Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18010 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29050/2016 proposto da:

C.A., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GROELANDIA 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, rappresentati e difesi dall’avocato EMANUELA GIOVANNONI;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA IN PERSONA DEL ETTORE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1435/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo, proposta dalla Computer s.r.l. innanzi al Tribunale di Firenze per il pagamento della somma di Euro 8.763,39 a saldo della fattura N. ***** per la fornitura di materiale informatico in favore dell’Università di Siena.

1.1. Avvero il decreto ingiuntivo propose opposizione l’Università di Siena, eccependo il pagamento delle somme richieste.

1.2. Il Tribunale accolse l’opposizione e la decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Firenze.

1.3. La corte distrettuale, escussi i testimoni, accertò che per la fornitura della merce era stata già emessa la fattura n. *****, regolarmente pagata, anche se le parti si erano accordate per la consegna della merce in epoca successiva per motivi inerenti a necessità di adeguamento dei locali nei quali il materiale informatico doveva essere allocato. Inoltre, la Corte d’appello valorizzò la circostanza che, in relazione alla merce indicata nella fattura emessa nel 2001, pur regolarmente pagata, non vi era il corrispondente documento di trasporto, attestante la consegna nonostante la rilevanza economica della merce. I testi escussi avevano confermato che la pattuizione relativa alla consegna differita della merce era avvenuta per consentire all’Università di non perdere il finanziamento.

2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C.R. e C.A. in qualità di ex soci della Computer s.r.l. in liquidazione sulla base di quattro motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso l’Università degli Studi di Siena.

2.2. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative ed ha allegato sentenza della Corte d’appello N. 1262/2009 dell’8.7.2020, tra C.R. ed A., ex soci della Computer s.r.l. in liquidazione, l’Associazione Warburg, P.L. e S.G..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile la produzione, con le memorie ex art. 380 bis c.p.c., della sentenza della Corte d’appello N. 1262/2009 dell’8.7.2020, tra C.R. ed A., ex soci della Computer s.r.l. in liquidazione, l’Associazione Warburg, P.L. e S.G.; si tratta di documentazione non prodotta nei giudizi di merito e non attinente alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso.

1.1. Nel giudizio di legittimità possono essere infatti prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c. e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo (ex multis Cass. Civ. Sez. III, Sez. III, 26/05/2020 n. 9685).

1.2. Nel caso di specie, la sentenza prodotta, peraltro non passata in giudicato, è volta a mettere in discussione la fondatezza della decisione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti di causa in relazione ad altri soggetti che non sono parti di questo giudizio.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per non avere la corte di merito esaminato l’accordo intercorso tra l’Associazione Culturale Warburg Italia e la Computer s.r.l., concernente la fattura del 2001 emessa nei confronti dell’Università di Siena e da questa regolarmente saldata. L’Università non avrebbe dato la prova del suo collegamento con l’Associazione Warburg nonostante essa fosse parte dell’accordo contrattuale e destinataria della merce. L’omissione dell’esame di tale fatto decisivo si tradurrebbe nella mancanza del minimo costituzionale della motivazione, che rende ammissibile la deduzione del vizio motivazionale.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto le dichiarazioni dei testi su cui è stata fondata la decisione sarebbero del tutto generiche ed inattendibili.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la corte di merito avrebbe valutato le dichiarazioni dei testi senza fare corretta applicazione dei criteri che presidiano la valutazione della prova testimoniale. In particolare, la deposizione della teste D.V., che avrebbe fatto riferimento alla commistione tra l’Associazione Warburg e l’Università di Siena, sarebbe stata valutata senza far ricorso al prudente apprezzamento e senza applicare le massime di comune esperienza. La corte di merito avrebbe, inoltre, errato nel ritenere attendibili il teste P. – che era parte in altro procedimento attinente alla medesima vicenda processuale – ed i testi M. e C., dipendenti dell’Università e legati all’Associazione Warburg.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce “la violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, sotto il profilo della motivazione assente o apparente” in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di considerare tutti i fatti rilevanti per la risoluzione della lite sicchè la motivazione sarebbe del tutto apparente ed obiettivamente incomprensibile.

5. I motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili.

5.1. Giova evidenziare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, non abbia escluso il vizio di motivazione ma abbia limitato le ipotesi di ricorso in Cassazione nei ben più ristretti limiti dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La volontà del legislatore è stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità salvo che il vizio di motivazione si converta in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile. Tale “mancanza” si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”. In altre parole, poichè la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze.

5.2. Il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

5.3. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

5.4. Rileva in tutta la sua evidenza l’inammissibilità delle doglianze che investono la valutazione delle risultanze istruttorie così come operata dal giudice di appello.

5.5. A tal riguardo, occorre ricordare che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione, deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892/2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

5.6. Tutti i motivi mirano surrettiziamente a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto storico decisivo costituito dall’accertamento che la merce indicata nella fattura N. 1185/2002 era stata già pagata perchè fornita in luogo di quella oggetto della fattura N. *****, intestata all’Università. In tal senso, la corte di merito non ha ritenuto decisivo, ai fini dell’accertamento del fatto estintivo, il rapporto tra l’Associazione Warburg e l’università degli Studi di Siena. La corte distrettuale, sulla base della motivata valutazione delle prove testimoniali e delle ragioni dell’attendibilità delle dichiarazioni rese, anche in relazioni ai rapporti con le parti, ha accertato che, dopo l’emissione della fattura N. *****, le parti si erano accordate per la consegna della merce in epoca successiva per motivi inerenti a necessità di adeguamento dei locali in cui il materiale informatico doveva essere allocato. Inoltre, la Corte d’appello ha valorizzato, quale ulteriore elemento ai fini di ritenere provato il fatto estintivo, la circostanza che la fattura emessa nel 2001 era stata regolarmente pagata, ma non vi era il corrispondente documento di trasporto, attestante la consegna nonostante la rilevanza economica della merce ed i testi escussi avevano confermato che la pattuizione relativa alla consegna differita della merce era avvenuta per consentire all’Università di non perdere il finanziamento.

5.7. Ne consegue che, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, la pronuncia è esente da vizi in quanto consente di ricostruire il percorso logico del giudice di merito.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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