LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28648/2016 proposto da:
B.F., + ALTRI OMESSI, nonchè il Condominio ***** in persona dell’amministratore p.t. Studio c.p. Amministrazioni Condominiali di P.C., in persona del suo titolare P.C., elettivamente domiciliati in Roma Via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avvocato Claudio Fiori, che li rappresenta e difendo unitamente all’avvocato Carlo De Simoni, del Foro di Padova.
– ricorrente e c/ricorrente al c/ric. incidentale condizionato –
contro
D.R.F., elettivamente domiciliato in Roma P.le Delle Belle Arti 2 presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pirocchi che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Filippo Corrà, del Foro di Padova;
– controricorrente con ricorso incidentale condizionato –
contro
Ba.Ad. e Ba.Gi., entrambi residenti in *****, non costituiti nel giudizio di secondo grado;
nonchè
la società M.A. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. sig. M.A., con sede in *****, domiciliata in Padova, Via Savonarola n. 55 presso lo studio del suo difensore nel giudizio di secondo grado, avvocatessa Francesca Mesirca Cavazzana;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2229/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 da Dott. COSENTINO Antonello;
udito l’Avvocato CARLO DE SIMONI difensore dei ricorrenti, che si riporta agli atti difensivi;
udito l’Avvocato GABRIELE PIROCCHI difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, che si riporta agli atti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il terzo, e il ricorso incidentale, rigettati i restanti, cassazione con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 24 febbraio 2009 il sig. D.R.F., proprietario di un terreno identificato con la particella ***** del foglio ***** del Catasto Terreni del Comune di Albignasego, convenne davanti al Tribunale di Padova il Condominio “*****” e, personalmente, i relativi condomini, quali comproprietari del terreno confinante, identificato con la particella ***** del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, chiedendo, previo accertamento dell’interclusione del proprio fondo, la costituzione a favore di quest’ultimo ed a carico del fondo dei convenuti della “servitù di passaggio di tubazioni e di allacciamenti necessari al collegamento con i pubblici servizi (inclusi quelli di fornitura di acqua, elettricità, gas, linee telefoniche, ecc. e di scarico di acque bianche e nere) e con quelli che risultano indicati/prescritti/richiesti dagli Enti fornitori, dalle norme e dai Regolamenti vigenti, e di qualsiasi altro servizio necessario e/o utile (incluso quello di citofonia, campanelli, cassette postali, area ecologica destinata all’asporto rifiuti) per l’utilizzo degli immobili da erigere nel fondo dominante, con individuazione delle servitù lungo il tratto in cui già esiste la servitù di passaggio pedonale e carraio fra gli stessi fondi o secondo le modalità che saranno indicate all’esito del giudizio e dell’espletanda c.t.u., oltre alla determinazione dell’indennità dovuta alla proprietà del fondo servente”.
2. Per la migliore intelligenza dei termini della contesa conviene precisare che il terreno ora in proprietà dei partecipanti al Condominio “*****” era originariamente in proprietà della sorella dell’attore, sig.ra D.R.M.; quest’ultima, con atto stipulato con il fratello in data 7 novembre 1979, aveva costituito sul proprio terreno una servitù volontaria di passaggio anche carrabile in favore del fondo del fratello; successivamente ella cedette il proprio terreno alla società edile Impresa M.A. & C. s.n.c., la quale vi edificò un fabbricato plurifamiliare, la vendita delle cui unità immobiliari determinò la costituzione dell’attuale Condominio “*****”; D.R.F., quando il proprio fondo assunse destinazione edificatoria, decise propria volta di erigervi un fabbricato; donde l’instaurazione della presente controversia.
3. Il Condominio “*****”, insieme ad alcuni condomini, resistette alla domanda giudiziale di D.R.F., chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi che la servitù di passaggio, anche carraio, costituita nel 1979 sul fondo dei convenuti in favore del fondo dell’attore era destinata ad usi esclusivamente agricoli o, in subordine, si era estinta per mancato esercizio; i convenuti chiamarono altresì in causa l’Impresa M.A. & C. s.n.c. per sentirne dichiarare, nel caso di accoglimento della domanda dell’attore, la responsabilità ex art. 1489 c.c., con conseguente condanna della stessa a corrispondere ai condomini l’importo corrispondente al deprezzamento dell’immobile, oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
4. Il Tribunale di Padova, rigettando le domande riconvenzionali dei convenuti, dichiarò la sussistenza della servitù di passaggio anche carrabile di cui all’atto del 7 novembre 1979 e dispose la costituzione della domandata servitù di passaggio coattivo dei sottoservizi lungo la direttrice indicata alla pag. 15 della consulenza in atti, per l’effetto disponendo il pagamento in favore dei convenuti di una indennità nella misura di complessivi Euro 3.000; rigettò, inoltre, le domande dei convenuti nei confronti dell’Impresa M..
5. La sentenza di primo grado è stata impugnata con l’appello principale del Condominio e dei condomini – notificato ex art. 331 c.p.c. anche ai sigg.ri B.G. e Ba.Ad., eredi della condomina S.P., frattanto deceduta, (rimasti contumaci nel giudizio di secondo grado), nonchè con l’appello incidentale del sig. D.R.; tale sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia.
