Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18607 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19074/2019 proposto da:

P.S., minore in persona del tutore B.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Baleani Donatella, giusta procura in calce all’atto di conferimento;

– ricorrente –

contro

P.E., Be.Al., Bi.El., P.I., Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i Minorenni di Ancona, con decreto del 23.11.2018, ha disposto la sospensione ex art. 336 c.c. di P.I. ed Bi.El., genitori del minore P.S., nato in data *****, dall’esercizio della potestà genitoriale sul minore, affidando quest’ultimo ai Servizi sociali competenti per territorio, con il divieto per entrambi i genitori e per gli altri parenti di avvicinamento al minore medesimo.

Con decreto depositato il 19 giugno 2019 la Corte d’Appello di Ancona – sezione Minorenni – ha accolto il reclamo proposto da P.E. e Be.Al., nonni paterni del minore, revocando il Decreto del 23.11.2018 limitatamente alla parte in cui ha esteso il divieto di avvicinamento ai nonni paterni, reclamanti, nonchè quello pronunciato in data 29.1.2019, che ha rigettato l’istanza di incontro/diritto di visita con il minore.

E’ stato evidenziato dalla Corte d’Appello che i nonni paterni, cui l’art. 317 bis c.c., attribuisce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, in ragione della mancata pregressa frequentazione con i genitori del minore S., erano completamente estranei alle circostanze che avevano portato alla sospensione della potestà genitoriale (gravi lesioni al minore procurate al minore dal padre alla presenza della madre e della nonna materna), con conseguente necessità di ripristino della frequentazione tra il minore e nonni paterni, a cadenza periodica, secondo modalità da stabilire dai Servizi Sociali, tenuto conto delle esigenze del minore.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Paolo Mengoni, in qualità di tutore del minore, affidandolo a tre motivi.

P.E. e Be.Al. non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 81,100 c.p.c., artt. 330,333 e 336 c.c., in ragione del difetto di legittimazione attiva dei nonni paterni.

Lamenta il tutore ricorrente che la Corte d’Appello di Ancona ha illegittimamente dato ingresso alla domanda degli ascendenti nell’ambito di un procedimento promosso ex art. 330-333 c.c., dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni, i cui effetti sono rivolti nei confronti non degli ascendenti, ma dei soli genitori.

Ne consegue che non è configurabile in capo agli ascendenti la titolarità dei diritti relativi all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possa legittimare un loro interesse ad intraprendere iniziative impugnatorie.

In particolare, non essendo prevista per gli ascendenti l’assunzione della qualità di parte nella tipologia dei procedimenti finalizzati alla decadenza o alla limitazione della potestà genitoriale, i medesimi non sono neppure legittimati ad impugnare i provvedimenti adottati nel corso di tali procedimenti.

Gli ascendenti avrebbero potuto e dovuto eventualmente tutelare i propri diritti promuovendo la specifica ed autonoma azione giudiziaria loro riservata ex art. 317 bis c.c..

Peraltro, gli ascendenti avevano una conoscenza effettiva e qualificata del provvedimento ablativo originario, avendo compiuto nel procedimento (a suo dire irritualmente) atti processuali, quali la presentazione in data 28.12.2018 dell’istanza di parziale modifica del decreto del 23.11.2018 contenente richiesta di affido provvisorio del minore, e ulteriore istanza del 24.1.2019 afferente la richiesta di incontro/diritto di visita con il minore.

Infine, rileva il tutore che il difetto di legittimazione processuale attiva può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevato d’ufficio dal giudice.

2. Il primo motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che i nonni paterni del minore sono legittimamente intervenuti nel procedimento de potestate promosso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona nei confronti dei genitori, essendo sorto un loro interesse giuridico autonomo a partecipare al giudizio, a norma dell’art. 105 c.p.c., comma 1, a seguito del decreto del 23.11.2019 dello stesso Tribunale che, nel sospendere l’esercizio della potestà genitoriale, ha, altresì, disposto il divieto di avvicinamento al minore anche dei parenti (tra cui rientrano ovviamente anche i nonni paterni).

Non vi è dubbio, infatti, che i nonni paterni, cui l’art. 317 bis c.p.c., riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni tanto è vero che dell’art. 317 bis c.c., comma 2, attribuisce loro il diritto di instaurare anche un autonomo procedimento ex art. 336 c.p.c., finalizzato alla tutela di tale diritto, ove sia ostacolato dalla condotta anche di uno solo dei genitori, ovviamente nell’esclusivo interesse del minore, vedi Cass. n. 5097/2014 – fossero stati pregiudicati in proprio dal predetto provvedimento del Tribunale per i Minorenni, seppure limitatamente alla parte dello stesso in cui veniva esteso anche nei loro confronti il divieto di avvicinamento al minore.

Se è pur vero, infatti, che normalmente gli ascendenti non assumono la qualità di parte di un procedimento de potestate, avendo questo ad oggetto la limitazione dell’esercizio della potestà genitoriale, ove, tuttavia, nell’ambito di tale procedimento, siano adottati provvedimenti che vengano in concreto ad incidere, altresì, sulla posizione soggettiva degli stessi ascendenti, non vi sono ragioni ostative per non riconoscere loro la legittimazione a partecipare al procedimento e, conseguentemente, ad impugnare i provvedimenti emessi in tale ambito e ritenuti da loro pregiudizievoli (in ordine alla legittimazione all’impugnazione da parte di chi abbia partecipato al precedente grado del giudizio, vedi Cass. n. 7467/2017 e Cass. n. 1671/2015).

