Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18045 del 23/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso RGR 27038/2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in personal del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

CO.FER.MET. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. Eugenio Romanelli Grimaldi, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini, alla via Germanico n. 107 in Roma;

– controricorrente –

e sul ricorso RGR 2748/2015, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

D.L.P., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. Eugenio Romanelli Grimaldi, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini, alla via Germanico n. 107 in Roma;

– controricorrente –

e sul ricorso RGR 2765/2015, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

D.L.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. Eugenio Romanelli Grimaldi, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini, alla via Germanico n. 107 in Roma;

– controricorrente –

Avverso:

(ricorso RGR 27038/2014) la sentenza n. 3149, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli l’11.2.2014, e pubblicata il 27.3.2014;

e (ricorso RGR 2748/2015) la sentenza n. 5184, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 3.6.2014, e pubblicata il 10.6.2014;

nonchè (ricorso RGR 2765/2015) la sentenza n. 5183, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 3.6.2014, e pubblicata il 10.6.2014;

ascoltata, in Camera di Consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Di Marzio Paolo.

la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

(ricorso RGR 27038/2014) l’Agenzia delle Entrate notificava alla CO.FER.MET. Srl, l’avviso di accertamento n. TF3020905026/2011, avente ad oggetto maggiori tributi Iva ed Irap, in relazione all’anno 2006.

Occorre subito precisare che lo svolgimento del processo può essere ricostruito solo sul fondamento di quanto riportato nel suo ricorso dall’Agenzia delle Entrate, e dalla società nel controricorso, rinvenendosi troppo scarni elementi nella decisione della CTR della Campania impugnata in questa sede.

Muovendo dai dati emersi dal Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 25.5.2009 (ric., p. 1), l’Amministrazione finanziaria riteneva accertati costi, dedotti in dichiarazione ma da considerarsi non deducibili, perchè relativi ad operazioni commerciali ritenute fittizie, che si sarebbero svolte con più imprese. Erano inoltre ritenute parzialmente non deducibili le quote di ammortamento di due macchinari ceduti dalla DR 2 Sas, peraltro indicata come una società “cartiera”, in conseguenza di sovrafatturazione.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che riteneva non provata la inesistenza della DR 2 Sas, la quale nell’avviso di accertamento era sì indicata come una mera “cartiera” (già) nell’anno 2006, ma l’accertamento in materia era stato effettuato nell’anno 2007, ed in quell’epoca la società risultava inesistente. In definitiva, secondo la CTP, “l’atto impugnato si presenta carente di valida motivazione, poichè fa un semplice rinvio a generiche illazioni o presunzioni” (ric., p. 2).

Avverso la decisione sfavorevole conseguita innanzi alla CTP spiegava appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, l’Amministrazione finanziaria. La CTR, con decisione assai sintetica, evidenziava che l’accertamento dell’inesistenza della DR 2 Sas era intervenuto nell’anno 2007, mentre la verifica tributaria riguarda l’anno 2006. Inoltre, è vero che in presenza di elementi presuntivi raccolti dall’Ente impositore compete al contribuente provare la realtà di operazioni commerciali ritenute inesistenti, ma è anche vero che tale onere di prova del contribuente si attiva quando le presunzioni offerte dall’Amministrazione finanziaria risultino gravi, precise e concordanti, ed il “giudice di prime cure ha ritenuto privo di sussistenza il quadro indiziario prospettato dall’Amministrazione” (sent. CTR, p. IV). In conseguenza rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente.

(ricorso RGR 2748/2015) L’Agenzia delle Entrate notificava a D.L.P., detentore di quota di partecipazione del 50% della società CO.FER.MET Srl, operante nel settore del commercio all’ingrosso e recupero di rottami ferrosi e materiali metallici in genere, l’avviso di accertamento n. TF301UC05188/2011, avente ad oggetto maggiori tributi Irpef ed accessori, in relazione al reddito di partecipazione conseguito nell’anno 2006.

