LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34602-2018 proposto da:
P.G., P.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA N. 27, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GRANATI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI DIONIGI;
– ricorrenti –
Contro
P.O., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Tedesco;
– controricorrente –
E contro
P.S.Y., P.M.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
OSSERVATO che:
– P.O. conveniva P.G., P.E. quali fratelli del defunto P.C. nonchè i figli del fratello P.F., P.S.Y. e P.M.S. per chiedere la sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di divisione stipulato in data 20/02/2006 tra i fratelli C. ed P.O.;
– accolta in primo grado la domanda attorea, G. e P.E. proponevano gravame;
– poichè P.S.Y. non partecipava al giudizio e non risultava esserle stato ritualmente notificato l’atto di citazione dell’impugnazione, la corte territoriale disponeva la rinnovazione della notificazione con termine entro il 22/01/2018;
– con la sentenza qui impugnata n. 777 pubblicata il 10/11/2018 la corte dichiarava l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c, comma 2, ritenendo che gli appellati non avevano adempiuto all’onere di rinnovazione della notifica dell’atto di impugnazione entro il termine concesso;
– hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello G. ed P.E. affidato ad un unico motivo illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., cui resiste P.O. con controricorso;
– poichè il ricorso non risultava ritualmente notificato a P.S.Y. e a P.M.S. con ordinanza n. 34379/2019 è stato disposta ai sensi dell’art. 331 c.p.c. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei loro confronti nel termine di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
– con successiva istanza del difensore di P.G. ed E. è stato chiesta la rimessione in termini per procedere alla notifica a P.S.Y. in ragione delle difficoltà incontrate nella notifica a mani in ragione dell’emergenza Covid-19;
– ritiene il collegio di accogliere l’istanza e di rimettere in termini per la notifica del ricorso in cassazione a P.S.Y. assegnando termine di 180 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza con rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette in termini i ricorrenti per rinnovare la notifica del ricorso in cassazione a P.S.Y. assegnando a tal fine termine di 180 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-2 sezione civile, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021