Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.18501 del 30/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 707-2016 proposto da:

STUDIO AFFI S.N.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato FILIPPO CAPRARA, presso il cui studio a Verona, piazza R. Simoni 38, elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.L.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO VENERI, presso il cui studio a Verona, corso Porta Nuova 39, elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2467/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26/11/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, CELESTE ALBERTO, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Verona, con decreto del 27/6/2009, ha ingiunto a Z.L.C. il pagamento, in favore della Studio Affi s.n.c., della somma di Euro 5.200,00, oltre interessi, quale somma dalla stessa dovuta, a titolo di penale, in forza dell’art. 9, lett. a), del contratto di mediazione di vendita intercorso tra le parti.

Z.L.C. ha proposto opposizione deducendo, tra l’altro, l’infondatezza della pretesa azionata dalla società istante in quanto fondata su un documento, vale a dire il fax/comunicazione di proposta d’acquisto dell’immobile oggetto del mandato, privo di valore probatorio, non pervenuto a destinazione nè seguito dall’accettazione del promittente alienante.

Il tribunale, con sentenza del 30/10/2012, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Il tribunale, in sostanza, ha ritenuto, per un verso, che l’opponente solo tardivamente con la comparsa conclusionale aveva attribuito alla propria raccomandata a/r del 29/9/2008 il valore di comunicazione di recesso dal contratto, e, per altro verso, che la proposta di acquisto nei termini contrattualmente pattuiti era stata validamente comunicata dall’agenzia tramite fax, pervenuto a destinazione, nonostante la negazione dell’opponente, per quanto desunto da una seri di circostanze concordanti e concludenti in tal senso.

Z.L.C. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale.

La società appellata, dal suo canto, si è costituita chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’opposizione proposta ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Studio Affi s.n.c. al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

La corte, in particolarep – dopo aver evidenziato, in rito, che, pur se “manca una comparsa di costituzione e risposta per questo giudizio d’appello” e che “non risulta depositato il fascicolo d’appello della stessa parte”, la causa poteva essere decisa in base al fascicolo di parte già depositato dalla società appellata nel fascicolo d’ufficio di primo grado – ha ritenuto, nel merito, di dover esaminare in via prioritaria, in quanto potenzialmente risolutivo e assorbente, il terzo motivo d’appello e l’ha ritenuto fondato.

Si tratta, ha osservato la corte, della censura con la quale l’appellante, per un verso, aveva negato di aver ricevuto il fax con il quale l’agenzia le avrebbe comunicato in data 30/9/2008, presso il recapito della società Z.C. e L. di Z.L. & C. s.n.c., la seconda proposta di acquisto dell’immobile del nipote, entro il primo termine di scadenza dell’incarico, e cioè proprio il 30/9/2008, e, per altro verso, dedotto l’inadeguatezza probatoria di tale strumento di trasmissione, in quanto fallibile e comunque riferito ad una comunicazione che doveva pervenire entro la scadenza del termine con la compiuta indicazione di tutti i termini dell’accordo proposto e dell’impegno assunto da chi aspirava all’acquisto.

La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che l’incarico di mediazione era stato conferito il giorno 8/3/2008, con termine tacitamente prorogabile per una sola volta e per un pari periodo di tempo, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, da comunicare con lettera raccomandata a/r, da inviare almeno quindici giorni prima della scadenza, e che la proroga tacita era stata senz’altro impedita dalla tempestiva disdetta comunicata il 30/8/2008, ha rilevato che la teste Zi.Cl., indicata dalla società appellata – interrogata sul fatto che la seconda proposta d’acquisto sarebbe stata comunicata personalmente alla Z. da C.I., incaricato dell’agenzia, recatosi presso la società di quest’ultima in data 1/10/2008 – aveva dichiarato, all’udienza del 29/9/2011, di ricordare che la proposta del 26/9/2008 era stata inviata via fax alla ditta dove la Z. lavorava e che il C., prima di recarsi di persona presso la società dove lavorava la Z., aveva anticipato telefonicamente il contenuto della seconda proposta d’acquisto, ottenendo dalla stessa, sempre verbalmente, l’accettazione della proposta, precisando di aver assistito personalmente alla telefonata perchè avvenuta negli uffici dello studio Affi.

