LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 7042/2014 R.G. proposto da:
GRUPPO COSIAC S.P.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con le imprese Ghella S.p.a. e Ing. N.F.
– Impresa Costruzioni generali S.r.l., cui è succeduto, quale cessionario del ramo di azienda, il Consorzio Stabile Infrastrutture, rappresentata e difesa dall’avv. Romano Vaccarella, presso il cui studio in Roma, corso Vittoro Emanuele II, n. 269, è
elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
ANAS S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
GRUPPO COSIAC S.P.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con le imprese Ghella S.p.a. e Ing. N.F.
– Impresa Costruzioni generali S.r.l., cui è succeduto, quale cessionario del ramo di azienda, il Consorzio Stabile Infrastrutture;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 467, depositata in data 24 gennaio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2020 dal Presidente Dott. Pietro Campanile;
sentiti i difensori e il P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l’accoglimento del principale.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale erano state rigettate le domande proposte nei confronti della S.p.a. Anas dalla S.p.a Gruppo Cosiac, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con le imprese Ghella S.p.a. e Ing. N.F. – Impresa Costruzioni generali S.r.l., cui era succeduto, quale cessionario del ramo di azienda, il Consorzio Stabile Infrastrutture (d’ora in avanti, per brevità, Cosiac), ha accolto le pretese esplicitate, nell’ambito dell’esecuzione di un appalto dei lavori di realizzazione di un tronco della SS n. ***** del *****, con le riserve nn. *****, rigettando nel resto l’impugnazione proposta dalla società appaltatrice.
2. Nell’ambito della ricostruzione delle vicende che avevano dato luogo alla presente controversia – essendo già state risolte, con una transazione del 19 aprile 1996, alcune questione insorte nel corso dell’esecuzione dell’appalto – è stato evidenziato che, dopo la ripresa dei lavori nel maggio del 1996, il materiale di scavo per la realizzazione di una galleria (c.d. smarino) era stato considerato di proprietà dell’amministrazione. Con ordine di servizio n. 11 in data 11 ottobre 1996 il direttore dei lavori aveva ordinato alla ditta appaltatrice di stoccare detto materiale: tale situazione si era protratta fino al 29 maggio 1997, allorchè, con un successivo ordine, lo stesso direttore, senza che fosse intervenuto alcun fatto nuovo, ne aveva poi disposto il trasporto in un sito all’uopo predisposto. Tali incombenze avevano determinato una serie di ritardi e maggiori oneri che, attesa l’illegittimità – ad avviso della Cosiac – dei suddetti ordini di servizio, si erano tradotti in altrettante specifiche e cospicue voci di danno, cui si riferivano le riserve che costituiscono l’oggetto del presente giudizio.
3. In particolare, per quanto in questa sede maggiormente rileva, la corte territoriale ha affermato:
a) il parziale accoglimento della domanda dell’appaltatrice relativa alla riserva n. 10, contestato dall’appellante, appariva meritevole di conferma, in quanto fondato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva assunto un dato sul quale vi era stata la concordanza di tutti i soggetti che si erano già espressi in merito alla questione;
b) quanto alle altre riserve, una ricostruzione degli eventi correlati all’emanazione dell’ordine di servizio n. 11 dell’11 ottobre 1996 (con il quale era stato disposto lo stoccaggio dei materiali in esubero provenienti dagli scavi, con divieto di smaltirli nelle discariche già individuate dall’impresa appaltatrice), nonchè un’interpretazione tanto letterale quanto logica dell’art. 68 del capitolato speciale d’appalto (secondo cui i materiali di scavo, di proprietà della stazione appaltante, dovevano essere riutilizzati, oppure considerati “rifiuti”), hanno indotto a considerare illegittimo il citato ordine di servizio, peraltro contrastante con la finalità di realizzare l’opera nei tempi previsti e contraddetto dal successivo ordine del 29 maggio 1997, con il quale era stato ordinato, senza che si fosse verificato alcun mutamento, di portare a rifiuto il materiale di scavo;
c) in conseguenza di tale valutazione, gli oneri sopportati dalla Cosiac per l’esecuzione del suddetto ordine illegittimo, con particolare riferimento alla mancata produttività dei lavori e al loro successivo fermo totale, fino al 29 maggio 1997 sono stati posti alla base di altrettante voci di danno, tali da comportare l’accoglimento delle pretese di cui alle riserve nn. *****, in quest’ultima assorbita la n. *****;
d) quanto alla riserva n. 11, relativa ai maggiori oneri derivanti dall’emanazione, da parte del Sindaco del Comune di Capo di Ponte, di un’ordinanza che aveva vietato l’effettuazione di lavori di stoccaggio dalle ore 22 alle ore 7 del giorno successivo, la corte capitolina, pur dissentendo dalla motivazione del Tribunale, che aveva rigettato tale pretesa dell’impresa sulla base della ritenuta legittimità del più volte richiamato ordine di servizio n. 11 del 1996, è pervenuta alle medesime conclusioni con diversa motivazione, affermando, in particolare, che l’ordine dell’autorità amministrativa, per altro imprevedibile, sebbene in stretta connessione causale con il provvedimento illegittimo del direttore dei lavori, elidesse il nesso di consequenzialità immediata e diretta richiesto dall’art. 1223 c.c..