6. Per quanto qui ancora interessa, la corte lagunare ha sviluppato le argomentazioni di seguito sintetizzate.
6.1. Quanto alla servitù di passaggio anche carrabile, il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello principale sottolineando che:
– tale servitù era stata pattuita fra i due fratelli D.R.F. e M. – ai quali i rispettivi terreni erano stati trasferiti dal loro padre – allo scopo di collegare alla pubblica via il fondo assegnato a D.R.F. mediante il transito attraverso il fondo assegnato alla sorella;
– l’atto costitutivo di servitù convenzionale di passaggio anche carrabile non contiene alcuna limitazione, nè destina il passaggio al solo uso agricolo;
– poichè i due lotti sorgono a ridosso di un’area urbanizzata, al momento della stipula di tale atto era prevedibile la trasformazione del fondo dominante da rustico ad urbano, a seguito di modifiche del PRG, e il conseguente aggravamento del contenuto della servitù.
6.2 Quanto alla servitù di passaggio coattivo dei sottoservizi a favore dell’erigendo edificio, la corte d’appello, dopo aver disatteso l’eccezione di indeterminabilità dell’oggetto della domanda introduttiva di D.R.F., ha rigettato l’appello principale affermando che – al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti – il primo giudice non aveva violato il principio del numero chiuso delle servitù coattive; nell’impugnata sentenza si argomenta che dette servitù possono essere disciplinate non solo dal codice civile ma anche da leggi statali e regionali e da fonti sub-primarie, purchè con un fondamento legale. La corte territoriale ha altresì escluso la possibilità di qualificare come cortile o giardino l’area nel cui sottosuolo il sig. D.R. chiedeva di collocare i sottoservizi di cui si tratta.
6.3. La corte d’appello ha poi rigettato le domande proposte dai condomini nei confronti dell’Impresa M., rilevando che l’esistenza della servitù di passo carrabile era chiaramente menzionata negli atti notarili e che, d’altra parte, i medesimi condomini erano in grado di sapere che anche il fondo in proprietà D.R. “poteva essere edificabile come il loro” (pag. 11, ultimo cpv., della sentenza).
6.4. Quanto all’appello incidentale condizionato con cui il sig. D.R. aveva chiesto – per l’ipotesi di riforma della statuizione di primo grado che aveva accertato l’esistenza della servitù volontaria costituita con atto del 1979 – la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile in favore del proprio fondo, la corte d’appello l’ha rigettato in ragione del rigetto dell’appello principale.
7. La sentenza della corte veneziana è stata impugnata per cassazione, sulla scorta di nove motivi, dal Condominio “*****” e dai condomini sigg. B.F., + ALTRI OMESSI.
8. Il sig. D.R.F. ha presentato controricorso con ricorso incidentale condizionato fondato su un solo motivo.
9. Al ricorso incidentale del D.R. i ricorrenti principali hanno replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.
10. La società M.A. & C. s.n.c. e i sigg.ri Ba.Gi. e Ad. non hanno espletato alcuna attività difensiva in questa sede.
11. La causa, originariamente fissata alla pubblica udienza del 29 gennaio 2020, è stata rinviata d’ufficio e quindi chiamata all’udienza del 9 settembre 2020, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria e il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.
12. All’esito dell’udienza del 9 settembre 2020 il Collegio ha assegnato alle parti ed al Procuratore Generale termine per il deposito di memorie di osservazioni ex art. 384 c.p.c., comma 3, sulla questione concernente la portata della L. n. 154 del 2016 e i relativi effetti nella fattispecie oggetto del giudizio. Tanto le parti quanto il Procuratore Generale hanno depositato memoria di osservazioni sulla menzionata questione e quindi la causa è stata decisa, a seguito di riconvocazione del Collegio, in data 9 marzo 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. I primi cinque mezzi del ricorso principale concernono la statuizione di costituzione della servitù coattiva di sottoservizi.
14. Con il primo motivo di ricorso (denominato A/1), riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4, e art. 164 c.p.c., commi 4 e 5, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa omettendo di rilevare e dichiarare la nullità e l’inammissibilità/improponibilità della domanda introduttiva del sig. D.R., siccome del tutto generica e indeterminata con riguardo sia al petitum che alla causa petendi. Secondo i ricorrenti l’oggetto della domanda proposta dall’attore in primo grado si risolverebbe in un’enunciazione a titolo meramente esemplificativo di alcune servitù (acqua, linee elettriche, gas), priva di qualunque riferimento ai fatti e agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, salvo la generica affermazione dell’interclusione del fondo dominante; donde la nullità della domanda stessa, in ragione della ritenuta inidoneità della relativa formulazione ad offrire al convenuto piena contezza del suo oggetto e delle ragioni su cui si fondava.
14.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
14.2. Va preliminarmente sottolineato che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8077/12, quando il ricorso per cassazione denunci un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata e, in particolare, un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (nello stesso senso, sent. n. 25308/14 e ordd. nn. 134/20 e 17268/20).
14.3. Svolta tale premessa, il Collegio rileva che dall’atto introduttivo del presente giudizio emergono con chiarezza tanto l’oggetto quanto le ragioni della domanda di parte attrice, come del resto risulta indirettamente confermato dalla pertinenza delle difese dispiegate dalla parte convenuta, qui ricorrente.
