LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1835/2016 proposto da:
TERSICORE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO DE VINCENZO, ed elettivamente domiciliata a Roma, dapprima in via della Giuliana 44, poi in via Antonio Baiamonti 4, presso lo studio dell’Avvocato FABIO DI GIOVANNI, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO PASCUCCI, e dall’Avvocato GUIDO M. MELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito a Milano, via Rugabella 17, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè
M.M.M., M.M.V., e M.S., rappresentati e difesi dall’Avvocato STEFANO D’ACUNTI, e dall’Avvocato OLIMPIA VERA NUCCI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito a Roma, viale delle Milizie 9, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 4384/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/5/2015;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE Alberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
sentito, per la società ricorrente, l’Avvocato ROBERTO VILLANI;
sentito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato STEFANO D’ACUNTI.
FATTI DI CAUSA
La Tersicore s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, M.M.A.M., M.M.V. e M.S. nonchè A.G., deducendo di essere proprietaria della porzione del lastrico solare, pari a 26 metri quadrati, posta a copertura dell’immobile sito a *****, e che i convenuti M., con atto in data 15/5/2008, avevano ceduto tale porzione al convenuto A..
La società attrice, quindi, ha chiesto che il tribunale accogliesse la sua domanda di rivendicazione, accertando l’acquisto a proprio favore della proprietà della porzione del lastrico per usucapione.
I convenuti, per quanto ancora interessa, hanno resistito alle domande proposte dall’attrice chiedendo che ne fosse dichiarata l’inammissibilità o l’improcedibilità.
Il tribunale ha dichiarato la carenza della legittimazione passiva dei M., in ragione della intervenuta cessione della proprietà del bene all’ A., ed ha respinto la domanda ritenendo che gli stessi M. avevano acquistato la proprietà del lastrico solare per usucapione.
La Tersicore ha proposto appello deducendo che il tribunale aveva erroneamente riconosciuto l’usucapione del lastrico solare in capo ai M. pur in mancanza dei requisiti di legge: sia per ciò che riguarda l’usucapibilità del bene, sia in merito al decorso del termine di vent’anni necessario per l’acquisto.
I convenuti, dal loro canto, hanno resistito al gravame chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla società attrice.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.
La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che, sulla base degli accertamenti istruttori svolti ed, in particolare, della consulenza tecnica d’ufficio, non sussiste alcun atto dal quale far discendere un acquisto a titolo derivativo del bene controverso, costituito, come emerge dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, da una porzione di lastrico solare distinta dal terrazzo a livello di proprietà dei M. e posta ad una quota di calpestio inferiore. I M., del resto, ha aggiunto la corte, in sede di cessione all’ A., si sono preoccupati di inserire una dichiarazione nella quale hanno dato atto che in ogni caso il lastrico solare era stato da loro acquistato per usucapione.
La corte, invece, ha ritenuto che fossero esistenti tutti gli elementi fattuali per ritenere che i M. avessero acquistato il bene in questione a titolo originario.
La corte, sul punto, dopo aver premesso che il lastrico solare è indubbiamente suscettibile di usucapione – come del resto ammesso dalla stessa appellante lì dove ha chiesto il riconoscimento a proprio favore dell’acquisto del lastrico solare per effetto di usucapione -, anche quando abbia natura condominiale, ha evidenziato, in fatto, che i M., “risultati proprietari dal 1985” – e “risultando “inconferente la detenzione quali conduttori durante il precedente contratto di locazione” “abbiano continuatamente posizionato per anni sul lastrico le loro piante, vi abbiano effettuato lavori proprio come se ne fossero proprietari ed abbiano provveduto nel 2005 ad impermeabilizzare il lastrico a proprie spese”, come confermato da un testimone, ed hanno, inoltre, com’è rimasto incontestato nonchè confermato da testimoni, “eseguito lavori di pavimentazione e anche di isolamento dall’umidità nel 1988”, avvalendosi, per accedere al lastrico in questione, di un varco nella recinzione della rete posta ad un angolo del terrazzo al livello della loro proprietà.
