LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28771/2016 proposto da:
P.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.V., P.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1273/2016 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 12/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 12 settembre 2016 e notificata a mezzo PEC il 6 ottobre 2016, ha rigettato l’appello proposto da P.M.L. e C.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Davoli n. 259 del 2010, e nei confronti di G.V. e P.R..
1.1. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda dei coniugi G. – P. di restituzione di somma mutuata, pari ad Euro 4.200,00, e condannato al pagamento della suddetta somma la sola P.M.L., rilevando il difetto di legittimazione passiva del C..
2. Il Tribunale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuta consegna del danaro a titolo di mutuo.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.M.L., sulla base di quattro motivi. Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati G.V. e P.R..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza del Tribunale in quanto assunta senza previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado iscritto con RG n. 502 del 2009, già riunito al procedimento precedentemente iscritto con RG n. 250 del 2009.
1.1. Il motivo è privo di fondamento.
L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione se ed in quanto venga specificamente prospettato che dal fascicolo non acquisito il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (ex plurimis, Cass. 04/04/2019, n. 9498; Cass. 07/08/2018, n. 20631; Cass. 19/01/2010, n. 688).
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 244 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo e si contesta che il Tribunale avrebbe attribuito valore probatorio a dichiarazioni testimoniali de relato actoris ed a fatti “neutri”, privi di valore indiziario, oltre che affermare erroneamente che la convenuta P.M.L. non aveva risposto all’interrogatorio formale.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del contratto di mutuo, pur non essendo stato assolto il relativo onere che gravava sui coniugi G. – P..
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
4.1. Non sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del mutuo rilevando che non era contestata la ricezione della somma di danaro, e che l’odierna ricorrente non aveva reso l’interrogatorio formale sui capitoli dedotti dalla controparte, nei quali si faceva riferimento all’avvenuto invio, a titolo di mutuo, delle somme di Euro 2.200,00 e di Euro 2.000,00, con due vaglia rispettivamente in data 27/10/2003 e in data 14/05/2007.
4.2. Quanto all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla teste S., il Tribunale ha chiarito che non si trattava di dichiarazioni de relato. La teste, infatti, aveva dichiarato di avere assistito ad una telefonata tra i coniugi G. – P. ed i loro cognati “di *****” (identificati con i coniugi C. – P., residenti in *****), i quali avevano chiesto un prestito.
In ogni caso, la testimonianza contestata non ha costituito la ragione della decisione, che è basata, come già detto, sul duplice rilievo della avvenuta ricezione delle somme e della mancata risposta della P. all’interrogatorio formale, sicchè la questione della utilizzabilità della testimonianza è priva di decisività e come tale inammissibile.
4.3. Analogamente è a dirsi per la censura che investe la valutazione dell’interrogatorio formale della odierna ricorrente. L’errore in cui sia assume essere incorso il Tribunale nel ritenere che la sig.ra P.M.L. non avesse reso l’interrogatorio formale nel giudizio di primo grado – errore rimasto indimostrato, come si dirà a breve – ha natura di errore percettivo, e perciò avrebbe dovuto essere censurato con la revocazione. La stessa parte ricorrente utilizza la locuzione “informazione probatoria sbagliata” (pag. 15 del ricorso), senza peraltro riportare il verbale dell’interrogatorio in ossequio all’onere di specificità.
4.4. Per il resto, le censure attingono l’apprezzamento delle prove, che è attività riservata al giudice di merito.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (per tutte, Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867; Cass. 19/06/2014, n. 13960).
5. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si contesta la decisione del Tribunale sul motivo di appello con il quale era stata censurata la mancata condanna degli opposti G. – P. alle spese di lite del primo grado in favore di C.A., dichiarato carente di legittirnazione passiva.
5.1. Il motivo è inammissibile in quanto l’odierna ricorrente non è legittimata ad impugnare la statuizione sulle spese riferita ad altra parte processuale, il C. appunto, che non ha proposto ricorso per cassazione.
6. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021
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