Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18156 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34644-2019 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO ALBERTARIO, 19, presso lo studio dell’avvocato DANIELA NAZZARO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1511/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE FELICE ALFONSINA.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Bari, in riforma del Tribunale della stessa città, ha dichiarato dovuti da C.N. i contributi alla gestione separata per i redditi professionali conseguiti nell’anno 2005;

la Corte territoriale ha accertato non prescritto il credito (richiesto per la prima volta con avviso bonario ricevuto il 21/06/2011), ritenendo che ricorressero le condizioni per l’applicabilità della causa di sospensione legale della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, avendo riscontrato in capo alla contribuente un comportamento intenzionalmente doloso nell’omessa compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi;

la cassazione della sentenza è domandata da C.N. sulla base di tre motivi;

l’Inps ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, conv. con modif. in I.n. 111/11”, con cui sostiene di non essere tenuta al versamento dei contributi pretesi dall’istituto previdenziale;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. – Erronea interpretazione della disciplina prescrittiva” sulla decorrenza della prescrizione”; si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto non prescritto il credito contributivo, riferito all’attività lavorativa svolta nel 2005, sebbene esso fosse stato richiesto per la prima volta con avviso bonario ricevuto il 21.06.2011; chiede di dichiarare erronea la sentenza d’appello là dove questa, accogliendo le difese dell’Inps, ha fatto decorrere il dies a quo della prescrizione non dalla data in cui il credito poteva essere fatto valere, bensì dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicando la causa di sospensione della prescrizione per doloso occultamento dell’esistenza del debito, per avere il contribuente omesso di compilare il Quadro RR;

col terzo motivo, prospettato anche quale domanda subordinata per il caso di rigetto dei primi due motivi, chiede di stabilire l’erroneità del computo delle sanzioni e accessori applicato dall’Inps all’avviso bonario, che sarebbe in eccesso rispetto alla proporzione legale e domanda l’applicazione delle sanzioni civili in misura ridotta prevista per la categoria dell’omissione contributiva, meno grave di quella dell’evasione;

la decisione involge un profilo nomofilattico, sulla cui interpretazione il Collegio ha già rimesso la causa alla IV Sezione;

il tema concerne il valore di presunzione di occultamento da attribuirsi all’omessa compilazione, da parte del libero professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi (da ultimo cfr. Cass. n. 4548 del 2021);

è necessario pertanto rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Sezione ordinaria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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