Muovendo dai dati emersi dal Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 25.5.2009 (allegato in atti), l’Amministrazione finanziaria riteneva accertati nei confronti della società costi, dedotti in dichiarazione ma da considerarsi non deducibili, perchè relativi ad operazioni commerciali ritenute fittizie, che si sarebbero svolte con la partecipazione di più imprese. Erano inoltre ritenute parzialmente non deducibili le quote di ammortamento di due macchinari ceduti dalla CO.FER.MET. Srl alla DR 2 Sas, peraltro indicata come una società “cartiera”, in conseguenza di sovrafatturazione.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, come anticipato, accoglieva il gravame. La stessa CTP di Napoli, in conseguenza, con sent. n. 710 dep. il 14.12.2012, “accoglieva il ricorso del contribuente” D.L.P., “con riferimento al reddito di partecipazione, dichiarando invece confermata l’imposta con riferimento al reddito di fabbricati, non avendo replicato il contribuente all’eccezione dell’Agenzia” (sent. CTR, p. 1).

L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione adottata dalla CTP in riferimento ai redditi di partecipazione contestati a D.L.P., quindi per la parte in cui era risultata soccombente, innanzi alla CTR della Campania. L’Ente impositore insisteva, tra l’altro, a sostenere la fondatezza degli elementi indiziari raccolti per dimostrare l’inesistenza delle operazioni commerciali concluse dalla CO.FER.MET. Srl con la DR 2 Sas, dovendo pertanto attribuirsi alla parte l’onere di provare che le operazioni commerciali risultassero reali e non fittizie.

Con sentenza n. 3149, depositata l’11.4.2014, ed esaminata da questa Corte in data odierna nell’ambito di separato giudizio, la CTR rigettava l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso l’accertamento eseguito nei confronti della società. La CTR di Napoli, nella sentenza n. 5184 del 2014 oggetto di esame in questo giudizio, riassumeva gli argomenti spesi nel diverso giudizio avente ad oggetto il reddito societario, e concludeva che “non essendo stato imputato alla società CO.FER.MET., della quale il contribuente è socio al 50% alcun maggior reddito, di conseguenza al D.L. non può essere attribuito alcun reddito ulteriore. L’appello dell’Ufficio, pertanto, deve essere rigettato” (sent. CTR, p. 2).

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente.

(ricorso RGR 2765/2015) L’Agenzia delle Entrate notificava a D.L.R., detentore di quota di partecipazione del 50% della società CO.FER.MET Srl, operante nel settore del commercio all’ingrosso e recupero di rottami ferrosi e materiali metallici in genere, l’avviso di accertamento n. TF301UC05208/2011, avente ad oggetto maggiori tributi Irpef ed accessori, in relazione al reddito di partecipazione conseguito nell’anno 2006.

Muovendo dai dati emersi dal Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 25.5.2009 (allegato in atti), l’Amministrazione finanziaria riteneva accertati costi, dedotti in dichiarazione ma da considerarsi non deducibili, perchè relativi ad operazioni commerciali ritenute fittizie, che si sarebbero svolte con la partecipazione di più imprese. Erano inoltre ritenute parzialmente non deducibili le quote di ammortamento di due macchinari ceduti alla DR 2 Sas, peraltro indicata come una società “cartiera”, in conseguenza di sovrafatturazione.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, come anticipato, lo accoglieva. La stessa CTP di Napoli, in conseguenza, con sent. n. 711 dep. il 14.12.2012, “accoglieva il ricorso del contribuente” D.L.R., “con riferimento al reddito di partecipazione, dichiarando invece confermata l’imposta con riferimento al reddito di fabbricati, non avendo replicato il contribuente all’eccezione dell’Agenzia” (sent. CTR, p. 1).

L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione adottata dalla CTP in riferimento ai redditi di partecipazione contestati a D.L.R., quindi per la parte in cui era risultata soccombente, innanzi alla CTR della Campania. L’Ente impositore insisteva, tra l’altro, sulla fondatezza degli elementi indiziari raccolti per dimostrare l’inesistenza delle operazioni commerciali concluse dalla CO.FER.MET. Srl con la DR 2 Sas, dovendo pertanto attribuirsi alla parte l’onere di provare che le operazioni commerciali risultassero reali e non fittizie.

