LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21671/-2019 proposto da:
R.M.A., rappresentata e difesa dagli avvocati CALOGERO DI STEFANO, e PAOLO DI STEFANO, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Raffaello Mondini n. 21;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO UNIVERSITARIO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA e TUFARELLI STUDIO LEGALE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SAITTA;
C.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA TUFARELLI STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NAZARENO PERGOLIZZI;
– controricorrenti –
e contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 258/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 29/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1/12/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29/3/2019 la Corte d’Appello di Messina, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 2177 del 2016, ha respinto, seppure con diversa motivazione, il gravame interposto dalla sig. R.M.A. in relazione alla pronunzia Trib. Messina 23/3/2006, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Università degli Studi di Messina e del sig. C.P. nonchè dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario ***** di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza delle “complicanze chirurgiche” seguite all'”intervento di cheratomia radiale cui si era sottoposta in data ***** e ciò sia per le non corrette modalità dell’operato del Dott. C., sia per la mancanza di consenso informato”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la R. propone ora ricorso per cassazione affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi il C., l’Università degli Studi di Messina, il C. e l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario *****, che hanno presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 1175,1176,1218,1223,13382043 c.c., artt. 13,32 Cost., L. n. 833 del 1978, art. 33, art. 5 Conv. Oviedo, art. 3 CEDU, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di appello, anzichè verificare la sussistenza del consenso informato, abbia “ritenuto che la R.M.A. non avesse dato prova della determinazione a sottoporsi all’intervento chirurgico ove correttamente informata”.
Con il 2 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia “omesso di evidenziare che R.M.A. aveva data la “prova anche presuntiva” della sua volontà di sottoporsi o meno all’intervento di cheratomia radiale e di motivare sul punto”, laddove “nell’atto di citazione… introduttiva del giudizio davanti il Tribunale rilevava (pag. 4) “Non vi è dubbio alcuno che se la R.M.A. fosse stata informata in maniera dettagliata e puntuale sulla insorgenza delle complicanze, non si sarebbe sottoposta all’intervento chirurgico”.
Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 1175,1176,1218,1223,1337,1338,2043,1429,1453,2727,2729,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito non abbia considerato che avendo “fornito la prova presuntiva secondo la quale certamente, e non solo verosimilmente, non si sarebbe sottoposta ad intervento di cheratomia se correttamente informata… non può ritenersi passata in giudicato la “decisione di insussistenza della colpa medica del professionista”, attesa la sussistenza del fatto generatore della responsabilità del sanitario”, giacchè “solo un’insana e folle volontà autolesionistica avrebbe potuto consentire alla paziente, affetta da miopia, già corretta e correggibile con lenti e occhiali, di sottoporsi ad un intervento che, anche se correttamente eseguito, avrebbe comunque contemplato il rischio di provocare gravi complicanze permanenti quale quella di comportare la permanente regressione del visus fino a determinare – come accaduto nel caso… – la quasi cecità”.
Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 324 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito che “la violazione dell’obbligo da parte del sanitario di informare il paziente in maniera completa, esaustiva e chiara in ordine al trattamento sanitario da eseguire e sugli effetti e complicanze che dallo stesso possono derivare, è generatrice di responsabilità a carico del sanitario medesimo.
Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 132,161,324 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente confermato la sentenza a suo tempo cassata.
Con il 6 motivo denunzia violazione degli artt. 91,92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si duole che la corte di merito abbia compensato le spese del giudizio di cassazione.
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato addì 14/17 aprile 2001”, alla “prognosi post-operatoria prospettatale da C.P. il *****”, al “nuovo ricovero “presso la stessa struttura in data ***** per sopravvenuto edema corneale”, alle “complicanze chirurgiche permanenti e… comparsa ed aumento di astigmatismo,… progressiva tendenza alla ipermetropizzazione, fluttuazione diurna della visione…indebolimento strutturale con diminuzione della resistenza e traumi compressivi a carico dell’occhio in seguito alla presenza di profonde, numerose e lunghe incisioni corneali,… presenza di abbagliamenti e differenza della luce, regressione visiva”, alla
“precisazione delle conclusioni”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla espletata CTU, alla CTP, ad “altra malattia sofferta… venti anni prima”, alla mancata informazione “in maniera esaustiva ed adeguata dei rischi conseguenti al trattamento chirurgico di cheratomia radiale”, all'”atto di citazione notificato il 22 aprile 2016", di riassunzione all’esito del rinvio disposto da Cass. n. 2177 del 2016, all'”opuscolo o depliant consegnato da C.P. a R.M.A.”, ai “propri scritti difensivi”, alla “memoria di replica del 31 ottobre 2018”, alle “risultanze istruttorie”, al “verbale di interrogatorio formale del 17/11/2003", all'”esito delle prove orali”, alla “relazione del 17 novembre 2004 (pag. 13)” dei “CC.TT.UU. Dott.ri Co. e Cortigiani”, alla “prova per esti”, agli “elementi acquisiti negli atti di causa”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parte dell'”atto di citazione del 2 aprile 2001", parte dell’atto di citazione per riassunzione del 15 aprile 2016 (pagg. 14 e 15)”, a parte della “comparsa conclusionale formulata il 15 ottobre 2018”, a parte della relazione dei C.T.U. (“pag. 11 e 13 della relazione”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.
E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, vanno osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando la S.C. è (pure) “giudice del fatto” (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855; e, da ultimo, Cass., 16/3/2021, n. 7278), giacchè come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (v., con particolare riferimento all’ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885; relativamente a quella dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978; relativamente al giudizio di rinvio cfr. Cass., 11/3/2021, n. 6832; Cass., 20/4/2020, n. 7958; Cass., 26/9/2017, n. 22333), in tali ipotesi preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicchè esclusivamente nell’ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021
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