La corte ha ritenuto che i contatti diretti e personali dell’incaricato dell’agenzia con la Z. presso la società di quest’ultima, risultano, per la collocazione temporale indicata dalla parte interessata nel verbale del 29/9/2011, tardivi rispetto alla già intervenuta scadenza dell’incarico, non prorogato per espressa disdetta scritta, per cui, ha concluso, l’appellante aveva legittimamente rifiutato l’offerta d’acquisto.

Nè, ha aggiunto la corte, risulta altrimenti, dall’istruttoria espletata, conferma della tempestiva comunicazione via fax dell’offerta di acquisto risalente al 26/9/2008, e, quindi, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della penale prevista dalle parti contraenti con la clausola n. 9, lett. a), posto che il rapportino fax del 30/9/2008 attesta che, in tale data, era stato trasmesso dall’agenzia un fax di due pagine ad un recapito telefonico diverso da quello che la Z. aveva indicato nel modulo di conferimento dell’incarico e riferito – come emerge dall’estratto delle Pagine Bianche che l’appellata ha prodotto alla società Z.C. e L. di Z. L. & C. s.n.c.: “la contestazione del ricevimento del fax, da parte dell’opponente, imponeva all’altra parte la dimostrazione almeno del fatto che il recapito telefonico indicato nel fax corrispondeva comunque a uno dei recapiti della destinataria all’epoca dei fatti”. Tale dimostrazione, però, ha osservato la corte, non è in atti e tutte le valutazioni di natura presuntiva che sul punto la sentenza impugnata aveva sviluppato non trovano fondamento sul necessario presupposto della spedizione del fax al recapito telefonico corretto.

La corte, quindi, ritenuto assorbita ogni altra censura dell’appellante, ha accolto l’impugnazione dalla stessa proposta. La s.n.c. Studio Affi, con ricorso notificato il 21/12/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata il 23/10/2015.

Z.L.C. ha resistito con controricorso nel quale ha dedotto quattro motivi di improcedibilità, in rito, del ricorso per cassazione, vale a dire: a) la violazione degli artt. 366 e 100 c.p.c., sul rilievo che C.I., indicato nella procura speciale apposta a margine del ricorso come legale rappresentante della Studio Affi s.n.c., non è mai stato parte nei due gradi di giudizio e non è, pertanto, legittimato a proporre ricorso per cassazione; b) la violazione degli artt. 366 e 83 c.p.c., sul rilievo che la procura apposta a margine del ricorso, lì dove indica, come difensore, l’avv. Porta, non identifica, in difetto di alcuna ulteriore indicazione, la persona cui è stata conferita; c) la violazione degli artt. 366 e 365 c.p.c., sul rilievo che la procura speciale, rilasciata tanto dalla s.n.c. Studio Affi, quanto da C.I. personalmente, reca una sola sottoscrizione illeggibile, per cui non è dato comprendere se la stessa sia quella del legale rappresentante della società Studio Affi s.n.c. ovvero quella di C.I., “il quale agisce altresì personalmente”; d) la violazione dell’art. 369 c.p.c., non avendo la ricorrente depositato la copia autentica della sentenza della corte d’appello con la relazione di notificazione, eseguita a mezzo pec in data 23/10/2015. La controricorrente, infine, ha dedotto che le conclusioni esposte in ricorso sono anomale avendo la ricorrente richiesto, a differenza di quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., non la cassazione della sentenza impugnata ma la sua riforma totale o parziale nonchè il rinvio al giudice di secondo grado.

La ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità del controricorso per omesso conferimento di procura speciale in quanto priva di alcuno specifico riferimento all’impugnazione della sentenza oggetto del ricorso per cassazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso che la controricorrente ha avanzato risultano infondate.

1.2. Intanto, risultano agli atti del giudizio tanto la copia autentica della sentenza della corte d’appello, quanto la relazione di notificazione della stessa eseguita a mezzo pec in data 23/10/2015.

1.3. Risulta, poi, dalla sentenza impugnata che la s.n.c. Studio Affi è stata parte sostanziale di entrambi i gradi del giudizio di merito ed è, come tale, legittimata a proporre ricorso per cassazione a prescindere dal fatto che il suo legale rappresentante sia, nelle more, cambiato.

1.4. La procura speciale apposta a margine del ricorso, che la società ha conferito all’avv. Filippo Caprara, è, inoltre, di per sè idonea ad integrare il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione richiesto dall’art. 365, in fine, c.p.c., a nulla rilevando, se non altro a norma dell’art. 159 c.p.c., comma 2, che lo stesso atto indichi, quale difensore, altro avvocato, identificato solo con il cognome, tanto più che tale difensore non risulta indicato nell’epigrafe del ricorso nè ha sottoscritto il ricorso o altro atto del presente giudizio.