E’ evidente che, nel caso di specie, il decreto del Tribunale per i minorenni, nella parte in cui ha imposto ai parenti il divieto di avvicinarsi alla minore ed così inciso sul diritto di visita anche dei nonni paterni, avesse compresso un loro diritto soggettivo tutelato, oltre che dalla Costituzione, anche dalla normativa comunitaria (art. 2 Cost.; art. 8 CEDU).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.c..

Lamenta il tutore ricorrente che il decreto impugnato si fonda sull’erroneo presupposto della natura decisoria del provvedimento assunto in data 29.1.2019 dal giudice delegato all’istruttoria del procedimento (e non dal Collegio) la natura chiaramente interlocutoria di tale decisione.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c., comma 2.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente rigettato l’eccezione di tardività del reclamo dallo stesso sollevata, ritenendo che la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo operasse solo in virtù di una conoscenza legale del provvedimento, conseguita per effetto della notificazione dello stesso effettuata ad istanza di parte.

Tale affermazione si fondava sull’erroneo presupposto che il decreto ablativo dovesse essere notificato anche agli ascendenti, circostanza destituita di fondamento, non essendo i “parenti” parte del procedimento de potestate.

In realtà – evidenzia il ricorrente – la Corte di merito non aveva considerato che gli ascendenti avevano acquisito aliunde una conoscenza qualificata del decreto reclamato, avendo, seppur irritualmente, compiuto atti processuali specifici e conseguenti al decreto di cui avevano chiesto espressamente la modifica e, segnatamente, nell’ambito del procedimento de potestate, avevano presentato in data 28.12.2018 istanza di “parziale modifica del decreto n. 1072/18 C.G. in data 23.11.2018”, contenente la richiesta di affido provvisorio del minore, e, in data 24.01.2019, istanza di “parziale modifica del decreto n. 1072/18 C.G. in data 23.11.2018” afferente la richiesta di “incontro/diritto di visita” con il minore.

5. Il terzo motivo, da esaminare con priorità rispetto al secondo per una evidenza pregiudizialità logica, è fondato.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte. (vedi Cass. n. 1155/2013; n. 21625 del 19/09/2017, Cass. n. 19936/2017; Cass. n. 15626/2018) che il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare “ex se” detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.

E’ stato, in particolare, evidenziato nella sopra citata sentenza n. 1155/2013 (che tra le prime ha affrontato la questione in esame) che la ragione che ha spinto questa Corte a parificare, agli effetti del decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., alla situazione di notificazione della decisione, l’impugnazione, seppur irrituale, della stessa decisione ad opera della parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notifica – nel caso esaminato dalla Cass. n. 1155/2013, era stato proposto come mezzo di impugnazione, avverso un’ordinanza di estinzione del giudizio, il reclamo anzichè l’appello – è che la proposizione di una tale impugnazione (seppur irrituale), rivelando necessariamente la volontà di reagire contro la decisione impugnata e supponendo, quindi, una piena conoscenza di essa, si appalesa idonea ad integrare una situazione del tutto analoga, dal punto di vista del presupposto legittimante il decorso dei quel termine, a quella realizzata dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte.

La sentenza n. 1155/2013 ha, infine, concluso il proprio percorso argomentativo nei seguenti termini: “…Invero, non diversamente da quest’ultima, che è atto diretto a provocare la conoscenza della decisione sulla base di un’iniziativa esterna a colui che può esercitare il diritto di impugnazione e la riceve, la notificazione di un’impugnazione da parte di costui, essendo atto supponente la conoscenza de qua, che non rimane nella sfera interna del notificante, si rivela sul piano funzionale del tutto idonea a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l’esterno. Mentre nel caso di notifica della sentenza la proiezione verso l’esterno della conoscenza della decisione che esso realizza è assicurata da un atto proveniente dall’altra parte, nel caso della notificazione di un mezzo di impugnazione la detta proiezione è assicurata dalla stessa parte legittimata ad impugnare e, quindi, implica una conoscenza di ancora maggiore implicazione, perchè è lo stesso legittimato che fa assumere alla decisione rilievo ai fini del sistema delle impugnazioni….”.

In sostanza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, viene parificata alla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte l’attività processuale compiuta dalla stessa parte che avrebbe dovuto essere destinataria della notifica, da cui emerga una precisa volontà di “reagire” a quella decisione, essendo tale atto processuale idoneo sul piano funzionale, esattamente come la notifica ad iniziativa della controparte, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l’esterno, implicandone, addirittura, una conoscenza di ancora maggiore implicazione.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che i nonni paterni, odierni intimati, avessero conseguito una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare (decreto del 23.11.2011). E ciò emerge in modo inequivocabile dall’attività processuale dagli stessi svolta nell’ambito del procedimento de postestate, nel quale, con la richiesta, presentata in data 24.12.2018, di “parziale modifica del Decreto n. 1072/18 C.G. in data 23.11.2018” (con la quale hanno richiesto l’affido provvisorio del minore), hanno indubitabilmente manifestato di conoscere il contenuto del provvedimento del 23.11.2018 (che imponeva loro un divieto di avvicinamento al minore) e di voler “reagire” alle sue statuizioni.

Ne consegue che il reclamo dei nonni paterni, proposto in data 11.2.2019, e quindi pacificamente oltre il decorso del termine di giorni 30 dalla presentazione, in data 24.12.2018, della predetta istanza di “modifica del decreto del Decreto n. 1072/18 C.G. in data 23.11.2018”, si appalesa tardivo.

Il secondo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il terzo, assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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