Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18076 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23071/2015 R.G. proposto da:

PODINI HOLDING SPA (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.

CESARE GLENDI e dall’Avv. LUIGI MANZI, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Federico Confalonieri, 5

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, n. 31/1/15, depositata il 25 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente PODINI HOLDING SPA ha proposto ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta dell’esercizio 2006, con i quali venivano recuperati a tassazione IRES e IRAP, oltre sanzioni. Gli avvisi scaturivano da un PVC in data 17 ottobre 2008 e avevano ad oggetto l’omessa dichiarazione di interessi attivi, quantificati in Euro 1.768.700,.57, quali componenti del reddito derivanti da operazioni con la società controllata PIN SA non residente, di diritto lussemburghese, computati al valore normale in forza dell’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 76, comma 5 (attuale art. 110, comma 7). La società contribuente ha dedotto, nel merito, la natura infruttifera del finanziamento nei confronti della propria controllata transfrontaliera, in relazione al quale non sarebbe stato corrisposto alcun interesse; ha, poi, contestato il tasso applicato dall’Ufficio e ha dedotto l’illegittimità delle sanzioni.

La CT di Primo Grado di Bolzano ha accolto parzialmente il ricorso, rettificando il calcolo degli interessi al tasso di interesse legale vigente l’esercizio oggetto dell’accertamento. A seguito della proposizione di appello principale da parte della società contribuente e di appello incidentale da parte dell’Ufficio, la CT di Secondo Grado di Bolzano, con sentenza in data 25 febbraio 2015, li ha rigettati, confermando la sentenza di primo grado.

Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui rileva, corretta la notificazione avvenuta a mezzo posta, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, rigettando l’eccezione di inesistenza della notificazione e ritenendo, in ogni caso, che le eventuali irregolarità sono sanate dal raggiungimento dello scopo. Nel merito, la CT ha ritenuto che il finanziamento contestato dall’amministrazione non si configurerebbe quale conferimento, confermando la sentenza di primo grado, sia in quanto dai bilanci della contribuente e dalla corrispondenza prodotta risultava l’esistenza di un finanziamento, sia in quanto la delibera di aumento di capitale è risultata successiva al PVC, sia – infine – in quanto la relazione della società di revisione si riferiva espressamente a finanziamenti. Ha, quindi, ritenuto la CT di appello applicabile il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 110, comma 7, secondo cui il tasso da applicare al suddetto finanziamento è quello che sarebbe stato applicato da una impresa indipendente,. indipendentemente dalle pattuizioni delle parti. Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che i finanziamenti intercompany devono essere assoggettati alla disciplina del transfer price, facendo applicazione dell’art. 9 del modello di convenzione fiscale OCSE, non risultando tale disciplina in contrasto con la normativa Eurounitaria. Nel quantum ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello insussistente la prova che il tasso applicabile fosse il prime rate diminuito di un punto (invocato dall’Ufficio), in quanto tasso di interesse preteso dal sistema bancario, nonchè il tasso di interesse valorizzato dalla consulenza di parte contribuente, in quanto tasso di interesse passivo bancario, facendo pertanto applicazione come criterio residuale il tasso di interesse legale a termini dell’art. 89 TUIR, comma 5, che prevede l’applicazione del saggio legale. Ha, infine, rigettato le eccezioni di nullità delle sanzioni per oggettiva incertezza della disciplina, accogliendo invece il motivo relativo alla riduzione delle stesse in ragione dell’applicazione del tasso di interesse legale.

Propone ricorso per cassazione sia l’Ufficio, affidato a un unico motivo, sia la società contribuente, affidato a tre motivi, la quale ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1.1 – Si osserva preliminarmente che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va qualificato come ricorso principale in quanto notificato per primo (23 – 28 settembre 2015), rispetto al quale il ricorso della società contribuente assume natura di ricorso incidentale (Cass., Sez. I, 4 novembre 2019, n. 28259).

1.2 – Con l’unico motivo del ricorso principale l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 9, comma 3, artt. 110 e 89, nella parte in cui il giudice di appello ha determinato il valore normale degli interessi nella misura del tasso. legale. Evidenzia il ricorrente incidentale che il criterio da applicare sarebbe il valore normale che sul mercato applicabile a un finanziamento tra due società, identificabile nel prime rate ABI (tasso più favorevole per la migliore clientela).

1.3 – Con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e art. 60, comma 1, lett. a), ratione temporis, in relazione alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, e all’art. 148 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente notificati gli atti impugnati, rigettando l’eccezione di inesistenza della notifica e ritenendo sanata l’eventuale nullità della notificazione. Deduce parte ricorrente che gli atti impositivi – riprodotti (parzialmente) per specificità – sono stati notificati per posta e, ciò nonostante, si sarebbero dovuti notificare tramite nesso comunale e si sarebbe dovuta redigere la relazione di notificazione quale elemento essenziale dell’attività notificatoria, stante la natura essenziale dell’intermediazione dell’agente della notificazione. Ritiene inapplicabile la disciplina della sanatoria, trattandosi di notificazione inesistente, stante la notificazione degli avvisi in epoca successiva “al 31 dicembre 2011, con conseguente decadenza dal potere di accertamento. Ritiene, inoltre, inapplicabile la L. n. 890 del 1982, art. 14, agli avvisi di accertamento.