Con sentenza n. 3149, depositata l’11.4.2014, ed esaminata da questa Corte in data odierna nell’ambito di separato giudizio, la CTR rigettava l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso l’accertamento eseguito nei confronti della società. La CTR di Napoli, nella sentenza n. 5183 dep. 10.6.2014, oggetto di esame in questo giudizio, riassumeva gli argomenti spesi nel diverso giudizio avente ad oggetto il reddito societario e concludeva che “non essendo stato imputato alla società CO.FER.MET., della quale il contribuente è socio al 50% alcun maggior reddito, di conseguenza al D.L. non può essere attribuito alcun reddito ulteriore. L’appello dell’Ufficio, pertanto, deve essere rigettato” (sent. CTR, p. 2).

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

(ricorso RGR 27038/2014).

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza adottata dalla impugnata CTR, in conseguenza della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, perchè il giudice dell’appello non ha esposto lo svolgimento del processo, e non ha espresso neppure una propria valutazione, limitandosi a richiamare la decisione adottata dal giudice di primo grado.

1.2. – Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria censura la violazione degli artt. 2727 c.c. e Ss., in cui è incorsa l’impugnata CTR, la quale “erra in diritto trascurando completamente le norme sulla prova presuntiva: infatti, non può sostenersi che l’inesistenza della cartiera, incontestabilmente accertata per il 2007, non potesse avere alcun valore per l’anno precedente” (ric., P. 3).

(ricorso RGR 2748/2015).

1.3. – Con il suo primo motivo di ricorso, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza adottata dalla impugnata CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., perchè la CTR ha del tutto omesso di pronunciare “sull’istanza di riunione del giudizio promosso dal socio a quello societario, contenuta… anche nell’atto di appello: tale riunione era invece dovuta, in alternativa alla sospensione dei giudizi relativi ai soci… la CTR ha definito il giudizio relativo al reddito del socio (unicamente), in relazione alla sentenza di appello societaria, non potendo in quanto tenuta invece a sospendere il giudizio presente in attesa dell’esito di quello pregiudiziale sul reddito societario” (ric., p. V).

1.4. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 2700 c.c., e del D.Lgs. n.. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in cui è incorsa l’impugnata CTR, “trascurando completamente i principi fondamentali della prova presuntiva” (ric., p. VI), perchè l’inesistenza della società cartiera DR 2 Sas emergeva da plurimi elementi, essendo stata accertata nel 2007 dalla Guardia di Finanza, ma già prima da funzionari dell’Agenzia delle Entrate nel marzo 2006, come emergente dal P.V. Euro 25.5.2009, posto a fondamento dell’avviso di accertamento, nonchè dalla documentazione acquisita in atti.

(ricorso RGR 2765/2015).

1.5. – Con il suo primo motivo di ricorso, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza adottata dalla impugnata CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., perchè la CTR ha del tutto omesso di pronunciare “sull’istanza di riunione del giudizio promosso dal socio a quello societario, contenuta… anche nell’atto di appello: tale riunione era invece dovuta, in alternativa alla sospensione dei giudizi relativi ai soci… la CTR ha definito il giudizio relativo al reddito del socio (unicamente), in relazione alla sentenza di appello societaria, non potendo in quanto tenuta invece a sospendere il giudizio presente in attesa dell’esito di quello pregiudiziale sul reddito societario” (ric., p. V).

1.6. – Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 2700 c.c., e del D.Lgs. n.. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in cui è incorsa l’impugnata CTR, “trascurando completamente i principi fondamentali della prova presuntiva” (ric., p. VI), perchè l’inesistenza della società cartiera DR 2 Sas emergeva da plurimi elementi, essendo stata accertata nel 2007 dalla Guardia di Finanza, ma già prima da funzionari dell’Agenzia delle Entrate nel marzo 2006, come emergente dal P.V. Euro 25.5.2009, posto a fondamento dell’avviso di accertamento, nonchè dalla documentazione acquisita in atti.