1.5. La procura speciale apposta a margine del ricorso reca, poi, l’indicazione, quale parte conferente, soltanto della società Studio Affi s.n.c.: e ciò basta per ritenere soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 365, in fine, c.p.c., a prescindere tanto dal fatto che la relativa sottoscrizione sia illeggibile (posto che, come si evince dal ricorso, la stessa, in difetto di emergenze che possano con certezza deporre in senso contrario, è senz’altro riconducibile ad C.I., quale legale rappresentante della predetta società: ed è noto che l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti, come nel caso in esame, dal testo dell’atto: Cass. n. 7179 del 2015), quanto dalla circostanza che, nell’intestazione del ricorso, sia stato indicato (non importa se volutamente o per un mero errore di scrittura) che il C. abbia agito “altresì personalmente” (posto che, una volta stabilito che è unicamente la società che lo stesso rappresenta ad essere parte sostanziale del giudizio, ciò che conta, ai fini della rituale proposizione del ricorso per cassazione da parte della stessa, è che tale società abbia rilasciato, com’è accaduto nel caso in esame, una valida procura speciale ad litem).

1.6. Nè, infine, rilevano le conclusioni esposte in ricorso che, in quanto rivolto alla Corte di cassazione, non può che tendere, a prescindere dalle richieste letteralmente esposte, al suo accoglimento e, quindi, necessariamente, alla cassazione della sentenza impugnata (art. 383 c.p.c.).

1.7. L’eccezione d’inammissibilità del controricorso per difetto di procura speciale è parimenti infondata. La procura apposta, come quella rilasciata dalla controricorrente, a margine del controricorso, pur contenendo espressioni generiche, deve, nel dubbio, ritenersi “speciale” in applicazione del principio di conservazione dell’atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l’art. 159 c.p.c., ove non abbia univocamente escluso, come accaduto nel caso in esame, la volontà della parte di difendersi rispetto ad un ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata, innanzitutto, nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che mancava tra gli atti del giudizio d’appello la comparsa di costituzione della parte appellata, la quale, al contrario, aveva provveduto a costituirsi regolarmente nel procedimento di secondo grado con atto in data 30/3/2015. La corte d’appello, quindi, ha osservato la ricorrente, non ha posto alla base della sua decisione le difese e le prove offerte dalla parte appellata sebbene le stesse fossero presenti in atti.

2.2. La ricorrente, inoltre, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione con la quale l’appellante aveva negato di aver ricevuto il fax trasmessole dall’agenzia il 30/9/2008, era onere di quest’ultima, quale opposta, fornire la dimostrazione della correttezza del numero di fax, sebbene tale circostanza non fosse mai stata eccepita nè argomentata dall’opponente. La corte, infatti, ha proseguito la ricorrente, ha sostenuto che l’opponente, lì dove aveva genericamente contestato di non aver ricevuto il fax del 30/9/2008, avesse di fatto eccepito che il numero di fax risultante dal rapporto allegato alla proposta d’acquisto del 26/9/2008, non era corrispondente a quello della società facente capo alla Z., e che, a fronte di tale eccezione, la parte appellata aveva l’onere di dimostrarne la correttezza e la coincidenza.

2.3. Sennonchè, ha aggiunto la ricorrente, la parte opponente, nell’atto di citazione in opposizione, si era limitata a negare di aver ricevuto il fax, adducendo meri malfunzionamenti dell’apparecchio, con la conseguenza che, in forza del principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c., la coincidenza tra il numero di fax, cui la proposta d’acquisto era stata inviata, e quello della società facente capo alla Z., doveva essere considerato, in mancanza di una specifica e puntuale contestazione da parte dell’opponente negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio, un fatto pacifico.

3.1. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e degli artt. 2697, 2712 e 2727 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la proposta di acquisto era stata comunicata alla Z. dopo la scadenza dell’incarico conferito all’agenzia e che l’appellante aveva, di conseguenza, legittimamente rifiutato l’offerta.

3.2. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello innanzitutto ha omesso di considerare che la dimostrazione della circostanza relativa alla comunicazione della proposta di acquisto del 26/9/2008 è stata fornita sia attraverso la prova documentale, assolta mediante la produzione del doc. 3 del fascicolo monitorio, sia, in ogni caso, come risulta dagli atti di causa, tramite la prova orale e la prova presuntiva.

