LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2599-2020 proposto da:
B.N., rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLETTA BONCI;
– ricorrente –
contro
BA.GI., BA.PI., rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO DI BONAVENTURA;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avvocato B.N. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. articolato in due motivi avverso l’ordinanza 760/2019 pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 4 giugno 2019, resa all’esito di un giudizio sommario di cognizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
Resistono con controricorso Ba.Pi. e Ba.Gi..
Con ricorso del 18 maggio 2018, l’avvocato B. domandò la condanna dei signori Ba.Pi. e Ba.Gi. al pagamento del compenso dovuto per attività giudiziali e stragiudiziali svolte dapprima, fino al 2008, dall’avvocato Luigi Cantucci e poi, fino al 2010, dallo studio legale associato Cantucci – B.. L’attore dedusse che, dopo la morte dell’avvocato Cantucci nel 2013, gli eredi avevano ceduto a lei il credito professionale spettante al de cuius.
Accogliendo l’eccezione dei convenuti, il Tribunale di Pesaro rigettò il ricorso proposto dall’avvocato B. ritenendo maturata la prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 c.c., n. 2. Il Tribunale negò che Ba.Pi. e Ba.Gi. avessero in qualche modo ammesso di non aver pagato il credito ed escluse l’idoneità ad interrompere l’eccepita prescrizione sia della missiva inviata dall’avvocato Cantucci il 17 dicembre 2012, sia della lettera inviata dall’avvocato B. in data 9 settembre 2013, riconoscendo effetto di costituzione in mora soltanto alla lettera del 5 giugno 2015 spedita, ormai tardivamente, sempre dall’avvocato B..
1. Il primo motivo di ricorso dell’avvocato B.N. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2957 c.c., assumendo che, poichè i convenuti avevano dedotto “la carenza di legittimazione attiva” in capo all’attrice, in considerazione del fatto che il rapporto professionale era stato instaurato esclusivamente con l’avvocato Cantucci e non con lo studio associato Cantucci – B., ed avevano altresì sostenuto che la cessione del credito effettuato a favore dell’avvocato B. non fosse loro opponibile, doveva ritenersi implicitamente ammessa la mancata estinzione dell’obbligazione.
Il secondo motivo di ricorso allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 e 2934 c.c. e dell’art. 2943 c.c., comma 4, per avere il Tribunale di Pesaro errato nel considerare la missiva del 17 dicembre 2012 priva dei requisiti utili per la costituzione in mora e, pertanto inidonea a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., comma 4. In particolare, la raccomandata del 17 dicembre 2012 indirizzata dall’avvocato Cantucci ai signori Ba. (doc. 5 allegato al ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 14), oltre a quantificare le competenze dovute per la pratica di divisione ereditaria transatta incorso di causa, conteneva la frase: “Attendo pertanto il pagamento di quanto sopra”.
2. Su proposta del relatore, che riteneva che il secondo motivo del ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, in tema di prescrizioni presuntive, l’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito agli effetti dell’art. 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all’uopo adottate dal giudice del merito in quanto confacenti e coerenti (Cass. Sez. 2, 16/10/2006, n. 22118). D’altro canto, a norma dell’art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. In tal senso, la difesa del debitore che, come nella specie, contesti la legittimazione attiva della controparte rispetto al credito azionato (ma non l’esistenza dello stesso, in forza di rapporto obbligatorio che si assume intrattenuto solo con altro professionista), non costituisce ammissione di mancata estinzione dell’obbligazione.
4. E’ invece manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale di Pesaro ha negato efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 17 dicembre 2012 inviata dall’avvocato Cantucci a Ba.Pi. e Ba.Gi., con la quale, oltre a quantificare i compensi dovuti, il creditore affermava: “Attendo pertanto il pagamento di quanto sopra”. Il Tribunale non ha indicato gli elementi fattuali in concreto valorizzati al fine di operare la corretta sussunzione della fattispecie nella cornice dell’art. 2943 c.c., norma che perciò risulta falsamente applicata. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte, l’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perchè un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonchè l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 6 – 1, 14/06/2018, n. 15714; Cass. Sez. L, 25/11/2015, n. 24054; Cass. Sez. L, 25/08/2015, n. 17123; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656; Cass. Sez. 3, 12/02/2010, n. 3371; Cass. Sez. 2, 05/02/2007, n. 2481; Cass. Sez. 2, 04/05/2006, n. 10270). Nel fare applicazione di tale principio, i giudici del merito non hanno verificato se, ed in qual senso, la comunicazione “Attendo pertanto il pagamento di quanto sopra accertato” potesse apprezzarsi come semplice sollecitazione priva di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento rivolta ai debitori.
5.Va dunque respinto il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pesaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021
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