LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
B.D. elettivamente domiciliata in Roma, Viale Pasteur n. 5 presso lo studio dell’Avv. Giannubilio Enrico che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 540/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 2 febbraio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal relatore Crucitti Cons. Roberta.
RILEVATO
Che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Blasi Daira di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e relativo a Irpef dell’anno di imposta 2004, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la prima decisione favorevole alla contribuente e dichiarava la legittimità dell’atto impositivo.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che la contribuente avesse mutato la causa petendi in secondo grado, asserendo che l’atto di compravendita, posto a base dell’accertamento, fosse il frutto di un accordo simulatorio mentre, in primo grado, aveva sostenuto che la disponibilità finanziaria per tale acquisto fosse frutto di donazione di somme di denaro da parte dei familiari. Riteneva, ancora, che in ogni caso la simulazione non fosse stata idoneamente provata e che, nel merito, le spese per il mantenimento dell’immobile correttamente fossero state poste per un terzo a carico della contribuente anche a causa del “reddito basso” del padre R..
Avverso la sentenza B.D. propone ricorso, su tre motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
il ricorso va dichiarato inammissibile per non essere stata fornita prova, a fronte del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’avvenuta notificazione. Manca, infatti, in atti la cartolina di ritorno della lettera raccomandata a mezzo della quale il procuratore della ricorrente, a ciò debitamente autorizzato, ha iniziato il procedimento notificatorio.
Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008) seguito a tutt’oggi “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norna del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021