14.4. Quanto ai requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., n. 4, è sufficiente rilevare come la causa petendi della domanda del sig. D.R. sia identificabile, senza alcuna possibilità di equivoci, nella dedotta interclusione del fondo dominante.
14.5. Per quanto poi concerne i requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., n. 3, il Collegio rileva che non sussiste alcuna incertezza in ordine all’identificazione del petitum con riferimento alle servitù esplicitamente menzionate nelle conclusioni della citazione introduttiva, vale dire il passaggio delle tubazioni e degli allacciamenti necessari alla fruizione dei pubblici servizi di: “acqua, elettricità, gas, linee telefoniche ecc. e scarico di acque bianche e nere” (si veda la trascrizione delle suddette conclusioni riportata a pag. 18, in fine, del ricorso per cassazione). Se, pertanto, va giudicato generico il riferimento di dette conclusioni agli allacciamenti “che risultano rivendicati/prescritti/richiesti dagli enti fornitori, dalle norme e dai regolamento vigenti e di qualsiasi altro servizio necessario e/o utile”, la genericità di tale riferimento, tuttavia, non implica la nullità della domanda in relazione a quegli oggetti della stessa che risultino sufficientemente specificati. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4, può essere dichiarata soltanto allorchè l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, mentre, allorchè sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l’improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (così sent. n. 8077/12, cit.).
14.5. Il mezzo di ricorso in esame va quindi rigettato, giacchè la domanda introduttiva del presente giudizio risulta sufficientemente determinata così nella causa petendi come nel petitum, avendo essa inequivocabilmente ad oggetto la costituzione delle servitù coattive di acquedotto e di scarico, di elettrodotto e di passaggio di condotte di gas e di linee telefoniche, sinteticamente affasciate dalla sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza qui impugnata, nel termine riassuntivo di “sottoservizi”.
14.6. Per chiarezza va aggiunto, infine, che i servizi di “citofonia, campanelli, cassette postali, area ecologica destinata al trasporto rifiuti”, a cui pure si fa riferimento nelle conclusioni della citazione introduttiva, sono estranei alla nozione di sottoservizi, giacchè si risolvono in adminicula della servitù di passaggio, ex art. 1064 c.c., comma 2, (cfr. Cass. 5983/79; da ultimo, in argomento, Cass. 16322/20); in ogni caso, è tranciante la considerazione che della domanda proposta dal sig. D.R. in relazione a tali servizi non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata e sul punto non è stata formulata alcuna censura, in questa sede di legittimità, nè dall’originario attore, qui ricorrente incidentale, nè degli originari convenuti, qui ricorrenti principali.
14.7. In definitiva, la domanda di costituzione di servitù coattiva proposta nella dal sig. D.R. risulta sufficientemente determinata, avendo ad oggetto, senza possibilità di equivoci, le servitù di acquedotto e di scarico, di elettrodotto e di passaggio di condotte di gas e di linee telefoniche. Correttamente, quindi, la corte territoriale ha escluso la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio, in tal modo allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua la nullità della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, sicchè non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (in termini, Cass. n. 20294/2014).
15. Con il secondo motivo di ricorso (denominato A/2), riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1032 c.c., nonchè degli artt. 1033-1057 c.c. e del principio del c.d. numerus clausus delle servitù coattive, per aver la corte d’appello disposto la costituzione di servitù coattive al di fuori dei casi previsti da una specifica disposizione normativa per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.
15.1. Il suddetto motivo investe, in sostanza, la statuizione relativa a cavi telefonici e condotte di gas, giacchè tanto le servitù coattive di acquedotto e di scarico quanto quella di elettrodotto rientrano nel “numero chiuso” delle servitù coattive, essendo previste, rispettivamente, dagli artt. 1033 c.c. e segg. e dall’art. 1056 c.c.. Al riguardo va preliminarmente sottolineato che, secondo la risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, le norme relative alle servitù coattive dirette a soddisfare le esigenze dell’agricoltura, dell’industria e i bisogni della vita hanno carattere di diritto singolare e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione analogica; con la conseguenza che, qualora non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal codice civile (artt. 1033 e 1057), ovvero da leggi speciali, non può essere invocata la disciplina degli artt. 1032 c.c. e ss., trattandosi di disposizioni speciali non estensibili al di fuori dei casi espressamente considerati (sentt. nn. 773/62, 207/86, 820/92, 11130/92, 11563/16). Sulla scorta di tale premessa, la doglianza prospettata con il mezzo di ricorso in esame va esaminata partitamente con riferimento alla servitù di passaggio di cavi telefonici e con rifermento alla servitù di passaggio di condotte di gas.
15.2. Per quanto concerne il passaggio di cavi telefonici e simili è necessario avere riguardo alla disciplina dettata dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in ordine al passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico o ad uso privato ma dichiarati di pubblica utilità.