3.3. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito la ricorrente, ha violato la norma prevista dall’art. 2712 c.c., la quale, in materia di riproduzioni meccaniche, introduce una presunzione di prova che può essere vinta solo dall’espresso disconoscimento della conformità delle riproduzioni medesime rispetto ai fatti o alle cose ivi rappresentate. Nel caso in esame, l’appellante non aveva espressamente disconosciuto il fax allegato dall’opposta, quale doc. n. 3, con il relativo rapportino recante la dicitura “OK”, per cui la corte, in mancanza di una prova contraria che la controparte aveva l’onere di fornire, avrebbe dovuto ritenere pienamente raggiunta la prova di quanto ivi rappresentato e comunicato al destinatario.

3.4. La corte d’appello, poi, ha aggiunto la ricorrente, ha violato o falsamente applicato le norme previste dagli artt. 115 c.p.c., artt. 2697 e 2727 c.c., avendo, in particolare: – erroneamente ritenuto la mancata corrispondenza del numero di fax indicato nel rapportino del 30/9/2008 rispetto a quello della società Z. “sulla base del numero indicato dalla… Z. sul modulo di conferimento di incarico di mediazione… nel quale, tuttavia, il relativo numero è quello di telefono e non già del fax, essendo posto accanto alla dicitura “tel.””, per cui l’argomentazione della corte è del tutto in contrasto con le risultanze documentali di causa; – illegittimamente negato l’invio del fax del 30/9/2008 nonostante che la deposizione resa dalla teste Zi.Cl. avesse consentito di accertare l’invio del fax del 30/9/2008 ed in ogni caso la previa comunicazione, dapprima telefonica e poi di persona, della proposta di acquisto da parte del mediatore alla Z.; – illegittimamente omesso di valorizzare ai sensi degli artt. 2727 ss. c.c. gli ulteriori elementi presuntivi della prova della comunicazione alla Z. della proposta di acquisto così come individuati dal tribunale.

4.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione dei temi trattati, sono infondati in tutte le censure in cui risultano articolati.

4.2. La censura di cui al punto 2.1. difetta della necessaria specificità. La ricorrente, infatti, non indica quali siano le difese e le prove offerte nella comparsa di risposta che assume di aver ritualmente depositato e che, ove valutate dalla corte, avrebbero determinato una diversa decisione da parte della corte stessa. Ed è, in effetti, noto che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: è, pertanto, inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26831 del 2014).

4.3. Quanto alla censura di cui al punto 2.2., la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata: la quale, invero, lungi dal negare la corrispondenza tra il numero di fax al quale la proposta di acquisto era stata inviata in data 30/9/2008 e quello riferibile alla società facente capo alla Z., ha, in realtà, rilevato che tale numero era diverso da quello che la Z. aveva indicato nel modulo di conferimento dell’incarico traendone, correttamente, la conseguenza che, a fronte della contestazione del ricevimento di tale fax da parte dell’opponente, era la parte opposta ad avere l’onere di dimostrare che “il recapito telefonico indicato nel fax corrispondeva comunque a uno dei recapiti della destinataria all’epoca dei fatti”.

4.4. Rimangono, per l’effetto, assorbite ed, in ogni caso, prive di rilievo le censure che la ricorrente ha articolato in ordine al mancato disconoscimento, da parte dell’opponente, della corrispondenza tra il fax trasmesso alla Z. e quanto rappresentato nel documento n. 3 prodotto in giudizio.

4.5. Le residue censure sono, invece, inammissibili. La ricorrente, infatti, pur invocando la violazione di norme di legge, contesta, in sostanza, la valutazione delle prove operata dal giudice di merito sollecitando la Corte ad un inammissibile riesame delle relative emergenze. L’apprezzamento delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce, al contrario, un’attività riservata al giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, piuttosto, verificare (solo), ove sollecitata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, se questi ultimi, nella ricostruzione della fattispecie concreta, abbiano o meno omesso di esaminare fatti (principali o secondari), sempre che siano stati oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio e siano decisivi, se effettivamente riscontrati, ai fini di una diversa soluzione della controversia.

5.1. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 167,183,112 e 115 c.p.c. e gli artt. 1754 ss., 1362,2697 e 1218 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’incarico di mediazione era stato conferito il giorno 8/3/2008, con termine tacitamente prorogabile per una sola volta e per un pari periodo di tempo, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, e che la proroga tacita era stata senz’altro impedita dalla tempestiva disdetta comunicata il 30/8/2008.