1.4 – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, violazione o falsa applicazione del TUIR, art. 46 e art. 110, comma 7, anche in relazione all’art. 53 Cost. e agli artt. 43, 48 e 56 Trattato CE (attuali artt. 49, 54 e 63 TFUE), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione nel caso di specie delle regole in materia di transfer price, applicando al finanziamento nei confronti della controllata il tasso applicabile sulla base dei valori normali tra imprese indipendenti. Deduce il ricorrente che nel caso di specie sarebbe stato erogato un finanziamento infruttifero intercompany. Sotto questo profilo, parte ricorrente si richiama alla (precedente) giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2014, n. 27087; Cass., Sez. V, 17 luglio 2015, n. 15005), che ha ritenuto inapplicabile l’art. 110 TUIR, comma 7, ai finanziamenti infruttiferi infragruppo transfrontalieri. Rileva, inoltre, come sia venuta meno la presunzione di onerosità dei mutui di cui all’art. 46 TUIR.

1.5 – Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce in via gradata, in relazione al profilo dl cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto non fondata l’obiettiva condizione di incertezza in materia di sanzioni. Deduce, in particolare, il ricorrente che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla non punibilità a termini del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, deducendo – inoltre – che tale incertezza sarebbe venuta meno solo per effetto di un successivo chiarimento giurisprudenziale da parte del giudice di legittimità.

2 – Il primo motivo del ricorso incidentale, il quale assume ruolo pregiudiziale, è infondato. La L. n. 890 del 1982, art. 14 – come osserva la sentenza impugnata – prevede che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (…) può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè L..) a cura dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria”. E’, pertanto, ammessa la notificazione degli avvisi di accertamento eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. cit., art. 14, per la quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle concernenti la notifica eseguita. dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si ritiene ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. (Cass., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., Sez. V, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass. sez. V, 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 1207; Cass. sez. V, 10 giugno 2008, n. 15284, richiamata dalla sentenza impugnata). Questa forma di notificazione, consentita anche per gli atti del processo tributario (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2016, n. 25095; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 1906), richiede unicamente la sussistenza delle indicazioni prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass., Sez. V, 5 agosto 2016, n. 16488, cit.; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19795) e non anche la predisposizione della apposizione della relata di notificazione su originale e copia notificata (Cass., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29539; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22348; Cass., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., Sez. V, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., n. 15315/2014, cit.; Cass. sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 1207).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

3 – All’esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale va premessa la questione del giudicato esterno, formulata per la prima volta dal ricorrente con memoria, alla quale è stata allegata (e notificata al controricorrente) la sentenza della CTR della Lombardia n. 3929/42/2015 del 1 luglio 2015, munita dell’attestazione del successivo passaggio in giudicato.

3.1 – L’eccezione di giudicato è ammissibile, ancorchè formulata con memoria, essendosi il giudicato formatosi successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, per la cui deduzione (e prova) non può operare il divieto posto dall’art. 372 c.p.c. di produrre atti e documenti non prodotti nei gradi del giudizio di merito (Cass., Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., Sez. Lav., 26 settembre 2017, n. 22376). Del resto, il giudicato esterno – quale fatto sopravvenuto alla decisione impugnata – è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di un elemento assimilabile agli elementi normativi astratti, il cui accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e corrisponde all’interesse pubblico a evitare, attraverso la stabilità della decisione, la formazione di giudicati contrastanti ed eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche (Cass., Sez. Lav., 26 giugno 2018, n. 16847; Cass., Sez. Lav., 3 aprile 2017, n. 8607), laddove – invece – il giudicato formatosi in epoca precedente la pronuncia della sentenza impugnata si sarebbe dovuto dedurre con impugnazione per revocazione (Cass., Sez. V, 4 novembre 2015, n. 22506).

3.2 – Sussiste il giudicato formale, essendo la sentenza di cui si invoca il giudicato nel caso di specie, munita dell’attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato (Cass., Sez. III, 23 agosto 2019, n. 20974; Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6024; Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2009, n. 10623).

3.3 – Quanto al giudicato sostanziale, si osserva che la sentenza invocata, pur riguardando le stesse parti e, parzialmente, le stesse imposte, si riferisce a un diverso e successivo periodo di imposta. Sotto questo profilo, appare opportuno premettersi la ricognizione in fatto della fattispecie sottoposta al presente, giudizio e quella descritta nella sentenza invocata dal ricorrente.

