede di determinazioni pensionistiche, proprio in ragione di tale evenienza;

così come l’avere la Corte rinviato alla motivazione di primo grado quanto al fatto che “per il superamento del valore massimo è necessaria una specifica decisione dell’ente di compatto”, sta evidentemente ad affermare che, secondo la Corte territoriale, quella decisione era mancata, come del resto è evidente ove si consideri che poco prima la stessa Corte aveva precisato che il superamento degli stessi massimi riguardava quelli “indicati dal CCNL di settore”;

la sinteticità, e l’aver argomentato la Corte territoriale sulla base di elementi (ad es. le delibere o le componenti della retribuzione di cui si è detto) da essa non precisati, non consente anche in questo caso di ritenere che gli istituti e le dinamiche cui essa ha fatto riferimento siano diverse da quelle pacifiche ed intrinseche, in punto di fatto, al contenzioso esistente tra le parti;

altro essendo la questione sulla vincolatività dei contratti individuali, denunciata attraverso il richiamo all’omesso esame di un fatto controverso e alla violazione delle norme sull’efficacia del negozio tra le parti (primo motivo) e la questione sulla violazione delle previsioni dei contratti collettivi (secondo motivo);

2.2 iniziando per ragioni logiche dal tema riguardante la asserita violazione della contrattazione collettiva, si osserva che, per quanto sia vero che la stessa consenta il superamento dei massimi inerenti alla retribuzione di posizione ad opera degli enti del comparto, il fatto che in tal senso si sia indirizzata Asrem è puramente affermato dai ricorrenti sulla base dell’avvenuta erogazione di somme eccedenti quei massimi;

in tale modo si introduce tuttavia la mera proposizione di una diversa lettura del merito delle decisioni assunte, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148) e in contrasto con quanto derivante dalle delibere 4 del 2005 e 102 del 2006 già citate;

è poi parimenti vero che i fondi destinati alle retribuzioni di posizione non utilizzati sono destinati ad alimentare la retribuzione di risultato o a venire riassegnati alla retribuzione di posizione per gli anni successivi (art. 27 CCNL Dirigenti del 23.12.1999);

da ciò, secondo il motivo di ricorso, a quanto è dato capire, si dovrebbe desumere che quanto pagato in eccedenza rispetto alle retribuzioni di posizione sarebbe stato, per fatti concludenti, da considerare come riguardante “erogazioni” da ricomprendere “nel novero di quelle contrattualmente previste per il dipendente stesso” e ciò sul presupposto, poi esplicitato nel motivo, che, così agendo, Arsiam si proponesse di realizzare un interesse pubblico, da individuare il rischio di responsabilità erariali;

anche a prescindere dal fatto che l’art. 27 cit. del pertinente CCNL non rende esclusiva l’integrale utilizzazione delle risorse per l’anno di riferimento, consentendo anche la destinazione di esse all’esercizio successivo, il punto è che l’assunto pretende, senza neppure precisare se, come e quando vi fosse stata analoga prospettazione nel corso delle fasi di merito, di giustificare il diritto alla percezione di quelle somme in eccedenza rispetto alla retribuzione di posizione per il solo fatto della loro erogazione, così ancora prospettando una diversa ricostruzione del significato del pagamento effettuato, come anche dell’interesse pubblico perseguito e quindi, in sostanza, una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148) e per giunta sostanzialmente apodittica;

2.3 venendo poi al tema del valore da attribuire alla pattuizione individuale in ordine all’insensibilità dell’indennità supplementare (c.d. di “rottamazione”) rispetto alle rideterminazioni dell’indennità di posizione sulla cui misura la stessa (anche) si fonda, si deve osservare che la rideterminazione attuata da Asrem si basa sulla riconduzione di quanto dovuto alle regole stabilite dalla contrattazione collettiva, per come attuate dalle delibere datoriali cui la medesima rinvia;

vale pertanto il principio per cui “nell’impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità” (Cass. 29 maggio 2018, n. 13479), principio che ovviamente vale anche allorquando tale contrattazione rinvii a delibere datoriali, di cui stabilisce regole e modalità di determinazione, come è nel caso di specie, ove l’art. 17 del c.c.n.l. Area dirigenziale del Comparto Regioni Enti Locali 1998-2001, nel prevedere l’indennità di risoluzione o “supplementare”, ne riconnette l’importo a un dato numero di mensilità di retribuzione “comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento”, così facendo riferimento a quest’ultimo istituto retributivo quale regolato dal sistema contrattuale collettivo che a propria volta (art. 27 del CCNL cit.) rinvia a delibera degli enti, da adottare “tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne”;

pertanto, l’erogazione di un’indennità supplementare basata su un’indennità di posizione corrisposta in misura diversa da quanto dovuto secondo le delibere datoriali esistenti è in sè indebita, in quanto fondata su previsione invalida;

3. il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 1175 e 1375 c.c., per esser stata disposta la restituzione di quanto percepito, in violazione del principio del legittimo affidamento;

il motivo è infondato;

la fissazione dell’indennità supplementare senza che trovino applicazione “eventuali rideterminazioni con effetto retroattivo dei valori della retribuzione di risultato” – di cui alla Direttiva – è infatti evidentemente richiamata dai contratti individuali sottoscritti dai ricorrenti, attraverso la menzione all’interno di essi della Direttiva sulla determinazione dell’indennità, che contiene quella previsione, e l’affermazione, sempre contenuta in quei contratti, che l’erogazione sarebbe stata fatta “alle condizioni e scadenze” stabilite in tale Direttiva;

i ricorrenti con ciò hanno dunque manifestato consapevolezza del contenuto della Direttiva e non possono dunque dirsi estranei alla invalidità negoziale che deriva, rispetto ai loro contratti, dall’illegittimità della clausola di salvaguardia in essa prevista;

inoltre, l’errore quale evidenziato dalla Corte territoriale è in sè manifesto (l’indennità di posizione è stata calcolata senza rispetto delle percentuali di valutazione prestabiliti per le diverse posizioni), sicchè era onere dei ricorrenti, nell’addure il motivo di ricorso, prospettare, nonostante tale caratura dell’errore ed il richiamo alla Direttiva in parte qua invalida anche nel loro contratto, il ricorrere di eccezionali condizioni utili a sostenere l’esistenza, nonostante ciò, di un coefficiente di effettivo affidamento incolpevole nella corrispondente percezione, di cui non vi è traccia;

4. il quarto motivo afferma che la sentenza impugnata, come anche quella di primo grado, avrebbero omesso di pronunciare sull’illegittimità del recupero della monetizzazione ferie eseguito nei riguardi di V.G.;

il motivo è inammissibile, in quanto, non essendovi menzione di tale questione nella sentenza impugnata, era “onere della parte ricorrente onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito” (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);

ciò non risultando dal corpo del motivo dedotto, la censura è inammissibile;

5. il quinto motivo afferma invece che dall’accoglimento dei precedenti motivi deriverebbe in capo ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno ex artt. 1218,1223,1224,1225,1226 e 1228 c.c.;

si tratta di motivo che è anch’esso inammissibile, perchè sul danno la sentenza impugnata non si è proprio pronunciata, avendo escluso l’illegittimità del comportamento della P.A.;

la questione potrebbe porsi, ma evidentemente non come vizio in sè della sentenza, ma come conseguenza, nel riesame del merito, di una rivalutazione della fondatezza delle pretese dei ricorrenti la quale, tuttavia, non avrà luogo, proprio per la reiezione dei precedenti motivi di impugnazione;

6. le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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