Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19260 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28774/2016 proposto da:

C.A., P.M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.V., P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1272/2016 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 12/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 12 settembre 2016 e notificata a mezzo PEC il 6 ottobre 2016, ha rigettato l’appello proposto da P.M.L. e C.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Davoli n. 259 del 2010, e nei confronti di G.V. e P.R..

1.1. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda dei coniugi G. – P. di restituzione di somma mutuata, pari ad Euro 1.500,00, e condannato al pagamento della suddetta somma la sola P.M.L., rilevando il difetto di legittimazione passiva del C..

2. Il Tribunale, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuta consegna del danaro a titolo di mutuo.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso P.M.L. e C.A., sulla base di tre motivi. Non hanno svolto difese in questa sede gli intimati G.V. e P.R..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 244 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo e si contesta che il Tribunale avrebbe attribuito valore probatorio a dichiarazioni testimoniali de relato actoris ed a fatti “neutri”, privi di valore indiziario, ovvero meri argomenti di prova quale la mancata risposta di P.M.L. all’interrogatorio formale.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del contratto di mutuo, pur non essendo stato assolto il relativo onere che gravava sui coniugi G. – P..

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

3.1. Non sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del mutuo rilevando che non era contestata la ricezione della somma di danaro, e che l’odierna ricorrente non aveva reso l’interrogatorio formale sui capitoli dedotti dalla controparte, nei quali si faceva riferimento all’avvenuto invio, a titolo di mutuo, della somma di Euro 1.500,00 a mezzo vaglia postale.

3.2. Quanto all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai testi O. e S., il Tribunale ha chiarito che non si trattava di dichiarazioni de relato. I testi, infatti, avevano riferito di avere assistito ad una telefonata tra i cognati G. e C., relativa ad un prestito richiesto dal secondo al primo.

In ogni caso, la decisione è basata, come già detto, sul duplice rilievo della avvenuta ricezione della somma e della mancata risposta della P. all’interrogatorio formale, sicchè la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali contestate è priva di decisività e come tale inammissibile.

3.3. Analogamente è a dirsi per la censura che investe la valutazione della mancata risposta della odierna ricorrente all’interrogatorio formale.

La valutazione, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 c.p.c.. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poichè, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all’interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento raggiunto dal giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio medesimo. L’esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione (ex plurimis, Cass., 26/04/2013, n. 10099).

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si contesta la decisione del Tribunale sul motivo di appello con il quale era stata censurata la mancata condanna degli opposti G. – P. alle spese di lite del primo grado in favore di C.A., nei cui confronti la domanda era stata rigettata per carenza di legittimazione passiva.

4.1. Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che l’omessa pronuncia del Giudice di pace sulle spese tra gli opposti G. – P. e l’opponente C. si risolvesse nella implicita compensazione delle spese tra dette parti.

L’affermazione viola il principio secondo cui il giudice è tenuto a motivare la compensazione delle spese di lite, dovendosi ritenere tale obbligo assolto oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cass. Sez. U. 30/07/2008, n. 20599).

Nella specie, il Tribunale non ha richiamato alcuna ragione plausibile della compensazione, ricavabile dalla sentenza di primo grado.

5. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, ed il rinvio al giudice designato in dispositivo per la regolazione delle spese dei giudizi di merito, nonchè presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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