Per la cassazione di tale provvedimento il Gruppo Cosiac S.p.a., anche nell’indicata qualità, propone ricorso affidato ad unico motivo ed illustrato da memoria; resiste con controricorso Anas S.p.a., che interpone ricorso incidentale con unica censura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente in via principale, denunciando violazione degli artt. 1218,1223,1225 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatti decisivi, deduce che, dopo aver correttamente rilevato l’illegittimità dell’ordine di servizio impartito l’11 ottobre 1996, la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’imputabilità dei danni per essere intervenuta l’ordinanza sindacale che vietava il trasporto in ore notturne: il rilievo attribuito alla citata ordinanza sindacale si rileverebbe erroneo e in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui in materia di responsabilità contrattuale la parte inadempiente è onerata della prova della non imputabilità dell’impossibilità della prestazione, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Si aggiunge che nella stessa sentenza impugnata si afferma la ricorrenza del nesso causale fra l’ordine di servizio illegittimo e il provvedimento del Sindaco del Comune di Capo di Monte, non potendosi dubitare che quest’ultimo abbia inciso solo sulle modalità dello stoccaggio disposto illegittimamente.
Sotto altro profilo si rileva che, anche a voler considerare l’ordinanza sindacale inizialmente imprevedibile, certamente le conseguenze della stessa si erano subito palesate, di talchè il perdurare della situazione, essendo la revoca dell’ordinanza illegittima intervenuta a distanza di mesi, sarebbe imputabile all’Anas.
2. Con il ricorso incidentale la controricorrente deduce “violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 27 e 68 del capitolato speciale d’appalto”: alla stregua di tali disposizioni, essendo nota e comunque prevedibile la necessità dello stoccaggio del materiale, l’ordine di servizio n. 11 doveva considerarsi legittimo, in quanto gli oneri relativi allo scavo, al trasporto e allo scarico del materiale non necessario era posto a carico dell’impresa.
3. Assume priorità sul piano logico-giuridico la disamina della censura proposta con il ricorso incidentale, essendo del tutto evidente che la questione della legittimità o meno dell’ordine di servizio n. 11, emesso dal direttore dei lavori in data 11 ottobre 1996, incide in maniera decisiva sulla legittimità della pretesa risarcitoria posta alla base della riserva n. ***** e relativa alle maggiori spese derivanti proprio dall’ottemperanza da parte di Cosiac a detto ordine di servizio.
3.1. Il ricorso incidentale non appare meritevole di positivo apprezzamento.
3.2. Non può omettersi di rilevare, in primo luogo, come alla deduzione dell’erronea interpretazione di norme contrattuali, quali quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto, non si associ alcuna indicazione di specifici canoni interpretativi che sarebbero stati violati. Pur volendosi ritenere che la censura sia fondata sul tenore letterale delle clausole sopra indicate, va comunque considerato che la corte territoriale ha espressamente valutato la portata dell’art. 68, lett. c, del capitolato speciale, ponendo in rilievo come, in base al tenore letterale e in considerazione alle finalità perseguite dalle parti, le materie di scavo potevano essere utilizzate per la formazione dei rilevati, ovvero, nelle ipotesi di inidoneità a tale utilizzo o di esuberanza, “trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori”. In altri termini, è stata resa un’interpretazione del tutto plausibile delle richiamate clausole (con conseguente esclusione di qualsiasi violazione, apprezzabile in sede legittimità, dei canoni di ermeneutica contrattuale: Cass., 6 febbraio 2016, n. 24958; Cass., 3 settembre 2010, n. 19044), con conseguente affermazione dell’insussistenza di qualsiasi obbligo o onere, a carico dell’impresa, di procedere ad eventuali stoccaggi di natura provvisoria. Tale valutazione, che si sottrae a un giudizio di non plausibilità, rende operante il principio secondo cui quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass., 2 maggio 2006, n. 10131).