D’altra parte, ha aggiunto la corte, la società appellante, in una raccomandata trasmessa ai M. in data 20/12/2003, facendo riferimento alle richieste formulate dagli stessi di rimozione di un’antenna parabolica e di tubi di areazione, apposti dalla Tersicore proprio sulla porzione di lastrico per cui è causa, non aveva rivendicato la proprietà del bene ma si era limitata a chiedere chiarimento sulla sua effettiva titolarità, dichiarando di aver pensato che il bene potesse essere di sua proprietà e scusandosi per l’intrusione dello spazio.
La Tersicore, inoltre, ha aggiunto la corte, ha ammesso e riconosciuto che l’antenna era stata prontamente rimossa dalla porzione del terrazzo, proprio a seguito delle proteste dei M., spostandola sul tetto del laboratorio della società. Non risulta, quindi, convincente, anche per la litigiosità esistente tra le parti, la tesi della mera condotta di tolleranza da parte della società appellante, ove letta e inquadrata nell’ambito degli altri comportamenti posti in essere, con riferimento al terrazzino, dai M., che attestano, come detto, una relazione con il bene uti dominus.
Nè, ha aggiunto la corte, può ritenersi che abbia il valore di atto interruttivo del tempo di usucapione la realizzazione, da parte della Tersicore, nel corso dell’anno 2003, di lavori sulle pareti verticali del lastrico, con la creazione di tre fori di areazione per un locale macchina ascensore, per il bagno e per un guardaroba. L’esecuzione di tali interventi non può essere configurata come espressiva di una condotta uti dominus da parte della Tersicore in quanto al più, con l’esecuzione di tali interventi, i M. avrebbero accettato che la porzione immobiliare fosse gravata da una servitù di esalazione.
La corte, quindi, ha rigettato l’appello principale, con il conseguente assorbimento delle domande svolte in via incidentale subordinata da parte degli appellati A. e M..
La corte, infine, ha condannato la società soccombente al pagamento delle spese di lite che ha dichiaratamente liquidato, sulla base della natura e della complessità della controversia, in base al D.M. n. 55 del 2014, nella somma di Euro 3.777,00, per compensi professionali, oltre accessori, per ciascuna delle parti appellate.
La Tersicore s.r.l., con ricorso notificato il 14/1/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, depositata il 16/11/2015 e dichiaratamente notificata il 18/11/2015.
A.G. ha resistito con controricorso notificato in data 22.24/2/2016.
Hanno resistito, con controricorso notificato in data 23.29/2/2016, anche M.M.M., M.M.V. e M.S. i quali, per tre motivi, hanno proposto ricorso incidentale.
La ricorrente e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.
Fissata l’adunanza camerale, la Corte ha ritenuto di rimettere la decisione alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Intanto, il ricorso è procedibile. In effetti, il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva, però, com’è accaduto nel caso in esame, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019). Resta, tuttavia, il fatto che, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 11386 del 2019): come, appunto, si è verificato nel caso in esame in cui la sentenza impugnata (dichiaratamente notificata il 18/11/2015) è stata depositata in data 16/11/2015 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato il 14/1/2016.
2.1. Con il primo motivo, intitolato “nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in ordine alla conseguenze derivanti dalla eseguita indagine sulla esatta natura del bene oggetto del contendere che si rivela necessaria per il giudizio”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha tenuto in debita considerazione il fatto che, nel caso in esame, il bene controverso, come confermato dalla consulenza tecnica d’ufficio, si configura non già come una terrazza a livello, con la conseguente presunzione di appartenenza all’appartamento contiguo salvo che il contrario emerga in maniera chiara ed univoca da un titolo di acquisto, ma, al contrario, come un mero lastrico solare di copertura del fabbricato sottostante di proprietà della società attrice ed è, come tale, inidoneo ad essere acquistato se non attraverso un titolo derivativo.
2.2. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito la ricorrente, dopo essersi soffermata a considerare gli elementi che escludono l’acquisto a titolo derivativo del lastrico in questione da parte dei M., ha provveduto a verificare se esistevano o meno i requisiti per l’acquisto da parte degli stessi a titolo originario, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione dalla quale possa escludersi che il bene controverso era stato, invece, acquistato a titolo derivativo dalla Tersicore e solo dalla stessa.