15.2.1. Ai sensi dell’art. 92, comma 1, di detto decreto legislativo, le servitù occorrenti al passaggio “sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante”, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e della L. 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti – Collegato alla finanziaria 2002). La legge attribuisce quindi alla pubblica amministrazione il potere, da esercitare nelle forme di cui al Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituire su fondi privati servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica. La costituzione di tali servitù – imposte alla proprietà privata per l’utilità della collettività avviene quindi mediante un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, cosicchè va escluso che alla stesse possa applicarsi la disciplina dettata dagli artt. 1032 c.c. e ss.; si veda, in termini, Cass. 481/88, pronunciata sotto la vigenza del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: “Allorquando un cavo di linea telefonica sia destinato al servizio oltrechè del proprietario del fondo da esso attraversato anche di utenti vicini, l’appoggio di esso comporta, per la parte di servizio a questi ultimi reso, una servitù sul detto fondo, la cui imposizione richiede – in mancanza del consenso del proprietario del fondo gravato – l’espletamento della prescritta procedura ablatoria ai sensi del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 233 con la corresponsione dell’indennità commisurata all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù”; conf. Cass. 2505/98.
15.2.2. La statuizione dell’impugnata sentenza con cui la domanda del sig. D.R. di costituzione di servitù coattiva è stata accolta anche con riferimento al passaggio di cavi telefonici risulta dunque in contrasto con il vigente quadro normativo. Se infatti è indubbio che anche la servitù di passaggio di cavi telefonici può essere imposta coattivamente, ove manchi l’accordo del proprietario del fondo servente, tale imposizione coattiva non può, tuttavia, essere l’effetto di una pronuncia giudiziale, giacchè la legge assegna il relativo potere all’autorità amministrativa e non all’autorità giudiziaria.
15.3. Per quanto concerne il passaggio di una condotta di gas, va qui ricordato che più volte la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che esso possa formare oggetto di una servitù coattiva, proprio in ragione del già richiamato principio di tipicità di tali servitù (sentt. nn. 820/92, 11130/92, 11563/16, già citate); la Corte costituzionale, del resto, con la sentenza n. 357/2002, ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 1033 c.c., là dove esso limita all’acquedotto, senza estendere al metanodotto, la possibilità di costituzione coattiva della servitù.
15.3.1. La perdurante attualità dell’orientamento giurisprudenziale richiamato nei paragrafo precedente va, tuttavia, verificata alla luce della disposizione di cui all’art. 3 (Disposizioni in materia di servitù) della L. 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale), entrata in vigore il 25.8.2016, nel periodo intercorso tra la precisazione delle conclusioni delle parti nel giudizio di secondo grado e la pubblicazione della sentenza di appello.
15.3.2. Il suddetto articolo recita: “I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l’installazione di contatori, nonchè il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l’esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l’obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l’eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione”.
15.3.3. Dai lavori parlamentari emerge con piena evidenza l’intenzione del Legislatore di introdurre una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private. Nel dossier preparatorio (Camera dei deputati, XVII Legislatura, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, A.C. 3119, Schede di lettura, n. 317, 30 giugno 2015) si legge, infatti: ” La disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell’ordinamento”. Particolarmente significativo appare che in detto dossier, dopo l’illustrazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio della tipicità delle servitù coattive non consente di costituire coattivamente una servitù per il passaggio di tubazioni di gas, si specifica espressamente che l’intervento legislativo è volto proprio a “modificare la situazione descritta, a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile”.
15.3.4. Tanto premesso, il Collegio rileva che il disposto della L. n. 154 del 2016, art. 3 consente indubbiamente di affermare che il nostro ordinamento ha recepito anche la servitù di gasdotto tra le servitù coattive; tuttavia il titolare del diritto alla costituzione di tale servitù coattiva deve essere individuato nell’esercente del servizio di distribuzione del gas e non nel proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione.
15.3.5. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, nella servitù di gasdotto – e, in generale, in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete, come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile, la distribuzione di elettricità – il fondo dominante non è il fondo dell’utente servito dal gas, bensì l’impianto di distribuzione (fondo a destinazione industriale o commerciale); donde l’affermazione che nell’azione negatoria la legittimazione passiva spetta all’ente erogatore del servizio e non al proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato (Cass. n. 1991/80, Cass. n. 11784/06, Cass. 1882/18, Cass. 22050/18). Tale costante orientamento giurisprudenziale discende dal rilievo che il soggetto che trae vantaggio del passaggio coattivo del gas è, in primo luogo, l’ente erogatore, giacchè tale ente, grazie alla costituzione della servitù, può esercitare l’attività industriale o commerciale di cui è titolare; mentre il vantaggio degli utenti è solo indiretto e mediato, in quanto essi utilizzano il gas che perviene al loro fondo, attraversando il fondo altrui, solo se ed in quanto l’ente erogatore lo somministri loro. Detti principi giurisprudenziali risultano confermati dalla stessa disposizione introdotta dalla L. n. 154 del 2016, art. 3, il quale impone di consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento “alla rete del gas” e non per l’allacciamento a qualunque serbatoio, anche privato, di gas.
15.3.6. Per le considerazioni fin qui svolte deve quindi, in definitiva, escludersi che la servitù coattiva introdotta nell’ordinamento dalla L. n. 154 del 2016, art. 3 possa essere costituita ope judicis su domanda del proprietario del fondo destinatario della somministrazione di gas ed a favore di tale fondo.