3.3.1 – La sentenza dl cui si invoca l’efficacia nel caso di specie ha ad oggetto la sola imposta IRES (rispetto alla quale, peraltro, l’IRAP costituisce derivazione, al pari dell’IRES, dalle risultanze di aggregati del conto economico) per un anno di imposta successivo a quello in oggetto. L’accertamento è conseguito a una istruttoria conclusasi con la restituzione di due questionari (a differenza che nel caso di specie), in. base ai quali l’Ufficio ha riscontrato un ulteriore (rispetto a quello in oggetto) finanziamento infragruppo (“incremento”) pari ad Euro 1.000.000,00. Rispetto a tale ulteriore finanziamento la CTR si è limitata a ritenere inapplicabile la disciplina dei prezzi di trasferimento riportandosi all’arresto di Cass., Sez. V, 19 dicembre 2014, n. 27087. Delle vicende in fatto (e, in particolare, delle modalità di erogazione di tale finanziamento nei confronti della controllata infragruppo) che hanno condotto la CTR della Lombardia ad accogliere il ricorso della contribuente non vi è traccia alcuna nella sentenza invocata dalla ricorrente, che si è limitata a fare applicazione del principio di diritto di cui alla menzionata sentenza di questa Corte.

Diversamente, nel caso di specie la CT di secondo grado ha specificamente accertato l’esistenza di finanziamenti nell’esercizio 2006 (precedenti quello oggetto di accertamento per il periodo 2008 di cui alla invocata sentenza della CTR in questa sede), accertati sulla base di un precedente PVC. In relazione al precedente finanziamento, la CT di secondo grado di Bolzano ha accertato in fatto (con statuizione non oggetto di censura e che, come si vedrà, assume carattere decisivo) – valorizzando gli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado – trattarsi di un finanziamento, in considerazione dell’esame del bilancio della controllante, dalla corrispondenza in atti, della delibera assembleare della contribuente di concessione di finanziamenti e del rapporto della società di revisione, escludendo – inoltre – la natura di conferimento del suddetto finanziamento, stante il fatto che la controllata non avrebbe deliberato alcun aumento di capitale prima della notifica della redazione del PVC.

Non è, pertanto, lecito ritenere che – quanto alla sola ripresa IRES (non essendovi giudicato alcuno quanto all’IRAP) – si tratti (in entrambi i casi) dei medesimi finanziamenti, sia in quanto accertati sulla base di diverse istruttorie, sia in quanto erogati in contesti temporali differenti (due diversi esercizi), per quanto gli stessi siano andati a incrementare nello stato patrimoniale il saldo verso imprese controllate, sia in quanto (per quanto qui più rileva) non vi è, nella sentenza di cui si invoca l’efficacia di giudicato in questo giudizio, alcun accertamento circa la modalità di erogazione di tali finanziamenti e di regolazione degli stessi.

3.4 – Deve, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per disposizione di legge, hanno efficacia stabile, tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15374; Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31084; Cass., Sez. V, 3 gennaio 2019,,n. 37; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2018, n. 32254). Il principio, del resto, deriva dalla riaffermazione del principio della autonomia dei periodi di imposta (Cass., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 14999), in base al quale – ai fini dell’applicazione del giudicato esterno relativo ad altro periodo di imposta – occorre espressamente individuare quali siano gli elementi della fattispecie costitutiva oggetto dell’accertamento relativo al periodo di imposta di cui si invoca l’applicazione, tali da avere attitudine a ripercuotere la loro efficacia al di fuori del periodo di imposta accertato e ad assumere, così, carattere tendenzialmente permanente (Cass., Sez. V, 3 gennaio 2019, n. 37), come nel caso in cui vi sia accertamento che si tratti di “identico rapporto giuridico” (Cass., Sez. VI, 26 settembre 2016, n. 18875).

3.5 – Nella specie, il collegio ritiene che il mero rilievo (deduttivo) dell’incremento del saldo dei finanziamenti nei confronti della controllata non sia elemento idoneo a ritenere – in assenza di ulteriori elementi descrittivi della fattispecie – che si tratti del medesimo finanziamento già accertato analiticamente per l’esercizio 2006 e, quindi, dello stesso rapporto giuridico. Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la invocata sentenza della CTR Lombardia non può fare stato nel caso di specie quanto alla qualificazione della natura del finanziamento e alle ricadute sulla disciplina dei prezzi di trasferimento. Vanno, pertanto, esaminati gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.

Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la suddetta sentenza della CTR Lombardia non può fare stato nel caso di specie quanto alla qualificazione della natura del finanziamento e delle ricadute sulla disciplina dei prezzi di trasferimento. Vanno, pertanto, esaminati il ricorso principale e gli ulteriori motivi del ricorso incidentale.