2.3. Il motivo è infondato in tutte e due le censure in cui risulta articolato.
2.4. La prima non è coerente con la domanda che, sia pur in via subordinata, la stessa società ricorrente aveva formulato in primo grado e riproposto in appello, vale a dire, appunto, il riconoscimento dell’avvenuto acquisto, in suo favore, della proprietà del bene controverso per effetto di usucapione, con il conseguente riconoscimento, evidentemente, dell’idoneità dello stesso ad essere, appunto, usucapito: come del resto la sentenza impugnata, con rilievo rimasto del tutto incensurato, non ha mancato di statuire. D’altra parte, l’usucapione è consentita per tutti i beni immobili che siano suscettibili di proprietà: ivi compreso, evidentemente, come può argomentarsi dall’art. 1126 c.c., il lastrico solare che funga da copertura ad un edificio altrui (cfr., in tema, Cass. n. 9380 del 2020, in motiv., che ha espressamente ammesso l’usucapibilità della proprietà esclusiva di un lastrico solare).
2.5. Quanto alla seconda censura, la Corte si limita ad osservare che la società appellante, pur affermando di aver domandato nell’atto introduttivo del giudizio l’accertamento dell’acquisto del bene controverso a titolo derivativo (v. il ricorso, p. 3), non risulta – nè dalla sentenza impugnata (v. p. 2 della motivazione), nè dal ricorso (p. 4 e 5) – aver specificamente censurato, con l’atto d’appello, la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva, evidentemente, rigettato anche tale domanda ovvero (come sembra: v. il ricorso, p. 4) non si era pronunciato sulla stessa. La censura in esame, del resto, risulta inammissibile per un evidente difetto di interesse essendo evidente che, a fronte del (ritenuto) acquisto a titolo originario in capo ai M., l’eventuale acquisto dello stesso bene da parte della società attrice a titolo derivativo, pur se anteriore, sarebbe comunque destinato a soccombere. Com’è noto, infatti, il conflitto fra l’acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, in favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e dall’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo (Cass. n. 2161 del 2005; Cass. n. 18888 del 2008).
3.1. Con il secondo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1140 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in ordine alla qualità del bene oggetto di causa e alla conseguente impossibilità materiale e giuridica di essere usucapito”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che, come affermato dalla consulenza tecnica d’ufficio, il bene controverso è costituito da una porzione del lastrico solare che funge da copertura dell’immobile di proprietà della società attrice e che, in ragione di tale funzione, non è suscettibile di acquisto per usucapione.
3.2. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, il lastrico in questione, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, non è agevolmente accessibile da nessuna delle parti con la differenza, però, che mentre la Tersicore, quale unica proprietaria del bene in questione, non ha alcuna necessità di procedere al suo calpestio a mezzo di comportamenti univoci e duraturi, i M., al contrario, non avendo mai acquistato la proprietà del bene, devono poter contare, per affermare una signoria di fatto su un bene che rappresenta la copertura di un immobile altrui, su un percorso agevole che, invece, nel caso di specie, non è mai esistito posto che il terrazzo dei M. e il lastrico solare della Tersicore sono sempre stati separati, sulla linea di confine, da un parapetto, con sovrastante rete metallica di recinzione. La sentenza impugnata, quindi, ha osservato la corte, lì dove ha ritenuto che i M. avevano il libero accesso al lastrico solare attraverso un varco nella recinzione della rete posta ad un angolo del terrazzo a livello della loro proprietà, non si dà carico del fatto risultante dagli atti che non esiste alcun varco permanente nella rete di recinzione, che altrimenti non avrebbe avuto senso, tanto più che l’accesso al lastrico sottostante avveniva, per ammissione degli stessi M., spostando la rete di recinzione del proprio terrazzo, e che un qualsivoglia impedimento, ancorchè non assoluto, poco si concilia con il libero accesso, specie se si considera che tra i due piani di calpestio sussiste un dislivello di settanta centimetri.