15.4. In definitiva la sentenza impugnata risulta non conforme a diritto relativamente alle statuizioni di accoglimento delle domande del sig. D.R. di costituzione coattiva di una servitù passaggio di condotte di gas e di una servitù di passaggio di cavi telefonici. Tali statuizioni vanno pertanto cassate e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, le domande dalle stessa accolte possono essere rigettate in questa sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.
16. Con il terzo motivo di ricorso (denominato A/3), riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1027 c.c. nonchè dell’art. 1032 c.c. e del principio della tipicità delle servitù coattive, per avere la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda del sig. D.R.F., costituito delle servitù coattive che, se anche virtualmente riconducibili a fattispecie legali, sarebbero pur tuttavia prive di concreta possibilità di esercizio e di effettiva utilità per il fondo dominante. Nel mezzo di ricorso – dopo le affermazioni che, ai sensi dell’art. 1027 c.c., il presupposto delle servitù prediali è l’utilità arrecata ad un fondo e che tale utilità deve avere le caratteristiche dell’attualità e della concretezza – si argomenta che, in assenza dei sottoservizi non riconducibili alle servitù coattive tipiche, l’edificio da edificare sul fondo del sig. D.R. non potrebbe comunque essere autorizzato dall’amministrazione comunale; cosicchè la corte di appello avrebbe errato anche nell’accogliere la domanda di costituzione delle servitù coattive rientranti nel numero chiuso previsto dal codice civile, giacchè – difettando l’utilitas di tali servitù – la relativa domanda non sarebbe stata sorretta da alcun apprezzabile interesse dell’attore.
16.1. Il motivo di ricorso va rigettato. L’argomentazione proposta dai ricorrenti si risolve, in sostanza, nell’assunto – già dai medesimi prospettato nelle comparse conclusionali del giudizio di appello – che il fabbricato che il sig. D.R. intende edificare sul proprio fondo non potrebbe essere autorizzato se a vantaggio di tale fondo non siano state costituite tutte e cinque le servitù la cui costituzione coattiva era stata domandata giudizialmente dal medesimo sig. D.R. (acquedotto, scarico di acque, elettrodotto, gasdotto, posa dei cavi telefonici); cosicchè, non essendo possibile costituire coattivamente le servitù di gasdotto e di passaggio dei cavi telefonici, l’attore sarebbe privo di interesse ad agire per la costituzione coattiva delle servitù di acquedotto, scarico di acque ed elettrodotto. L’argomentazione non può essere condivisa perchè il sig. D.R. ha chiesto giudizialmente la costituzione coattiva di tutte e cinque tali servitù per cui, anche a voler seguire la logica prospettata nel mezzo di impugnazione in esame, tutte e cinque le sue domande di costituzione di servitù coattiva erano, ex ante, supportate dall’interesse ad agire. Poichè tanto il primo giudice quanto il secondo giudice di merito hanno accolto tutte e cinque tali domande, è evidente che la corte di appello non aveva ragione di negare l’interesse del ricorrente ad agire per la costituzione delle servitù acquedotto, scarico di acque ed elettrodotto.
16.2. La questione sollevata dal motivo di ricorso in esame può porsi solo in questa sede, giacchè solo in questa sede – con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e la conseguente cassazione in parte qua della sentenza di appello, con decisione di merito di rigetto della domanda del sig. D.R. di costituzione delle servitù coattive di gasdotto e di passaggio di cavi telefonici – si pone il problema della permanenza dell’interesse delle sig. D.R. alla costituzione delle sole servitù di acquedotto, scarico di acque ed elettrodotto. Tale problema può peraltro essere risolto da questa Corte senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto – in sede di adozione della pronuncia di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, di cui al precedente paragrafo 15.4 – in base al rilievo che l’interesse dell’attore alla costituzione delle servitù coattive di acquedotto, scarico di acque ed elettrodotto prescinde dall’esito della sua domanda di costituzione delle servitù coattive di gasdotto e di passaggio di cavi telefonici. Per un verso, infatti, l’interesse all’allacciamento di un fabbricato alle reti idrica, fognaria ed elettrica sussiste anche nel caso in cui il medesimo fabbricato sia destinato ad non essere allacciato alle reti di telefonia e di distribuzione del gas; per altro verso, nulla esclude che una servitù avente ad oggetto il passaggio dei cavi e delle condotte per l’allacciamento a dette reti possa essere imposto sul fondo degli odierni ricorrenti su iniziativa dei gestori dei relativi servizi, secondo quanto illustrato nei precedenti paragrafi 15.2.1. e 15.3.4.
17.1. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso (rispettivamente denominati A/4 e A/5), riferiti l’uno all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’altro al n. 5, i ricorrenti lamentano che l’impugnata sentenza abbia costituito una servitù coattiva di sottoservizi su un’area cortilizia, ancorchè il fondo dominante non fosse intercluso in maniera assoluta. In particolare, con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 1033 c.c., comma 2, e dell’art. 1051 c.c., u.c., nonchè del principio generale dell’esenzione dalle servitù coattive di case, cortili, giardini e aie ad esse adiacenti; con il quinto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si lamenta l’omesso esame del fatto decisivo della destinazione a cortile dell’area gravata dalla servitù coattiva di sottoservizi e del fatto decisivo della non interclusione assoluta del fondo dominante. I ricorrenti sottolineano, al riguardo, che dalla consulenza tecnica disposta in primo grado sarebbe emerso, per un verso, l’insistenza del tracciato della servitù di sottoservizi su uno spazio condominiale destinato a cortile e ad accesso ai garage dei condomini e, per altro verso, l’esistenza di una soluzione alternativa e meno pregiudizievole per il fondo servente.
