LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21730/2019 R.G. proposto da:
Bestar S.r.l., rappresentata e difesa dai Proff. Avv.ti Romolo Donzelli e Ubaldo Perfetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Largo Della Gancia, n. 1;
– ricorrente –
contro
Italia Turismo S.p.a., rappresentata e difesa dai Proff. Avv.ti Antonio Briguglio e Roberto Vaccarella, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Michele Mercati, n. 51;
– controricorrente –
e contro
Club Med s.a.s., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Gemma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Patrizi, n. 13;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 8160/2018, depositata il 22 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 24242 del 2 dicembre 2015 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Bestar S.r.l. (nel contraddittorio anche di Italia Turismo S.p.a., chiamata in causa dalla opposta) revocava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Club Mediterranee S.A. per la ritenuta incompetenza territoriale del giudice che lo aveva emesso;
in accoglimento del gravame interposto da quest’ultima e in riforma della detta decisione, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione, poichè tardivamente proposta oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c. (e ciò avuto riguardo alla data di deposito dell’atto di citazione con il quale era stata proposta, vertendosi in tema di affitto di azienda e dovendosi dunque osservare il rito locatizio);
per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Bestar S.r.l. con unico mezzo, cui resistono entrambe le intimate, depositando controricorsi;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 653 c.p.c.;
sostiene che, in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo disposta in primo grado, si era prodotto “un effetto caducatorio ormai definitivo del decreto previamente concesso”, discendendone l’error iuris denunciato per avere la Corte d’appello ritenuto che “il rigetto (recte: l’inammissibilità) dell’opposizione in sede di gravame possa determinare una reviviscenza del decreto ingiuntivo (ormai travolto dalla sentenza resa in prime cure) nonchè, ancor più, il passaggio in giudicato del medesimo” (così testualmente in ricorso, pag. 7);
il ricorso è manifestamente infondato;
secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte “l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell’opposizione, per essere stata questa proposta dopo il decorso del termine all’uopo fissato, e per non avere l’opponente dedotto e dimostrato le circostanze giustificative dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., configura un’ipotesi di giudicato interno, e, come tale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass. Sez. U. n. 2387 del 19/04/1982);
non si pone in contrasto con tale principio quello affermato – ex aliis – da Cass. n. 20868 del 06/09/2017, evocata in ricorso, secondo cui “l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicchè l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l’esecuzione forzata”;
tale principio – coerente con l’efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, che viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l’opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria – postula pur sempre che la sentenza pronunciata sulla opposizione possa considerarsi validamente emessa in presenza dei presupposti processuali che devono sussistere nel rispetto dell’ordinata sequenza di atti prefigurata per legge, tra i quali ovviamente la tempestiva e rituale proposizione dell’opposizione;
in mancanza di tali presupposti, da un lato, quell’effetto sostitutivo non potrebbe prodursi, dall’altro, e correlativamente, il decreto ingiuntivo emergerebbe quale ultima e definitiva pronuncia sulla controversia, con forza di giudicato;
la sentenza di accoglimento dell’opposizione postula bensì una valutazione (esplicitamente o implicitamente) positiva circa l’esistenza di tali presupposti ma: a) non è certo precluso che proprio tale valutazione (da sola o insieme al merito) sia impugnata; b) ove lo sia (come nella specie) l’eventuale accoglimento dell’impugnazione, in ragione della divisata inammissibilità dell’opposizione, comporterà i medesimi effetti che si sarebbero prodotti ove tale inammissibilità fosse stata rilevata dal primo giudice;
la tesi opposta non è in ricorso illustrata in alcun modo, sembrando piuttosto in esso postularsi – contro ogni logica di sistema – una intrinseca sottrazione al regime delle impugnazioni della sentenza di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nella parte in cui essa postula la valutazione positiva circa la tempestività/ammissibilità dell’opposizione;
non può poi dubitarsi che, indipendentemente dalla mancanza di una espressa declaratoria del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo conseguente al rilievo della inammissibilità dell’opposizione, proprio questo sia l’effetto che, ex lege, si determina per effetto della inutile scadenza del termine per proporre l’opposizione;
il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, cli un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021