LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3889/2016 proposto da:
CONDOMINIO VIA *****, IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 57, presso lo studio dell’avvocato LUIGI SPAZIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA SALVADORI;
– ricorrente –
e contro
S.F., elettivamente domiciliato in MONTORO INFERIORE, VIA MONTE 34, presso lo studio dell’avvocato VINCENZINA MAIO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 847/2015 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 06/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di pace di Pisa, con la sentenza n. 1859 del 2011, rigettò l’opposizione proposta da S.F. avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di Euro 499,38, oltre interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 4 e spese di procedura, in favore del Condominio di *****, in Pisa, a titolo di spese condominiali.
2. Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 847 del 2015, pubblicata il 6 agosto 2015, ha accolto l’appello del S. e, per l’effetto, previa revoca del Decreto Ingiuntivo, ha accertato che il S. aveva già versato la somma di Euro 500,00 al momento del ricorso monitorio, che il debito residuo era pari ad Euro 1,42 – dovendosi escludere gli interessi al tasso commerciale – ed ha quindi condannato il Condominio a restituire al S. Euro 3.073,55 oltre interessi, compensando le spese del doppio grado in misura del 20%, ponendo la restante parte a carico del Condominio 3. Per la cassazione della sentenza il Condominio ha proposto ricorso, articolato in sei motivi. L’intimato S. ha depositato atto di costituzione, con procura notarile, per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, e memoria in prossimità della Camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre dare atto dell’ammissibilità della memoria difensiva depositata dall’intimato S..
Come già affermato da questa Corte, in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stesso articolo, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (30 ottobre 2016) per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in Camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso – perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in Camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute – può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2 e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l’attività difensiva così svolta (Cass. 24/03/2017, n. 7701).
2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 36 c.p.c. e si contesta la ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dal Condominio, in quanto connessa con le richieste contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il S. aveva eccepito l’estinzione dell’obbligazione di pagamento degli oneri condominiali, ed aveva domandato la condanna del Condominio per lite temeraria.
3. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1194,1182,1219,1176 c.c. e si lamenta che il Tribunale erroneamente non aveva riconosciuto le spese per l’attività stragiudiziale, che era stata resa necessaria dall’inadempimento del S., tenuto conto che il pagamento da questi effettuato non era stato tempestivamente comunicato al Condominio. Ne seguiva che l’importo versato dal S. – pari ad Euro 500,00 – avrebbe dovuto essere imputato prima agli interessi legali, poi alle spese sostenute per l’attività stragiudiziale – che erano state indicate nella notula del difensore (doc. 7), non contestata – e, infine, al capitale.
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione artt. 1176 e 1218 c.c., sull’assunto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del comportamento del S., palesemente non improntato a buona fede. Il S. aveva effettuato il pagamento dopo circa un mese dalla ricezione della missiva con la quale si sollecitava il pagamento degli oneri condominiali entro 7 giorni, e senza comunicare di averlo effettuato. Il Condominio contesta, inoltre, che la mera emissione del bonifico avesse efficacia liberatoria.
5. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1182-1188 c.c., si contesta che il pagamento sarebbe dovuto avvenire nel luogo in cui il Condominio aveva eletto domicilio, e cioè presso lo studio dell’avvocato, come da missiva del 7 giugno 2010, mentre il S. aveva scelto arbitrariamente di pagare a mezzo bonifico bancario, e all’epoca non vigeva ancora la norma (introdotta con la riforma del 2012) che obbliga a far transitare le somme sul conto corrente acceso dal condominio.
6. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2 e si lamenta che il Tribunale non abbia condannato il S. al risarcimento del maggior danno, che pure era stato provato per testi, nè al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
7. Con il sesto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e art. 339 c.p.c., comma 2 e si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto ammissibile l’appello. Il ricorrente sostiene che l’argomento utilizzato dal Tribunale, secondo cui con l’appello si censurava la violazione del principio fondamentale in forza del quale il pagamento estingue l’obbligazione, poggiava sull’erroneo presupposto che il pagamento fosse satisfattivo.
8. Risulta preliminare l’esame del sesto motivo di ricorso, che pone la questione dell’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c., u.c..
8.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, oltre ad avere evidenziato che con l’appello era censurata la violazione di principi generali in materia di obbligazioni, ha aggiunto che anche il motivo concernente l’applicazione degli interessi al tasso cd. commerciale ponesse una questione riconducibile ai principi generali in materia di interessi moratori, e questa affermazione non è censurata dal ricorrente, sicchè il motivo è strutturalmente inammissibile (ex plurimis, Cass. 27/07/2017, n. 18641).
9. Il primo motivo è infondato.
L’eccezione di avvenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento degli oneri condominiali prima del ricorso monitorio e del relativo provvedimento, così come la domanda di risarcimento danni da lite temeraria, entrambe contenute nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, non hanno prodotto quell’ampliamento del thema decidendum che, solo avrebbe autorizzato l’opposto, attore in senso sostanziale, alla reconventio reconventionis (giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. 25/02/2029, n. 5415; Cass. 22/12/2016, n. 26782).
10. I motivi dal secondo al quinto, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono privi di fondamento ove non inammissibili.
10.1. Il Tribunale ha accertato in fatto che il S. aveva pagato gli oneri condominiali (Euro 500,00) in data 7 luglio 2010, come da contabile del bonifico bancario, e quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio e della emissione del decreto ingiuntivo, e che il Condominio aveva accettato il pagamento.
Su tali dati fattuali, il Tribunale ha escluso correttamente che il S. dovesse sopportare le spese della fase monitoria, evidenziando che neppure si poneva una questione di imputazione del pagamento, dal momento che la somma versata dal S. corrispondeva a quella portata dal decreto ingiuntivo, al netto degli accessori.
10.2. La decisione risulta immune da censure.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all’emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell’ingiungente, in quanto solo l’originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto consente la liquidazione delle spese di lite in suo favore, là dove il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito già estinto per sorte capitale è illegittimo (ex plurimis, Cass. 15/04/2010, n. 9033; Cass. 09/08/2007, n. 17469).
10.3. Non può essere esaminata la questione della rifusione delle spese stragiudiziali, in assunto del ricorrente rese necessarie dal comportamento del S., stante la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio opposto. Nemmeno non può essere esaminata la censura con cui il ricorrente contesta che il pagamento si sarebbe perfezionato in epoca successiva all’emissione del decreto ingiuntivo. In disparte il rilievo che dalla sentenza impugnata emerge che la somma era stata accreditata sul conto corrente del Condominio in data antecedente all’emissione del decreto ingiuntivo, la censura implica accertamenti in fatto, non consentiti in sede di giudizio di legittimità.
10.4. Inammissibile risulta anche la censura prospettata con il quinto motivo, che ripropone il tema del mancato riconoscimento del maggior danno da ritardo nel pagamento dell’obbligazione pecuniaria. Richiamato quanto si è già detto a proposito della non debenza degli oneri connessi alla procedura monitoria e l’inammissibilità della domanda di pagamento delle spese stragiudiziali, il Tribunale correttamente ha riconosciuto soltanto gli interessi al tasso legale, posto che gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 – che ha recepito la direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – si applicano alle transazioni commerciali (ex plurimis, Cass. 27/02/2019, n. 5734).
11. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese per l’attività difensiva svolta dalla controparte (procura notarile e memoria), nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021
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