17.2. Il quarto e il quinto motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione. In linea di diritto va precisato che per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l’operatività dell’esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall’art. 1037 c.c. (in termini, Cass. 9926/04); tale principio opera anche per la servitù di scarico coattivo – la quale, per il disposto dell’art. 1043 c.c., comma 1, soggiace alle disposizioni dettate per la servitù coattiva di acquedotto – e per la servitù di elettrodotto, per la quale il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 non prevede, nell’art. 119, il requisito dell’interclusione, mentre l’art. 121 prevede l’esenzione “le case…, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti”.
17.3. Tanto premesso, il quarto motivo va giudicato inammissibile perchè, pur deducendo un vizio di violazione di legge, in sostanza attinge il giudizio di fatto della corte territoriale sulla natura non cortilizia dell’area interessata dal tracciato della servitù di sottoservizi.
17.4. Quanto al quinto motivo, esso non incorre nell’inammissibilità – eccepita dal contro ricorrente – di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, giacchè la sentenza di primo grado, debitamente trascritta a pag. 12 dei ricorso, non si sofferma in alcun modo sulla questione della natura cortilizia dell’area interessata al passaggio dei sottoservizi, cosicchè le ragioni di fatto spese dalla corte di appello per escludere la suddetta natura cortilizia non possono considerarsi reiterative di quella del primo giudice. Il quinto motivo va, tuttavia, giudicato inammissibile perchè la sua formulazione non si conforma al paradigma fissato nel numero 5 dell’art. 360 c.p.c., giacchè la doglianza ivi svolta non individua alcun fatto storico trascurato dalla corte di merito e decisivo al fine di sovvertire il giudizio di fatto espresso dell’impugnata sentenza, là dove si afferma che “non può definirsi cortile o giardino lo stradello che l’Imprese M. ha affermato di aver costruito per il passaggio veicolare e che gli stessi appellanti utilizzano a questo scopo, come risulta dalle loro difese” (pag. 11, righi 4 e segg.). Detta doglianza, per contro, si risolve in una sollecitazione, inammissibile in sede di legittimità, all’apprezzamento dello stato di fatto “come inequivocabilmente risulta dalle foto dalla planimetria della c.t.u.” (così pag. 30, rigo 16, del ricorso per cassazione).
18. Il sesto e settimo motivo di ricorso (rispettivamente denominati B/1 e B/2) attingono la statuizione di accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio costituita a favore del terreno di D.R.F. con scrittura privata del 7 novembre 1979.
19. Con il sesto motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1065 c.c. in cui la corte veneziana sarebbe incorsa determinando il contenuto e l’estensione della servitù di passaggio costituita con la scrittura privata del 7 novembre 1979 in difformità rispetto a quanto stabilito dal titolo costitutivo e discostandosi dal canone della soddisfazione dei bisogni del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, con riferimento al momento di costituzione della servitù; nonchè la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1029 c.c., comma 2, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa assegnando alla scrittura del 7 novembre 1979 la valenza di atto costitutivo di una servitù di passaggio a favore di un edificio inesistente, in assenza di qualsiasi specificazione in tal senso e nonostante la destinazione agricola del fondo dominante. In particolare, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1065 c.c. i ricorrenti sottolineano la circostanza, pacifica in causa, che, all’epoca della costituzione della servitù, entrambi i fondi erano a destinazione esclusivamente agricola, essendo divenuti edificabili solo in forza di una variante al P.R.G. approvata nel 2005. In relazione alla dedotta violazione dell’art. 1029 c.c., comma 2, ricorrenti argomentano che l’atto costitutivo della servitù non conteneva alcuna previsione in ordine alla futura realizzazione di un fabbricato nel fondo servente.
19.1. Il motivo è inammissibile.
19.2. La censura relativa alla dedotta violazione dell’art. 1065 c.c. va giudicata inammissibile per difetto di pertinenza alle motivazioni della sentenza impugnata, perchè non si misura in alcun modo con le argomentazioni della Corte territoriale – decisive ai fini dell’interpretazione negoziale dalla stessa stabilita – alla cui stregua, per un verso, la trasformazione della destinazione di entrambi i lotti, da agricola ad edificatoria, e il conseguente aggravamento della servitù erano prevedibili al momento della costituzione della servitù medesima, perchè entrambi i lotti erano collocati a ridosso di un’ area urbanizzata; per altro verso, “la convenzione di servitù serviva a garantire la eguale utilizzazione di entrambi i fondi da parte dei fratelli senza discriminazioni o condizioni di favore o sfavore” (pag. 9, a metà, della sentenza)..
