Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1929 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4865/2017 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAGARAGGIA, UMBERTO MAGARAGGIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 17/01/2017 R.G.N. 7230/2015;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 17 gennaio 2017, il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, da F.M. avverso lo stato passivo del Fallimento ***** s.p.a., dal quale era stato escluso il suo credito di Euro 6.561,43, insinuato a titolo di T.f.r. (sulla base della sentenza del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato la nullità del termine apposto ad una serie di contratti in virtù dei quali egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società, poi fallita, dal 17 giugno 2008 al 15 gennaio 2013 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), sul duplice presupposto di inammissibilità della domanda per la medesima ragione di credito di altra precedente (di insinuazione per la somma di Euro 3.372,88, di cui Euro 1.378,47 per T.f.r. maturato dal 7 febbraio 2012 al 15 gennaio 2013: periodo effettivamente lavorato dopo il ripristino del rapporto disposto dalla suindicata sentenza n. 11219/11) e comunque di portata risarcitoria della pronuncia a fronte della natura di retribuzione differita del T.f.r.;

2. essa aveva, infatti, convertito il rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato e condannato la società datrice ad un risarcimento omnicomprensivo (parametrato sulla retribuzione mensile), ancorchè anteriore all’introduzione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5: con esclusione pertanto della maturazione, in favore del predetto, per i periodi “non lavorati” di un diritto al T.f.r., strutturalmente connotato dalla “biunivoca afferenza alla retribuzione-base rispetto alla quale il trattamento è differito”;

3. con atto notificato il 7 febbraio 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo, mentre la curatela fallimentare intimata non svolgeva difese;

4. il P.G. rassegnava le conclusioni con nota comunicata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., in relazione all’art. 2909 c.c., per esclusione del proprio credito a titolo di T.f.r., benchè il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, avesse accertato, con il giudicato n. 11219/11, la nullità del termine apposto ad una serie di contratti, in virtù dei quali egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società, poi fallita, dal 17 giugno 2008 al 15 gennaio 2013 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinandone il ripristino e pertanto comportante il diritto al T.f.r. sulla base delle “retribuzioni virtuali” spettanti (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il Tribunale, prima ancora di ritenerne l’infondatezza per le ragioni censurate con il mezzo in esame, ha infatti qualificato l’opposizione allo stato passivo inammissibile, non potendo “la stessa ragione di credito… formare oggetto di due distinte domande di insinuazione al passivo; tanto… già sufficiente a definire il giudizio” (così all’ultimo capoverso di pg. 3 del decreto): e tale prima autonoma ratio decidendi non è stata confutata dal ricorrente;

3.1. ora, è noto il consolidato principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi (o addirittura la mancanza di una loro specifica formulazione, come nel caso di specie) renda inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 210; Cass. 29 marzo 2013, n. 79318; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di provvedimenti sulle spese, non avendo la curatela vittoriosa svolto difese, v raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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