4 – Il secondo motivo del ricorso incidentale, anch’esso pregiudiziale all’esame del ricorso principale, è inammissibile.

4.1 – Questa Corte afferma costantemente il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez. U., 17 dicembre 2019, n. 33373).

4.2 – Nella specie la ricorrente incidentale si è limitata a richiamare due precedenti di questa Corte (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2014, n. 27087; Cass., Sez. V, 17 luglio 2015, n. 15005), peraltro superati dalla successiva giurisprudenza di legittimità: Cass., Sez. V, 15 aprile 2016, n. 7493; Cass., Sez. V, 30 giugno 2016, n. 13387; Cass., Sez. V, 15 novembre 2017, n. 27018; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1102; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21828), senza censurare l’accertamento in fatto secondo cui “il versamento che la società PODINI HOLDING SPA ha effettuato nell’anno 2006 a favore della società controllata PIN SA costituisce inequivocabilmente un finanziamento” e che “è incontestabile che per il periodo anteriore a tale data (PVC del 17 ottobre 2008) non esiste alcuna prova documentale atta a provare l’esistenza di finanziamenti attivi infruttiferi in conto futuri aumento di capitale precedentemente deliberato”, accertamento – passato in giudicato – sulla base del quale è stato ritenuto che in questo caso non si verte in materia di conferimento ma di finanziamento infragruppo, che costituisce un service infragruppo offerto dalle controllanti alle società controllate (Cass., Sez. V, 15 novembre 2017, n. 27018, cit.).

4.3 – Inammissibile è, infine, la censura relativa alla erronea prospettazione di una presunzione legale di onerosità dei finanziamenti, non cogliendo la censura l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha affermato che “tale presunzione non ha alcun rilievo nel caso di specie, in quanto l’assoggettamento a tassazione del ricavo “figurativo” dell’operazione discende (…) dall’art. 110, comma 7".

5 – Il ricorso principale è infondato.

Questa Corte ha affermato che il, corrispettivo contrattuale non in linea con la disciplina dei prezzi di trasferimento debba essere adeguato al valore normale dell’operazione, costituito in caso di prestito di somma di denaro dagli interessi al tasso di mercato (Cass., Sez. V, 2016, n. 13887; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2019, n. 2387). Tuttavia il giudice del merito, con ragionamento in fatto incensurabile in questa sede, ha ritenuto inapplicabile al caso di specie come tasso di mercato il tasso proposto dall’Ufficio, in quanto il prime rate (tasso praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve termine), peraltro ridotto dall’Ufficio di un punto, era un tasso applicato precedentemente dagli istituti di credito e che non ha avuto ulteriori rilevazioni successivamente all’anno 2004 e, quindi, neanche rilevato per il periodo di imposta 2006.

In assenza di ulteriori elementi di prova, il tasso applicabile alla remunerazione del capitale torna ad essere il criterio della determinazione del tasso di interesse nella misura legale a termini dell’art. 45 TUIR, comma 2 (“se la misura non è determinata per. iscritto gli interessi si computano al saggio legale”), che costituisce la misura residuale di determinazione della remunerazione del capitale (Cass., Sez. V, 16 febbraio 2018, n. 3819).

La sentenza impugnata non si è sottratta all’applicazione del suddetto principio.

6 – Il terzo motivo del ricorso incidentale è fondato. Nella specie, appare assorbente constatare che la giurisprudenza interna in materia di applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento ai finanziamenti infruttiferi infragruppo si è consolidata successivamente alla notificazione dell’atto impugnato (le già citate Cass., Sez. V, 15 aprile 2016, n. 7493; Cass., Sez. V, 30 giugno 2016, n. 13387; Cass., Sez. V, n. 27018/2017, cit.; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1102; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21828). Nel qual caso deve farsi applicazione del principio secondo cui l’assenza di consolidamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l’avviso di accertamento costituisce presupposto per l’esistenza di una condizione di incertezza nell’interpretazione delle norme violate (Cass., Sez. V, 6 febbraio 2019, n. 3431; Cass., Sez. V, 13 luglio 2018, n. 18718).

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare non applicabili – a termini del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, come dedotto dal ricorrente – le sanzioni applicate, attesa la situazione di oggettiva incertezza su portata e ambito di applicazione delle norme tributarie violate.

7 – Il ricorso principale va, pertanto, rigettato e accolto il ricorso incidentale in relazione al terzo motivo, cassandosi la sentenza impugnata in relazione alle sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto a termini dell’art. 384 c.p.c., accogliendosi l’originario ricorso della società contribuente quanto alle sanzioni. Le spese del doppio grado del giudizio di merito sono compensate, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, così come per il medesimo principio, nonchè per reciproca soccombenza” sono integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità. Non opera a carico dell’Agenzia, ricorrente principale, il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo motivo, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso incidentale quanto alle sanzioni; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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