19.3. La censura relativa alla dedotta violazione del 1029 c.c. è pur essa fuori fuoco rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, perchè – a differenza dalle servitù di sottoservizi di cui era stata domandata la costituzione coattiva la servitù di passo del cui accertamento si discute non era a favore dell’edificio di costruire, bensì a favore di un fondo a destinazione agricola del quale era prevedibile – secondo il giudizio di fatto della corte di merito, non censurabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge – la futura trasformazione in area edificabile.
20. Con il settimo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1065 c.c. o, in subordine, dell’art. 1067 c.c., comma 1, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che la prevedibilità della trasformazione da rurale ad urbana della destinazione del fondo dominante valesse a rendere legittimo il conseguente aggravamento della servitù. In primo luogo i ricorrenti contestano il giudizio di prevedibilità della suddetta trasformazione, sia in ragione del tempo, circa 25 anni, trascorso tra la costituzione della servitù e l’approvazione della variante al piano, sia in ragione dell’ampia discrezionalità che caratterizza le scelte in materia di programmazione urbanistica. In secondo luogo nel mezzo di ricorso si argomenta come la trasformazione del fondo dominante da fondo agricolo a insediamento residenziale comporti una profonda alterazione dell’originario rapporto col fondo servente, che non si risolve in una mera modifica delle modalità di esercizio della servitù – da ritenersi consentita, ai sensi dell’art. 1067 c.c., purchè non rende più gravosa la condizione del fondo servente – ma incide sul contenuto stesso dell’utilitas che ne costituisce l’oggetto e deve pertanto ritenersi vietata ai sensi dell’art. 1065 c.c..
20.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
20.1.1. La doglianza relativa alla dedotta violazione dell’art. 1065 c.c. va giudicata infondata perchè la corte veneziana ha ritenuto che l’utilitas concessa al fondo dominante, ossia il diritto di transito veicolare, emergesse chiaramente dal titolo (cfr, pag. 8 “si tratta di servitù convenzionale di passaggio con la specificazione che tale passaggio può essere anche carraio e non contiene limitazioni di sorta, non si parla di servitù per uso agricolo, come si evince dall’atto costitutivo”). Alla stregua di tale interpretazione del contratto costitutivo di servitù – non specificamente attinta nel mezzo di ricorso in esame mediante la denuncia di una violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale – nella specie non sussisteva quel “dubbio circa l’estensione alle modalità di esercizio” della servitù che, a mente della seconda parte dell’art. 1065 c.c., imporrebbe la verifica del bisogno del fondo dominante dell’aggravio del fondo servente. La pronuncia impugnata risulta quindi conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui: “In tema di servitù prediali, l’art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l’impiego di adeguati criteri ermeneutici; ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente” (così Cass. 8853/04).
20.1.2. Per quanto poi riguarda la doglianza relativa alla dedotta violazione dell’art. 1067 c.c., i ricorrenti in sostanza censurano l’argomentazione della corte d’appello concernente la prevedibilità della modifica della destinazione del fondo dominante. Al riguardo il Collegio rileva, per un verso, che il riferimento della sentenza impugnata alla circostanza che la trasformazione della destinazione del fondo dominante da agricolo ad edificatorio fosse prevedibile, perchè tale fondo era collocato “a ridosso di area urbanizzata”, si risolve in un giudizio di fatto non censurabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge e, per altro verso, che le conseguenze giuridiche che la corte veneziana ha tratto da tale accertamento di fatto risultano armoniche con il principio della “prevedibilità… in senso generico ed oggettivo”, rinvenibile già nel risalente precedente Cass. n. 999/81 e di recente riaffermato nella sentenza di questa Corte n. 11661/18, la quale ha precisato che “con riferimento alla identificazione dei bisogni del fondo dominante, qualora l’atto costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve ispirarsi a normali criteri di prevedibilità, la quale deve essere intesa in senso generico ed oggettivo”, ritenendo legittima, sulla scorta di tale principio, l’intensificazione dell’onere posto a carico del fondo servente perchè prevedibile già al momento dell’acquisto da parte dei rispettivi proprietari.
21. L’ottavo motivo di ricorso (denominato C/1) attinge la statuizione con cui la corte di appello ha respinto la domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti della società M.A. s.n.c.. Con tale motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa, erroneamente ritenendo non contestata la circostanza della realizzazione, da parte della società M., dello stradello per il passaggio veicolare della pubblica via sino al lotto di proprietà del sig. D.R.. Nel motivo si sostiene che i condomini avrebbero puntualmente contestato tale assunto della difesa della società M., mettendone in evidenza l’incongruenza e deducendo che il cortile lastricato presentava o spazio strettamente necessario per l’accesso ai garage e nulla aveva a che fare con la servitù di passaggio in contestazione.