Preliminarmente appare opportuno disporre la riunione, al più antico giudizio recante RGR n. 27038/2014, di quelli recanti n. RGR 2748/2015 e 2765, per ragioni evidenti di connessione. Tutti gli avvisi di accertamento contestati, e relativi all’anno 2006, ricercano il loro fondamento, infatti, nei medesimi PVC redatti dalla Guardia di Finanza. La contestazione del maggior reddito di partecipazione conseguito dai due soci di una società di capitali, ma a ristretta base partecipativa, inoltre, è evidentemente conseguenza della contestazione di un maggior reddito percepito ed evaso dalla società.

Prendendo le mosse dalle contestazioni mosse alla società, può allora osservarsi che:

2.1. – 2.2. – Mediante il suo primo motivo di ricorso proposto nei confronti della società, in relazione all’anno 2006 (RGR n. 27038/2014), l’Amministrazione finanziaria critica la ritenuta nullità della sentenza adottata dall’impugnata CTR, perchè non contiene “la benchè minima esposizione dello svolgimento del processo, imposto a pena di nullità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 2, e non fornisce alcun cenno nemmeno sulle richieste delle parti, pure indispensabili secondo il n. 3 della norma… Inoltre è totalmente carente di motivazione (n. 4 della norma cit.) là dove si limita ad esporre (in modo peraltro del tutto generico) la decisione del Giudice “a quo” e sol per questo a conformarvisi, senza indicare le ragioni della condivisione delle sue motivazioni” (ric., p. 3).

La CTR scrive nella sua motivazione, talmente breve da poter essere riportata per intero, che “l’appello è infondato e va, pertanto, rigettato. L’accertamento della inesistenza della DRN s.a.s. (recte: DR 2 s.a.s.) è avvenuto solo nel 2007 e non poteva nè può costituire indizio per provare che non esistesse anche nell’anno 2006. D’altro canto se è vero che quando si verte in ipotesi di fatture che l’amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, il contribuente ha l’onere di provare che l’operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, altrettanto vero è che il giudice tributario deve valutare la prova contraria offerta dal contribuente solo quando ritenga gli elementi addotti dall’amministrazione dotati dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza. Nella fattispecie de qua, il giudice di prime cure ha ritenuto privo di sussistenza il quadro indiziario prospettato dall’Amministrazione. Alla luce di quanto precede, la Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello”.

La nullità della decisione adottata dalla CTR, lamentata dall’Amministrazione finanziaria, effettivamente ricorre. La CTR non ha provveduto all’esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti, rendendo la decisione non autosufficiente, non risultando comprensibile neppure l’oggetto del giudizio, se non grazie all’integrazione con quanto riportato negli atti di parte. Inoltre, il giudice dell’appello non ha espresso una valutazione propria circa la res controversa, limitandosi a richiamare quanto deciso dai giudici di primo grado, senza illustrare perchè ritenga di condividerlo.

Anche l’accenno di motivazione circa la distribuzione dell’onere della prova presuntiva, in materia di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, è assolutamente inadeguato, perchè esprime un concetto generico, senza indicare perchè, nello specifico giudizio, la CTR abbia ritenuto di poter qualificare non gravi, nè precisi, nè concordanti, gli indizi allegati dalla parte pubblica.

La motivazione adottata è pertanto soltanto apparente, e la impugnata decisione, avente ad oggetto l’accertamento tributario di un maggior reddito, notificato alla società CO.FER.MET Srl in relazione all’anno 2006, deve essere cassata con rinvio.

Completezza suggerisce quindi di evidenziare che la decisione impugnata non chiarisce quando la CTR abbia comunque ritenuto accertata l’inesistenza della ritenuta società cartiera DR 2 Sas. Afferma il giudice dell’appello che l’accertamento sarebbe intervenuto nell’anno 2007, ma non chiarisce se a dicembre, o semmai a gennaio, eventualmente spiegando perchè il dato non risulti rilevante.

Non illustra, la CTR, se in atti siano stati acquisiti elementi per ritenere che la società DR 2 Sas risultasse non operativa anche in epoca precedente all’anno 2007, ed in alternativa neppure indica la ragione per cui tali elementi debbano ritenersi irrilevanti.