3.3. Deve quindi confermarsi il giudizio di illegittimità dell’ordine di servizio in questione, dovendosi per altro osservare come il percorso argomentativo seguito dalla corte capitolina (che ha anche evidenziato come una diversa interpretazione costituisse “un ostacolo all’esecuzione dell’opera oggetto di appalto” e comportasse, altresì, un’ingiustificata alterazione del sinallagma contrattuale) non risulti attinto da specifici rilievi di natura critica.
4. Il ricorso principale è fondato.
Deve invero rilevarsi che, avendo la Corte di appello affermato l’illegittimità dell’ordine di servizio con cui si imponeva all’impresa di procedere allo stoccaggio provvisorio del c.d. smarino, l’esclusione della risarcibilità dei maggiori oneri derivanti dall’emanazione dell’ordinanza n. 34 da parte del Sindaco del Comune di Capo di Ponte, non appare condivisibile. Benvero, è la stessa corte territoriale a ritenere che “l’emanazione dell’ordinanza n. 34 del Sindaco del Comune di Capo di Ponte sia causalmente riconducibile alla situazione creatasi in cantiere a seguito dell’ordine di servizio n. 11”, e ad affermarne l’irrilevanza, a fini risarcitori, trattandosi di danni costituenti “una conseguenza non immediata e solo indiretta dell’ordine di servizio censurato”.
Infatti il principio richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui il c.d. factum principis costituisce causa di forza maggiore insuscettibile di generare responsabilità della committente del contratto di appalto (Cass. 14 maggio 2005, n. 10133), riguarda una diversa fattispecie, nella quale, a seguito di un evento indipendente dalla condotta di alcun contraente (sorpresa archeologica), il provvedimento dell’autorità amministrativa interviene come fattore esterno rispetto al normale svolgimento delle attività rientranti nell’esecuzione dell’appalto. Nel caso in esame, al contrario, il factum principis si inserisce nella serie causale concernente l’inadempimento della stazione appaltante, che di certo non è in alcun modo giustificato dalla questione, cui la ricorrente principale era del tutto estranea, insorta circa la proprietà del materiale: questione che, come la sentenza ha correttamente rilevato, non ha alcuna incidenza circa l’illegittimità dello stoccaggio provvisorio posto alla base dell’ordine di servizio sopra richiamato, ritenuto illegittimo dalla stessa corte capitolina. Soccorre, in proposito, il costante orientamento secondo cui in tema di appalti pubblici, in relazione all’atto dell’autorità che costituisca impedimento di prestazione contrattuale, incidendo su un momento strumentale o finale dell’esecuzione, deve escludersi che l’atto amministrativo, pur illegittimo, determini l’esonero da responsabilità del debitore che vi abbia dato causa colposamente, e segnatamente, non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne la revoca o l’annullamento (Cass., 9 luglio 2014, n. 18880; Cass., 16 ottobre 2012, n. 17771; Cass., 19 ottobre 2007, n. 21973).
L’esclusione dell’incidenza del factum principis in relazione all’impossibilità della prestazione (Cfr. anche Cass., 30 aprile 2012, n. 6594), va affermata, mutatis mutandis, anche in ordine alla previsione contenuta nell’art. 1223 c.c., dovendosi per altro ritenere, con riferimento alla fattispecie in esame, che i maggiori oneri derivanti del citato ordine di servizio illegittimo sono correlati sia sotto il profilo della c.d. causalità adeguata, sia in applicazione dei principio fondato sulla causalità giuridica, la cui verifica, com’è noto, va effettuata in base al criterio controfattuale (Cass., 26 settembre 2016, n. 18832; Cass., 23 dicembre 2010, n. 26024).
Quanto alla prevedibilità, deve richiamarsi in primo luogo il più recente e ormai consolidato orientamento secondo cui, con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 1225 c.c., la stessa non costituisce un limite all’esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare (cfr., per tutte, Cass., 14 novembre 2019, n. 29556). Non può omettersi di constatare, al riguardo come il rilievo secondo cui anche a voler ammettere una iniziale (del resto non motivata nell’im-pugnata decisione) imprevedibilità, alla stessa, anche in considerazione del lungo periodo di efficacia della richiamata ordinanza del Sindaco di Capo di Ponte, e subentrata la piena consapevolezza delle negative conseguenze della stessa rispetto alle originarie previsioni di natura economica correlate all’esecuzione dei lavori in appalto.
La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma, che applicherà i principi sopra enunciati, provvedendo, altresì, in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie il principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di c.u., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021