4.1. Con il terzo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1158 e 1163 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e art. 132 c.p.c., n. 4, in ordine alla astratte e concrete modalità di esercizio del possesso”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che i M. avevano chiesto ma non ottenuto la rimozione dell’antenna parabolica dal lastrico solare, tanto è vero che il tribunale aveva condannato la Tersicore alla sua rimozione, nè si è data carico del reale contenuto delle missive in atti (e cioè quella del 25/11/2003 di M.E. e quella del 20/12/2003 della Tersicore) e delle espressioni utilizzate nell’occasione dai M., che hanno fatto sorgere il dubbio a Tersicore sulla reale portata delle reciproche ragioni sui ventisei metri quadri di copertura quali ricavabili dai rispettivi atti di acquisto, tanto più che, opinando diversamente, si dovrebbe sostenere che i diritti reali immobiliari su beni immobili potrebbero essere trasferiti per mera mancanza o insufficiente reazione ad affermazioni di sedicenti titolari prive di fondamento in fatto e in diritto.
4.2. Nessuna prova, quindi, ha proseguito la ricorrente, può essere tratta da tale contesto in ordine al possesso continuo, pieno, esclusivo e indisturbato del lastrico da parte del M., al pari delle testimonianze raccolte, che sono del tutto indifferenti o poco conferenti, mentre dei lavori effettuati negli anni precedenti al 2005 il consulente non ha trovato alcuna traccia, laddove, al contrario, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alta qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare.
5.1. Con il quarto motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1158,1146,1164,1167 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in ordine alla durata e ai termini del possesso”, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che potesserg avere il valore di atto interruttivo del tempo di usucapione la realizzazione, ad opera della Tersicore, nel corso dell’anno 2003, di lavori sulle pareti verticali del lastrico, con la creazione di tre fori di areazione per un locale macchina ascensore, per il bagno e per un guardaroba, potendosi, al più, parlare dell’accettazione, da parte dei M., che la porzione immobiliare in questione fosse gravata, a seguito dell’esecuzione di tali lavori, da una servitù di esalazione.
5.2. In realtà, ha osservato la ricorrente, l’affermazione secondo cui tali opere non costituiscono esercizio del diritto di proprietà è davvero incomprensibile posto che qualunque atto che sia compiuto in qualità di proprietario è compiuto nell’esercizio di quel diritto e non di una delle tante facoltà che tale diritto racchiude in sè.
5.3. La corte d’appello, pertanto, ha aggiunto la ricorrente, non ha spiegato perchè i fori praticati, l’antenna installata sul lastrico e la sua richiesta di chiarimento sulla effettiva proprietà di tale copertura più bassa, che riteneva propria, non abbiano rappresentato un fatto interruttivo di un eventuale possesso per l’usucapione in atto.
6.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, per quanto non assorbiti dal rigetto del primo, sono infondati.
6.2. La corte d’appello, infatti, a seguito della valutazione delle prove raccolte in giudizio, ha ritenuto che la porzione di lastrico sia stata oggetto di possesso pacifico e pubblico da parte dei convenuti per oltre vent’anni, come dimostrato dal fatto, accertato dalla stessa, che i M., “risultati proprietari (del terrazzino contiguo) dal 1985” “abbiano continuatamente posizionato per anni sul lastrico le loro piante, vi abbiano effettuato lavori proprio come se ne fossero proprietari ed abbiano provveduto nel 2005 ed impermeabilizzare il lastrico a proprie spese”, nonchè “eseguito lavori di pavimentazione e anche di isolamento dall’umidità nel 1988”, avvalendosi, per accedere al lastrico in questione, di un varco nella recinzione della rete posta ad un angolo del terrazzo al livello della loro proprietà.
6.3. La ricorrente, dal suo canto, pur invocando la violazione di norme di legge, pretende, in realtà, una diversa valutazione da parte della Corte dei fatti di causa, senza, tuttavia, considerare che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017). Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): che è, in effetti, quanto accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato i documenti e le prove testimoniali raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali, in fatto, ha ritenuto (non importa se correttamente o meno) che i convenuti avessero costantemente e continuativamente posseduto il lastrico in questione in modo pacifico e pubblico per oltre vent’anni.
