LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13379/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 742-16-16 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, pronunciata in data 9 febbraio 2016, depositata in data 23 febbraio 2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi avverso S.C. per la cassazione della sentenza n. 742-16-16 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, pronunciata in data 9 febbraio 2016, depositata in data 23 febbraio 2016 e non notificata che, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del diniego tacito sull’istanza di rimborso dell’eccedenza di imposta versata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Siracusa, favorevole al contribuente;
a seguito della notifica del ricorso, il contribuente è rimasto intimato;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
secondo l’Agenzia ricorrente, la C.t.r., senza analizzare concretamente la fattispecie posta alla sua attenzione, ha rigettato l’appello omettendo di spiegare per quale ragione la controparte, dipendente sostituito d’imposta, avesse diritto a ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF dal sostituto;
la sentenza impugnata quindi sarebbe nulla per difetto assoluto della motivazione o, comunque, per motivazione solo apparente;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
la ricorrente, in via gradata, rileva che la C.t.r. ha rigettato l’appello spiegato dall’Agenzia incorrendo nella violazione e falsa applicazione delle norme indicate nella rubrica;
giova precisare che il contribuente, lavoratore dipendente, già nel ricorso introduttivo alla C.t.p. di Siracusa, ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di ritenute alla fonte da parte del proprio sostituto d’imposta, basando la propria richiesta sulla sussistenza del diritto alla restituzione delle imposte versate dai contribuenti prima dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 in eccedenza rispetto alla misura del 10 per cento ivi stabilita;
della L. n. 190 del 2014, art. 1, il comma 665 (legge di stabilità 2015) ha reso incontestabile l’applicazione del termine di decadenza di due anni a decorrere dalia data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31;
ciò posto, secondo la ricorrente, i giudici di merito hanno trascurato che il soggetto ricorrente è un lavoratore dipendente e dunque, in quanto tale, non è legittimato ad ottenere il rimborso in questione, senza che abbia dimostrato l’esistenza dei presupposti legittimanti il diritto al rimborso richiesto ossia: 1) aver subito le ritenute da parte del datore di lavoro; 2) l’avvenuto pagamento delle imposte oggetto dell’istanza di rimborso da parte di quest’ultimo, senza godere del beneficio disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17;
i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati e vanno rigettati;
nel caso di specie il contribuente chiede a rimborso somme versate dal proprio sostituto d’imposta;
l’Ufficio, sul punto, ha eccepito la mancata legittimazione da parte del ricorrente ad ottenere il rimborso, in ragione del fatto che le norme di riferimento si riferiscono alle somme “versate” e che, in ogni caso, non vi è la prova che il sostituto d’imposta non abbia a sua volta già presentato istanza di rimborso;
la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in ordine alla rimborsabilità delle ritenute in favore del lavoratori dipendenti, dispone: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. (…)”;
sul punto, va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016). Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”;
dunque, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016);
del resto, la L. n. 123 del 2017, art. 16 octies, comma 1, lett. b) di conversione del D.L. n. 91 del 2017, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…), che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. n. 289 del 2002 e successive modificazioni, art. 9, comma 17, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata del presente comma….”;
la norma prevede espressamente, quindi, che il diritto al rimborso spetta proprio ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che sono i soggetti passivi dell’imposta in senso sostanziale;
con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, artt. 11 e 14 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, art. 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);
la questione controversa (e cioè l’individuazione dell’efficacia temporale della disposizione di favore di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in particolare se essa riguardi i pagamenti ancora da effettuarsi, o anche quelli già effettuati in data antecedente alla sua entrata in vigore) è stata già decisa da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 20641 del 2007 nella quale, al dichiarato fine di evitare “una ingiustificata disparità di trattamento – peraltro assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge – tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria, in modo specifico, tra chi non ha pagato e tra chi ha pagato”, il condono di cui all’art. 9, comma 17, cit. viene interpretato nel senso che esso opererebbe sia in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16.3.2003, sia in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorchè risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege;
si è, inoltre, affermato che, in materia di condono fiscale, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte (con esclusione dell’I.V.A., la cui condonabilità è incompatibile con il diritto comunitario), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, che mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass., 12083/2012; Cass., 26 settembre 2016, n. 18905);
pertanto il ricorso va rigettato;
nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto il contribuente è rimasto intimato;
rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021