Nulla dice, il giudice dell’appello, circa le operazioni commerciali contestate che avevano coinvolto anche società diverse dalla DR 2 Sas. Non esamina affatto, l’impugnata CTR, la problematica della sovrafatturazione dei macchinari venduti dalla CO.FER.MET Srl alla DR 2 Sas, e delle conseguenze sulla deducibilità delle quote di ammortamento, questione evidentemente diversa rispetto a quella della deduzione di costi per operazioni commerciali inesistenti.

Il primo motivo del ricorso RGN 27038/2014 deve essere pertanto accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

2.3 – 2.4. – 2. 4. – 2.5. – Mediante il suo primo motivo di ricorso, nel giudizio pendente nei confronti del socio D.L.P., l’Amministrazione finanziaria critica la ritenuta nullità della sentenza adottata dall’impugnata CTR, perchè il giudice dell’appello non ha nemmeno pronunciato sull’istanza di riunione del presente giudizio, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione conseguito dal socio nell’anno 2006, in conseguenza del maggior reddito accertato nei confronti della società CO.FER.MET. Srl nel medesimo anno d’imposta, e neppure ha sospeso il giudizio, al fine di attendere la formazione del giudicato in ordine al processo avente ad oggetto il maggior reddito conseguito dalla società. La medesima contestazione ha introdotto l’Agenzia delle Entrate con il suo primo motivo di impugnazione, in sede di legittimità, nel ricorso proposto nei confronti dell’altro socio, D.L.R..

Invero, questa Corte ha già condivisibilmente avuto modo di chiarire che, in materia di contenzioso tributario, solo “la sentenza, passata in giudicato, di accertamento negativo dell’utile extracontabile sociale, emessa nel giudizio tra una società di capitali a ristretta base sociale e l’Amministrazione finanziaria, fa stato, anche nei confronti del socio, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, estesa ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, sicchè risulta giustificato l’annullamento dell’avviso di accertamento verso quest’ultimo, di cui è venuto meno il presupposto”, Cass. sez. VI-V, 24.11.2015, n. 23899 (conf. Cass. sez. VI-V, sent. 4.12.2015, n. 24793).

Inoltre, questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che “in tema di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicchè l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo”, Cass. sez. VI-V, 7.3.2016, n. 4485; non essendosi mancato recentemente di ribadire che “in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. – applicabile al giudizio tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 – in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti”, Cass. sez. V, 26.1.2021, n. 1574.

Le doglianze espresse dall’Amministrazione finanziaria appaiono quindi fondate, perchè la CTR, in entrambi i giudizi relativi al reddito di partecipazione conseguito nell’anno 2006 dai soci: D.L.P. e D.L.R., oltre a non avere pronunciato sull’istanza di riunione del processo relativo al maggior reddito accertato nei confronti della società con quelli relativi ai maggiori redditi da partecipazione accertati nei confronti dei soci, e comunque a non aver proceduto alla riunione dei giudizi, neppure ha disposto la sospensione dei processi pendenti nei confronti dei soci, e li ha decisi in conseguenza della pronuncia emessa nei confronti della società, che però non era divenuta definitiva.

Il primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria in entrambi i giudizi deve essere pertanto accolto, assorbito il secondo. Come si è innanzi evidenziato, peraltro, il giudizio relativo al maggior reddito accertato nei confronti della società CO.FER.MET. Srl, in relazione all’anno 2006, che ha assunto innanzi a questa Corte il n. 27038/2014, è stato deciso mediante rinvio alla CTR della Campania. L’accertamento nei confronti della società, pertanto, non è ancora divenuto definitivo.

Le decisioni della CTR della Campania che hanno originato i giudizi recanti RGR 27038/2014, di cui è parte la CO.FER.MET. Srl, ed RGR 2748/2015 e RGR 2765/2015, di cui sono parti i soci D.L.P. e R., ora riuniti, devono quindi essere tutte cassate, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, provvedendo anche a liquidare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo dei ricorsi, ora riuniti, recanti Rgr n. 27038/2014, Rgr. n. 2748/2015, nonchè Rgr n. 2765/2015, ed introdotti dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, cassa le decisioni impugnate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo ed unitario giudizio, provvedendo anche a liquidare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472