6.4. Nè, infine, risulta fondato il rilievo secondo il quale tale possesso, iniziato nel 1985, sarebbe stato utilmente interrotto nel 2003 con l’esecuzione di lavori sulle pareti verticali del lastrico e la creazione di tre fori di areazione elencati quali atti interruttivi: se non altro perchè tali fatti, non avendo privato i convenuti del possesso materiale del bene per più di un anno, sono di per sè privi, quand’anche compiuti nella qualità di proprietari, dell’efficacia interruttiva dell’usucapione a norma dell’art. 1167 c.c., comma 1. In tema di usucapione, invero, poichè, con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c., all’art. 2943 c.c., risultano tassativamente del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (Cass. n. 16234 del 2011).
7.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 342 c.p.c., nn. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha del tutto omesso di esaminare l’eccezione, che gli stessi avevano proposto, di inammissibilità dell’appello proposto dalla società attrice.
7.2. Il motivo è inammissibile. Intanto, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche, come nel caso in esame, di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154 del 2018). Nè, del resto, può ritenersi che l’omessa pronuncia su tale eccezione possa essere ricondotta al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, che riguarda esclusivamente il mancato esame di fatti storici, principali o secondari, ma non le eccezioni, tanto più se di tipo processuale. In effetti, la differenza tra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame riguarda direttamente la domanda o l’eccezione introdotta in causa e si risolve, in sostanza, nella mancata pronuncia sull’una o sull’altra, mentre, nella seconda ipotesi,l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, sulle quali si pronuncia, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione stessa.
7.3. La censura, in ogni caso, non è sufficientemente specifica ed è, quindi, inammissibile. Ove il ricorrente censuri la statuizione di ammissibilità, nonostante il difetto di specificità, di un motivo di appello, ha, in effetti, l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e non sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne, anche in relazione al contenuto della pronuncia appellata, la pretesa mancanza di specificità: ciò che, invece, i controricorrenti non hanno fatto, non avendo riprodotto in ricorso nè la sentenza del tribunale nè le censure che la Tersicore aveva proposto nei suoi confronti.
8.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccezione, che gli stessi avevano proposto, di inammissibilità dell’eccezione/domanda con la quale la società attrice solo nell’atto d’appello aveva chiesto di dichiarare la non usucapibilità giuridica del lastrico.
8.2. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte a sostegno del rigetto del primo motivo, al punto 7.2., ed è, in ogni caso, assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso principale.
9.1. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur a fronte di una causa dal valore indeterminabile e pur riconoscendo la natura e la complessità della controversia, ha liquidato le spese in favore degli appellati in misura errata, avendo, in realtà, utilizzato, come scaglione di riferimento, quello più basso previsto dal D.M. n. 55 cit., vale a dire lo scaglione che riguarda le cause il cui valore è compreso tra i Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, laddove la liquidazione avrebbe dovuto avere riguardo allo scaglione per le cause di valore fino ad Euro 260.000,00, per una somma pari ad Euro 9.600,00, oltre oneri.
9.2. Il motivo è inammissibile. La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione operata dal giudice di merito delle spese e dei compensi di avvocato, per la pretesa violazione dei minimi tariffari, ha, infatti, l’onere (nel caso di specie rimasto inadempiuto) di specificare analiticamente specie a fronte di una determinazione che non fa alcun riferimento allo scaglione utilizzato – le singole prestazioni rese e gli importi conseguentemente maturati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore per aver liquidato le somme dovute dalla parte soccombente in misura inferiore ai minimi tariffari: e ciò al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacchè l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo.
10. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere, pertanto, rigettati.
11. La reciproca soccombenza induce alla integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente ed i controricorrenti e ricorrenti incidentali.
Le spese di lite seguono, invece, la soccombenza con riguardo al controricorrente e sono liquidate in dispositivo.
12. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente, quanto dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: rigetta il ricorso ed il controricorso; compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente ed i controricorrenti e ricorrenti incidentali; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente, quanto dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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