5.2. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte ha omesso di considerare, innanzitutto, che l’opponente, nell’atto introduttivo del procedimento di primo grado, non aveva formulato alcuna eccezione o domanda volta a far valere l’intervenuta disdetta dell’incarico di mediatore. Emerge, del resto, ha proseguito la ricorrente, che il documento n. 5, e cioè la missiva del 29/8/2008, indirizzata allo Studio Affi, è stato allegato per la prima volta agli atti del giudizio con la prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, senza dare atto della sua produzione e della sua valenza probatoria e senza far da essa conseguire alcuna precisazione in termini di eccezione e/o di precisazione delle domande. Il documento in questione solo in comparsa conclusionale è stato per la prima volta qualificato come atto di recesso dell’incarico di mediazione. La corte d’appello, quindi, ha violato l’art. 112 c.p.c..

5.3. La qualificazione quale disdetta di tale documento, peraltro, ha proseguito la ricorrente, risulta in contrasto, in forza delle norme previste dagli artt. 1362 e ss. c.c., con il suo contenuto letterale, parlando testualmente di “annullamento dell’incarico di mediazione” con richiesta di conferma da parte del mediatore.

5.4. D’altra parte, ha concluso la ricorrente, l’eventuale recesso dall’incarico appare del tutto irrilevante poichè il mediatore deve solo eseguire la propria prestazione entro la scadenza dell’incarico e non già dare comunicazione dell’eventuale proposta d’acquisto ovvero la conclusione dell’affare. Nel caso di specie, il mediatore, entro il termine di scadenza dell’incarico, ha reperito una proposta conforme all’incarico per cui la corte d’appello ha del tutto illegittimamente statuito tanto l’inadempimento dell’appellata, quanto la correttezza della Z..

6.1. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato.

6.2. Innanzitutto, le censure di cui al punto 5.2. si infrangono contro i principi già affermati da questa Corte secondo cui: innanzitutto, ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, semprechè la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista (come la ricorrente non risulta aver fatto) alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (Cass. n. 14661 del 2019); – in secondo luogo, il giudice d’appello ha il potere di rilevare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ove siano a fondamento di eccezioni non rimesse alla scelta esclusiva della parte interessata, anche se non sono stati esplicitamente dedotti, purchè emergano, come la disdetta in questione, dagli atti ritualmente acquisiti (cfr. Cass. n. 9965 del 2016, in tema di pagamento, ha ritenuto che tale eccezione è rilevabile d’ufficio poichè l’estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicchè la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello; Cass. n. 6350 del 2010; più in generale, Cass. n. 25434 del 2019, secondo cui il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati ex actis; Cass. n. 27998 del 2018; Cass. n. 31638 del 2018; Cass. SU n. 10531 del 2013).

6.3. La censura di cui al punto 5.3. è inammissibile. In effetti, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità. Ne consegue che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di motivazione nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 ss. c.c., avendo l’onere (nella specie non adempiuto) di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonchè il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. Cass. 15798 del 2005; Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 5922 del 2016, in motiv.).

6.4. La censura di cui al punto 5.4. è, infine, parimenti inammissibile. Il thema decidendum del giudizio d’appello, infatti, per come emerge dalla sentenza impugnata, non ha compreso la questione della sufficienza, ai fini della penale azionata, del reperimento, entro il termine del 30/9/2008, della proposta conforme, avendo, al contrario, sin dall’inizio investito la questione della comunicazione, o meno, entro il predetto termine, della proposta già reperita dal mediatore al committente. Ed è, invece, noto che, nel ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità del motivo, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. n. 20694 del 2018): ciò che, nel caso di specie, non è accaduto.

7. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

Codice Civile > Articolo 1218 - Responsabilita' del debitore | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2712 - Riproduzioni meccaniche | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2727 - Nozione | Codice Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 5 - Momento determinante della giurisdizione e della competenza | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 83 - Procura alle liti | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 87 - Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 112 - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 159 - Estensione della nullita' | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 167 - Comparsa di risposta | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 183 - Prima comparizione delle parti e trattazione della causa. ) | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 360 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 365 - Sottoscrizione del ricorso | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 369 - Deposito del ricorso | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 383 - Cassazione con rinvio | Codice Procedura Civile

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472