22.1. Il motivo va giudicato inammissibile per carenza di interesse. Con la doglianza ivi enunciata il ricorrente attinge la statuizione della sentenza impugnata alla cui stregua l’affermazione dell’Impresa “di aver predisposto lo stradello per il passaggio veicolare dalla pubblica via sino al lotto di proprietà dell’appellato” non sarebbe stata contestata dagli appellanti. Tale affermazione, tuttavia, risulta irrilevante nell’economia della decisione perchè, per un verso, l’identificazione dello stato dei luoghi – e quindi l’accertamento dell’esistenza, nel fondo del Condominio, di una striscia di terreno pavimentata idonea al transito veicolare e idonea ad accogliere nel proprio sottosuolo i sottoservizi oggetto della richiesta di costituzione di servitù coattiva – si fonda, nell’impugnata sentenza, sulle risultanze della c.t.u. (vedi gli ultimi due capoversi di pagina 10); per altro verso, il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell’Impresa M. si fonda sulla ritenuta “chiarezza degli atti notarili che recepiscono la convenzione di servitù di passo carraio senza limitazione”, suffragata dal rilievo che “al momento dell’acquisto (anno 2008) i condomini erano in grado di sapere che anche il terreno dell’appellato poteva essere edificabile come il loro e che l’accesso a quel terreno sarebbe avvenuto tramite la servitù di passo carraio a suo tempo costituita, trascritta nei registri immobiliari e riportata agli atti di acquisto insieme alla normativa urbanistica” (pag. 11 della sentenza). Il rilievo sulla non contestazione della dichiarazione del signor M. concernente la realizzazione, da parte sua, dello stradello riscontrato dalla c.t.u. si risolve quindi, in definitiva, in una affermazione meramente esornativa, formulata ad abundantiam; donde la carenza dell’interesse alla relativa impugnazione e l’inammissibilità del motivo in esame.
22. Con il nono motivo di ricorso (denominato C/2), riferito al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, lamentando la mancata considerazione, da parte di entrambi i giudici di merito, delle istanze istruttorie – prova per testi e per interpello, ordine di esibizione, richiesta di c.t.u., richiesta di convocazione del consulente tecnico per chiarimenti – da loro proposte in primo grado e reiterate in appello.
22.1. Il motivo è inammissibile perchè risulta formulato in difformità dal paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. In tal motivo, infatti, non si enucleano specifici fatti storici trascurati dalla corte territoriale, dei quali si deduca e si argomenti, rapportandoli all’iter argomentativo della sentenza impugnata, la decisività; ma si chiede alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nell’apprezzamento della ammissibilità e della rilevanza delle istanze istruttorie formulate dalla parte, prima ancora che della decisività dei fatti che ne formano oggetto.
23. Il ricorso principale va quindi in definitiva accolto limitatamente al secondo motivo, dovendo per il resto essere rigettato.
24. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 277 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 1051 c.c., in cui la corte di appello sarebbe incorsa rigettando, anzichè dichiararlo assorbito, l’appello incidentale condizionato con cui il sig. D.R. aveva chiesto – per l’ipotesi di riforma della statuizione di primo grado che aveva accertato l’esistenza della servitù volontaria costituita con atto del 1979 – la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile in favore del proprio fondo. La corte veneziana ha rigettato l’appello incidentale del sig. D.R. in ragione del rigetto dell’appello principale del Condominio e dei condomini e, quindi, della conferma della statuizione del primo giudice di accertamento della servitù di passo volontaria. Proprio per tale ragione, si argomenta nell’odierno ricorso incidentale, l’appello incidentale del sig. D.R. avrebbe dovuto essere dichiarato assorbito e non rigettato.
24.1. Il suddetto motivo di ricorso incidentale è dichiaratamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, con specifico riferimento ai motivi B1 e B2 (sesto e settimo) di tale ricorso principale (cfr. pag. 39, rigo 10, del controricorso); in effetti, come illustrato a pag. 37, ultimo capoverso, del controricorso, l’interesse del sig. D.R. a vedere modificata la pronuncia sul proprio appello incidentale da declaratoria di rigetto a declaratoria di assorbimento sarebbe sorto sono nel caso in cui, per effetto dell’accoglimento dei motivi sesto o settimo del ricorso principale, fosse stata cassata la statuizione di accertamento della servitù volontaria costituita con atto del 1979. Il rigetto dei suddetti motivi sesto o settimo del ricorso principale impone, pertanto, la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato del sig. D.R..
25. In definitiva, il ricorso principale va accolto limitatamente al secondo motivo, rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi; il ricorso incidentale va dichiarato assorbito; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, con pronuncia di merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, le domande del sig. D.R. di costituzione di servitù coattiva di gasdotto e di passaggio di cavi telefonici vanno rigettate.
26. Ai fini della regolazione delle spese di primo e secondo grado, va confermata la disciplina risultante dalla sentenza impugnata, giacchè, ad onta del rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva per il passaggio di cavi telefonici e tubazioni del gas, nel complesso della controversia D.R.F. è risultato sostanzialmente vittorioso. Le spese del giudizio di cassazione si compensano, in ragione della soccombenza reciproca, connessa all’accoglimento dell’impugnazione in relazione ad uno soltanto dei nove motivi proposti.
27. Non ricorrono i presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nè da parte del ricorrente, nè da parte del controricorrente.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta tale ricorso nel resto.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le domande del sig. D.R.F. di costituzione di servitù coattiva di gasdotto e di passaggio di cavi telefonici.
Conferma la disciplina delle spese di lite relativamente alle fasi di merito di cui alla impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, a seguito della riconvocazione del Collegio conseguente alla scadenza del termine ex art. 384 c.p.c., comma 3, assegnato alla parti ed al PG con l’ordinanza n. 22658/20, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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