LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di N.M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17500/2013 R.G. proposto da:
Immobiliare La Contea s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Tinelli Giuseppe e Contestabile Giovanni, presso lo studio dei quali in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15 è elettivamente domiciliata per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 7/34/13, depositata 1116.1.2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2020 dal Consigliere Castorina Rosaria Maria.
RITENUTO IN FATTO
Immobiliare La Contea s.r.l. adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, impugnando un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava la mancata contabilizzazione di ricavi per Euro 681.150,00 e una corrispondente sottofatturazione ai fini Iva in relazione alla vendita di 11 porzioni immobiliari all’interno del medesimo complesso immobiliare in Senago; l’ufficiotavendo verificato che solo in 8 casi la percentuale di ricarico risultava positiva, rideterminava i ricavi della società sulla base dei prezzi minimi rilevati dalla Camera di Commercio di Milano attraverso la Borsa Immobiliare.
Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, confermando i recuperi a fini Ires e Irap, annullando il recupero a fini Iva.
La contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR, con sentenza n. 7/34/13 depositata il 16.1.2013 rigettava l’appello.
Avverso la decisione Immobiliare La Contea s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società contribuente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Con il secondo e terzo motivo deduce insufficiente motivazione e omesso esame su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
Lamenta la ricorrente che la C.T.R. della Lombardia non aveva correttamente applicato le norme sull’onere probatorio e la prova presuntiva, avendo posto a base della prova indiziaria elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che nessuna motivazione era stata spesa in relazione alla prova offerta che i prezzi di cessione effettivi corrispondevano a quelli fatturati e dichiarati.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
2.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo – stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea – ha eliminato la presunzione relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 2, (cd. decreto Visco-Bersani) così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni O.M.I., ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 23379 del 2019; n. 9474 del 2017; Cass. n. 26487 del 2016; n. 24054 del 2014; Cass. n. 11439 del 2018; n. 2155 del 2019; Cass. n,10731 del 2020).
Incombe, pertanto, sull’Amministrazione finanziaria, la quale adduca l’esistenza di maggiori ricavi, l’onere della prova degli stessi, che può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.
2.2.Nel contenzioso tributario, lo schema logico della presunzione semplice offre all’interprete uno strumento di accertamento dei fatti che consente di risalire dal fatto noto (elemento certo) a quello ignoto secondo un giudizio probabilistico, basato sull’id quod plerumque accidit, senza che le conclusioni debbano essere legate alle premesse da un nesso di consequenzialità necessaria, ferma restando per il contribuente la possibilità della prova contraria; il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e ss. e 2697 c.c., comma 2" (Cass. ord. n. 14237 del 07/06/2017).
Nel caso di specie, la C.T.R. della Lombardia richiamando per relationem la sentenza di primo grado ha evidenziato le ragioni della legittimità dell’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati, perchè fondato su elementi gravi, precisi, e concordanti e ritenuto inadeguata la prova offerta dalla contribuente.
In particolare la CTR ha ritenuto atti a fondare l’accertamento dell’ufficio, la circostanza che il prezzo di vendita al mq applicato dalla ricorrente, confrontato con i valori indicati nel Bollettino semestrale della CC.I.A.A. del II semestre 2005, era molto inferiore a quello commerciale, la concessione di mutuo superiore al valore di acquisto dell’immobile, la mancata esibizione (a seguito della richiesta dell’Agenzia delle Entrate) delle proposte di acquisto avanzate dai potenziali clienti dell’agenzia di servizi immobiliari che aveva curato tutte le vendite, l’assenza dei preliminari degli atti di acquisto. La CTR ha sottolineato la mancata dimostrazione di ogni plausibile spiegazione della sproporzione del prezzo di acquisto di unità abitative del tutto simili, in particolare la vendita ad un prezzo identico o addirittura inferiore rispetto a quello dichiarato per porzioni immobiliari con superficie catastale inferiore.
Il ragionamento del giudice appare logico e coerente, non evidenzia alcuna contraddittorietà e fa corretta applicazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio e della prova per presunzioni.
3. Quanto alla motivazione, osserva il Collegio come la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).
Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021