LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15323-2014 proposto da:
COMUNE CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTA ANNA MAZZEO;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA FUSELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato S.P.;
– controricorrente –
e contro
SERIT SICILIA SPA, COND. *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4467/2013 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 21/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.
FATTI DELLA CAUSA 1. In causa promossa da P.S., amministratore del condominio di *****, contro il Comune di Catania e contro Serit Sicilia spa, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del fatto che in cartelle emesse dalla Serit per tasse comunali degli anni 1998, 1999, 2000 esso P. era stato individuato come debitore a titolo personale invece che nella qualità di amministratore del condominio a cui le tasse erano riferibili, il Tribunale di Catania, con la sentenza in epigrafe, ha (per quanto interessa) rigettato l’appello del Comune contro la decisione di primo grado affermando, in primo luogo, che la causa, contrariamente a quanto eccepito dal Comune, apparteneva alla giurisdizione ordinaria e non alla giurisdizione tributaria in quanto afferente la materia “non già di tributi bensì di azione di risarcimento dei danni, venendo censurato un mero comportamento materiale lesivo del generale dovere di neminem laedere”, in secondo luogo, che, ancora contrariamente a quanto dedotto dal Comune con riguardo all’art. 2909 c.c., non vi era alcuna interferenza con le decisioni della CTR della Sicilia sui ricorsi contro le cartelle per dedotta insussistenza del presupposto impositivo “poichè nel presente giudizio non si contesta la debenza del tributo nè si chiede l’annullamento delle relative cartelle di pagamento rna si chiede il risarcimento del danno derivante dall’illecito comportamento attributo all’ente impositore e all’esattore”, infine che, contrariamente a quanto dedotto dal Comune in relazione all’art. 112 c.p.c., il giudice di primo grado, laddove aveva condannato anche il Comune al risarcimento del danno in favore del P. non aveva oltrepassato i limiti della domanda in quanto quest’ultimo aveva chiesto la condanna non solo della Serit ma anche del Comune.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catania il Comune ricorre con quattro motivi.
3. P. ha depositato controricorso.
4. La Procura Generale ha presentato requisitoria contenente richiesta di rigetto del ricorso.
5. Il Comune ha depositato memoria nella quale eccepisce non essergli stato notificato il controricorso.
6. Il ricorso, fissato ad udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso il Comune, sotto la rubrica “violazione dell’art. 7 c.p.c. nonchè della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2. Violazione ed illegittima applicazione dell’art. 2043", critica la prima delle riportate affermazioni del Tribunale di Catania riproponendo la tesi del difetto di giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
2. Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta la violazione dell’art. 1131 c.c. Deduce le cartelle erano state correttamente notificate a ” P.S. amministratore di condominio” ovvero “nella sua qualità di amministratore del condominio interessato”.
3. Con il terzo motivo di ricorso il Comune censura la seconda delle riportate affermazioni del Tribunale di Catania per dedotta violazione dell’art. 2909 c.c. tornando ad invocare il giudicato formatosi sulle decisioni della CTR della Sicilia relative alle cartelle e alla debenza delle tasse.
4. Con il quarto motivo di ricorso il Comune lamenta “il difetto di motivazione della sentenza”. Elenca una serie di aspetti del contenuto delle decisioni tributarie riguardo ai quali, nella motivazione della sentenza del Tribunale di Catania, si leggerebbero affermazioni errate; sostiene poi che “accettando il contenuto e la motivazione della sentenza che oggi si impugna, si priverebbe di valore ed efficacia il processo tributario”; deduce inoltre che il danno è stato quantificato nella sentenza impugnata “sul valore delle cartelle pagate senza considerare che due delle cartelle erano divenute esecutive e inoppugnabili”, che per l’altra cartella non vi era ancora una decisione definitiva e che comunque “sarebbe sempre stato possibile al danneggiato ottenere lo sgravio ed il rimborso del tributo pagato”; assume infine l’erroneità della sentenza del Tribunale di Catania nella parte in cui è stata negata la responsabilità della Serit riconosciuta invece in primo grado.
5. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’affermazione del Tribunale di Catania secondo cui la controversia non ha ad oggetto “tributi bensì un’azione di risarcimento dei danni, venendo censurato un mero comportamento materiale lesivo del generale dovere di neminem laedere” è incontrovertibile ed invero incontroversa. Emerge infatti dalla sentenza e finanche dal ricorso che la controversia ha oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dal P. in relazione al fatto, assunto come fatto illecito colposo ai sensi e per gli affetti dell’art. 2043 c.c., che le cartelle sono state emesse nei confronti suoi personali sebbene egli non fosse personalmente il soggetto passivo dei tributi. Premesso che l’attività della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti imposti dalla legge (art. 97 Cost.) e dalla norma primaria del “neminem laedere” (art. 2043 c.c.), spetta al giudice ordinario, la cui giurisdizione in tema di diritti soggettivi è la regola (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, e, a contrario, art. 103 Cost.; v. anche SU n. 27455 del 29/12/2016 secondo cui “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell’esercizio del potere autoritativo, o quando l’atto o il provvedimento di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l’illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043 c. c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato”), e non al giudice tributario, la cui giurisdizione sussiste sulle sole materie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, accertare se vi sia stato, da parte dell’amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento colposo che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo e decidere, conseguentemente della richiesta risarcitoria del privato.
Il Collegio richiama e dà continuità alla statuizione di principio contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15 del 4/01/2007 (poi ribadita nella sentenza n. 33920/2019 e per la quale v. anche la sentenza 10814/2020): “Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione finanziaria dello Stato o da altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, c meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo”.
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. A fronte della verifica in fatto dei giudici di appello i quali hanno affermato che le cartelle erano state emesse a nome del P. in proprio con indicazione del suo codice fiscale personale, il ricorrrente prospetta una diversa situazione fattuale secondo cui le cartelle sarebbero state notificate al ” P. amministratore di condominio”.
7. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che il giudicato si forma sui fatti (art. 2909 c.c.), il fatto già ricordato al punto 5., alla base della domanda risarcitoria su cui si è pronunciato il Tribunale di Catania, è incontrovertibilmente diverso rispetto al fatto, sindacato dalla CTR di Catania, costituito dalla esistenza del debito tributario portato nelle cartelle.
7. Il quarto, articolato motivo di ricorso, è inammissibile.
Il Comune innanzi tutto -laddove cioè elenca aspetti del contenuto delle decisioni tributarie riguardo alle quali, nella motivazione della sentenza del Tribunale di Catania, si leggerebbero affermazioni errate e sostiene che “accettando il contenuto e la motivazione della sentenza che oggi si impugna, si priverebbe di valore ed efficacia il processo tributario”- intende riproporre la questione già sollevata con il terzo motivo, di una supposta interferenza tra giudicato tributario e sentenza impugnata. Su ciò si richiamano le osservazioni fatte a proposito del terzo motivo.
Laddove poi lamenta vizio di quantificazione del danno risarcibile, ovvero erroneo accoglimento dell’appello incidentale di Serit, quest’ultima essendo l’unica responsabile del fatto, dal momento che i soli atti che non facevano alcuna menzione della qualità di amministratore del condominio erano proprio le cartelle di pagamento da essa notificate al P. in proprio, non tiene conto nè del carattere prettamente valutativo e fattuale dell’attività di liquidazione del danno spettante in via esclusiva al giudice del merito, nè della effettiva ratio decisoria del Tribunale, il quale ha basato l’accoglimento dell’appello incidentale di Serit, e l’esclusione della sua responsabilità solidale, su ciò che le cartelle, ancorchè prive di qualsiasi riferimento alla qualità del P., non facevano che riprodurre i ruoli (a loro volta privi di una effettiva e valida indicazione della qualità) che avevano ingenerato l’errore, e che erano pacificamente attribuibili all’ente impositore, non già all’agente per la riscossione. Si tratta di ratio basata su una determinata ricostruzione in fatto, e di per sè non in contrasto con la legge, secondo cui il riscossore è un mero incaricato di ricevere il pagamento su ruolo dell’ente impositore.
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese – premesso che l’avvenuta notifica del controricorso emerge dalla pagina 17 dello stesso controricorso – seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Catania a rifondere a P.S. le spese del giudizio, liquidate in Euro1400,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge ed oltre Euro 200,00 per esborsi;
ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021
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