Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1821 del 28/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18318-2019 proposto da:

ASTRA YACHTS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO PARISI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SPA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1871/2016 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositato il 04/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

RILEVATO

– che viene proposto dalla Astra Yachts s.r.l., affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso il decreto del 4/05/2019 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto del GD che, relativamente alla domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento ***** s.p.a., presentata dalla stessa ricorrente per l’importo di Euro 2.230.976,22 (comprensiva della richiesta di risarcimento del danno per avere la società fallita consegnato un’imbarcazione affetta da vizi di costruzione e progettazione), aveva ritenuto che da un accertamento sommario, in base alla documentazione prodotta, non era stata raggiunta la prova del credito (la domanda della Astra Yachts s.r.l. era poi stata limitata in sede di opposizione alla somma di Euro 520.000,00);

– che, in particolare, il giudice di merito, nel decreto impugnato, ha accolto l’eccezione di prescrizione del credito sollevata, a norma dell’art. 240 c.n., dal curatore all’atto di costituirsi in giudizio, rilevando che nella condotta della società poi fallita non potesse individuarsi un effetto interruttivo della prescrizione e che su tale eccezione la società opponente non aveva preso posizione;

– che il fallimento ***** s.p.a. non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

– che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall. per avere il provvedimento impugnato omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela per effetto della tardività della costituzione di quest’ultima;

– che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 240 c.n., anche in relazione all’art. 2946 c.c., per avere il provvedimento impugnato omesso di applicare l’art. 2946 c.c. in seguito al riconoscimento dei vizi da parte della ***** s.p.a. in bonis;

– che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto storico decisivo, con riferimento, in particolare, al riconoscimento dei vizi dell’imbarcazione effettuato dalla ***** s.p.a. ed all’impegna da questa assunto di eliminarli;

– che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., per avere il provvedimento impugnato omesso di riconoscere alla ricorrente il risarcimento dovuto per i vizi di costruzione e di progettazione dell’imbarcazione di cui è causa e per il mancato godimento della stessa;

– che il primo motivo è manifestamente fondato;

che va preliminarmente osservato che la società ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe erroneamente dato atto che la stessa non aveva preso posizione sull’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore all’atto di costituirsi in giudizio, mentre, in realtà, la stessa ricorrente aveva eccepito all’udienza del 21.9.2017 la tardività della costituzione del curatore – avvenuta il giorno prima di tale udienza – e la conseguente inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata;

– che, ad avviso di questo Collegio, la circostanza se l’odierna ricorrente avesse o meno tempestivamente eccepito la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore è priva di rilevanza;

che, infatti, l’eccezione di decadenza dall’eccezione di prescrizione – a differenza dell’eccezione di prescrizione, che, in quanto in senso stretto, deve essere tempestivamente sollevata dalla parte a favore della quale è prevista è un’eccezione di natura processuale che può essere rilevata d’ufficio anche dal giudice e, come tale, può essere sollevata anche in appello (vedi Cass. n. 4689/2020);

che, quanto al merito dell’eccezione di decadenza della prescrizione, l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il curatore, a seguito della sua costituzione tardiva in giudizio, è decaduto dalla possibilità di sollevare l’eccezione di prescrizione del credito, è fondato e ciò in relazione a quanto previsto dell’art. 99 L. Fall., commi 6 e 7, la cui formulazione riproduce lo stesso sistema di preclusioni regolato dagli artt. 166 e 167 c.p.c., prevedendosi parimenti l’obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine (dieci giorni) prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti (venti giorni prima nel giudizio ordinario di cognizione o dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) nonchè l’obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (tra cui rientra a pieno titolo l’eccezione di prescrizione);

che, pertanto, deve ritenersi che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 99 L. Fall., comma 6 e 7, introdotta con la riforma della legge fallimentare, è applicabile anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo un sistema di preclusioni avente le medesime caratteristiche di quello risultante dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. per il giudizio ordinario di cognizione;

– che, in conclusione, il giudice di merito, nel constatare la tardività della costituzione del curatore, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la decadenza dell’eccezione di prescrizione da quest’ultimo sollevata e quindi esaminare la pretesa della odierna ricorrente, prescindendo dall’eccezione di prescrizione di cui all’art. 240 c.n.;

– che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti; che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472