Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18914 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso iscritto al n. R.G. 26575/2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano d’Acunti elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 9, come da mandato in margine al controricorso.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 519/14/2013 della Commissione tributaria tegionale del Lazio, depositata il 18/09/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere Dott. D’Angiolella Rosita.

RITENUTO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe, decidendo sull’appello del contribuente, S.S., avverso la sentenza della Commissione provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Gerit S.p.a., per Irpef 2001, per l’importo di Euro 39.707,74, ha accolto l’appello ritenendo la mancanza di notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento non potendosi ritenere “sufficiente la compiuta giacenza trascorsi 10 gg dalla lettera raccomandata con la quale erano stati spediti gli avvisi, non andata a buon fine”.

2. L’Ufficio ricorre, con unico motivo, avverso tale sentenza.

3. Il contribuente resiste con controricorso e presenta memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente occorre delibare, in ragione del suo carattere processualmente dirimente, sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla difesa del controricorrente sul rilievo che il ricorso risulta proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., nonostante la costituzione del contribuente nel giudizio di primo grado, sia avvenuta in data 15 luglio 2009 e, quindi, dopo l’entrata in vigore (5 luglio 2009) della L. n. 69 del 2009.

1.1. L’eccezione riguarda la questione relativa alle modalità di introduzione del giudizio tributario in funzione della decorrenza del termine lungo di impugnazione. Ed invero, la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi della stessa L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass., 05/10/2012, n. 17060; Cass., 21/06/2013, n. 15471).

1.2. La questione è stata affrontata da questa Corte che, con orientamento che qui si condivide e si fa proprio, ha ritenuto che la decadenza dell’azione è impedita di per sè dalla notifica del ricorso, così come è conforme ad una linea di tendenza generale dell’ordinamento, ribadita anche per i giudizi amministrativi (v. artt. 41 e 45 cod. proc. amm.), per la quale solo la notifica del ricorso rileva in vista dell’effetto che deriva dalla manifestazione della volontà di impugnare un atto tributario, mentre è invece rinviato a un momento successivo il coinvolgimento del giudice, integrato dalla costituzione del ricorrente in giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (norma il cui impianto è dichiaratamente legato al codice di procedura civile del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2). Il nostro ordinamento, cioè, pone la “costituzione” come “un adempimento ulteriore, logicamente supponente che una lite sia (già) pendente la cui inottemperanza, o tardività, preclude unicamente la prosecuzione, non l’esistenza (id est, l’instaurazione), del processo” (cfr., Cass. 30/12/2014 n. 27508, in tema di condono; id. Cass., 10/08/2017 n. 19959 e, da ultimo, Cass., 03/11/2020 n. 24288).

1.3. Quindi, poichè nel giudizio tributario, la litispendenza si determina con la notifìca del ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 20, e non con la successiva costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, costituendo questo un adempimento ulteriore che non incide sull’esistenza del processo, ma ne preclude la sola prosecuzione, risulta priva di pregio l’eccezione pregiudiziale del controricorrente, essendo pacifico che il ricorso originario è stato notificato in data precedente al 4 luglio 2009.

2. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 890 1982, art. 8 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" – l’Amministrazione finanziaria assume l’erroneità della decisione impugnata per non aver considerato che per effetto del comma 3 dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982, il perfezionamento della notifica postale diretta, in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente l’ottemperanza delle previsioni di legge con il deposito dell’atto presso l’Ufficio postale e l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento (cd. CAD) sicchè che trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, la notificazione si ha per eseguita per compiuta giacenza. Secondo l’assunto dell’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie, la CTR avrebbe dovuto rilevare dalla documentazione in atti che l’agente postale aveva rispettato tutta la procedura notificatoria di legge, in ottemperanza alle previsioni di cui al combinato disposto dell’art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8.

2.1. La questione è stata risolta dalla recente pronuncia delle sezioni unite (Cass., SU, 15/04/2021, n. 10012) che, in controversia speculare a questa in esame (la decisione è scaturita dall’impugnazione di una cartella considerata illegittima perchè non preceduta dai relativi avvisi di accertamento) componendo il contrasto esistente in seno alle sezioni semplice della Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto:

” In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CAN, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.

2.2. Di conseguenza, poichè l’Agenzia delle entrate non ha dimostrato che il contribuente, momentaneamente irreperibile (cd. irreperibilità relativa), abbia ricevuto gli avvisi di accertamento della cartella esattoriale, tramite l’allegazione delle ricevute di ritorno, la notifica di detti avvisi è stata rettamente ritenuta nulla dalla CTR.

2.3. In sostanza, sebbene le notifiche degli avvisi erano state inviate tramite il servizio postale e sebbene l’agente postale, stante l’assenza del destinatario, come vuole la procedura, aveva depositato gli avvisi presso l’ufficio postale e sull’avviso di ricevimento aveva annotato di avere spedito la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, indicando data e numero della lettera, tuttavia, in base al principio ormai consolidatosi, per provare la corretta procedura di una notifica è necessario verificare l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa. In questo modo, come affermato dalla Suprema Corte, si assicura non solo la conoscibilità dell’atto ma anche l’effettiva conoscenza del provvedimento che viene notificato per questa via, assicurandosi l’effettiva applicazione delle norme che disciplinano la notifica -diretta, secondo cui in caso di assenza temporanea del destinatario, deve essere affisso l’avviso di deposito nel luogo di notifica (in sostanza, nella cassetta delle lettere del destinatario) e spedita una raccomandata, con avviso di ricevimento, con esplicita previsione di notifica.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente amministrazione finanziaria e si liquidano come da dispositivo.

5. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente Amministrazione erariale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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