Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1928 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27068/2016 proposto da:

C.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO FEDELI;

– ricorrente –

contro

ACCEDO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 30, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PUCCI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

GI GROUP S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 605/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/05/2016 r.g.n. 1874/2013.

RILEVATO

che, con sentenza del 17 maggio 2016, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da C.M.T. nei confronti della GI Group S.p.A. e ACCEDO S.p.A. (già Neos Finance S.p.A., già Intesa San Paolo Personal Finance S.p.A.) avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate dalla GI Group S.p.A. sua datrice di lavoro sulla retribuzione del mese di novembre 2011, sul TFR e sulle altre competenze di fine rapporto;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.c., sollevata dalla GI Group S.p.A., inammissibili le istanze istruttorie avanzate solo in sede di gravame, infondata nel merito la domanda in quanto legittimamente la Società datrice ha provveduto a versare alla finanziaria con la quale la dipendente aveva stipulato un contratto di mutuo, risultando la dipendente stessa alla data di cessazione del rapporto debitrice dei ratei di mutuo non pagati con cessione del quinto dello stipendio proveniente dal primo datore la F.A. e Figli S.p.A. e non potendo essere opposta alla Società nuova datrice di lavoro, nei confronti della quale il contratto di mutuo prevedeva la cessione del credito, la mancata attivazione della polizza assicurativa rischio vita e rischio impiego da parte della finanziaria Accedo S.p.A. (già Neos S.p.A.) nei cui confronti, peraltro, non era stata avanzata alcuna domanda, nè il mancato adempimento da parte della Società prima datrice di lavoro dell’accordo transattivo concluso con la C. che prevedeva l’impegno della predetta Società a farsi carico del pagamento del quinto dello stipendio in luogo della dipendente;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la C., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la sola ACCEDO S.p.A..

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,106 e 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di non aver accolto l’istanza di integrazione del contraddittorio da parte della GI Group S.p.A. nei confronti della Neos Finance S.p.A. ora ACCEDO S.p.A. e consentito l’estensione della domanda nei confronti della stessa; che, con il secondo motivo, denunziando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte territoriale mancato di considerare ai fini del decidere l’inadempimento della Società finanziaria dato dalla mancata attivazione della polizza assicurativa rischio impiego;

che col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per non aver la Corte valutato il comportamento della Società datrice sotto il profilo dell’osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata rilevazione dell’inadempimento del contratto di mutuo da parte della Società finanziaria in danno della ricorrente in cui si concreterebbe la pur rilevata mancata attivazione della polizza assicurativa;

la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., è nel quinto motivo dedotta con riguardo all’aver la Corte territoriale omesso di valutare la mancata attivazione della polizza assicurativa da parte della Società finanziaria nel quadro di un’interpretazione del contratto di mutuo intesa a valorizzare gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto;

– che, nel procedere all’esame della formulata impugnazione, si deve rilevare come tutti gli articolati motivi siano volti a censurare la scelta processuale della Corte territoriale intesa a non pronunziarsi sulla posizione della Società finanziaria per non essere la stessa fatta oggetto di pretesa alcuna da parte della C., originaria ricorrente, e stante la non necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio, pur a fronte della domanda in tal senso rivolta dalla GI Group S.p.A., che avrebbe determinato la traslazione a carico della Finanziaria stessa della domanda della ricorrente, decisione correttamente assunta in ragione della non opponibilità alla GI Group dell’inadempimento della Finanziaria dato dalla mancata attivazione della polizza assicurativa, sicchè la GI Group S.p.A. che bene aveva operato in base agli obblighi che le incombevano quale secondo cessionario del debito, così legittimamente trattenendo alla C. gli importi versati, non aveva ragione alcuna di invocare a garanzia la Finanziaria e trasferire in capo alla medesima la domanda della ricorrente, essendo per la GI Group S.p.A. le vicende del rapporto contrattuale tra la C. e la Finanziaria, res inter alios acta;

– che, pertanto, non avendo la ricorrente sollevato rilievi in ordine a quanto evidenziato nell’impugnata sentenza in ordine alla mancata formulazione di alcuna domanda da parte della C. nei confronti della finanziaria ACCEDO S.p.A. e dovendosi ritenere corretta la decisione in ordine al rigetto della domanda di integrazione del contraddittorio, tutti i sollevati motivi devono ritenersi inammissibili in quanto la Corte territoriale correttamente ha ritenuto di non avere titolo a pronunziare sulla posizione della Finanziaria;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della sola ADECCO spa, posto che la GI Group spa è rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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